COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 3 sentenza n. 2476 depositata il 8 maggio 2017
Catasto – Procedura Docfa – Rettifica rendita proposta – Obbligo di motivazione – Sussiste
Massima:
In tema di classamento di immobili, ove l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cosiddetta “procedura Docfa”, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale divergenza tra la rendita proposta e la rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni oggetto del classamento. In caso contrario, allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. Pertanto, è illegittimo l’avviso di accertamento con il quale viene modificata la rendita proposta senza fornire alcun elemento concreto e specifico sull’immobile, idoneo a spiegare perché la proposta avanzata dal contribuente sia stata disattesa. (V.D.) Riferimenti normativi: r.d. 652/39; d.m. 701/94; legge n. 75/1993; Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23237/2014 e n. 12497/2016.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SS. SS. -A. d. p. d. s. a. – ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 7854/38/16 depositata in data 22/02/2016, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l’avviso di accertamento di cui in epigrafe concernente la modifica del classamento effettuato a seguito di dichiarazione di variazione proposta con procedura DOCFA modificando il classamento, la categoria catastale da A/3 ad A/2, la classe dalla 4 alla 3 e la rendita, di tre unità immobiliari site in Roma, Via jjjjjjj, con metodologie comparative in conformità al RD 652/1939, come modificato dal D.lgs n.514/1948, dal DPR 1142/1949 e DL 70/1988, avendo la CTP ritenuto detto avviso legittimo sotto il profilo della motivazione avuto riguardo alla zona interessata, alla tipologia dell’immobile e al contesto abitativo.
A sostegno del gravame sono stati richiamati i motivi di ricorso in cui si censura la carenza di motivazione dell’atto di accertamento impugnato tale da non consentire al contribuente di conoscere gli elementi fondanti la rideterminazione dei valori catastali. L’appellante censura gli ulteriori elementi forniti dall’ufficio in sede contenziosa di cui non si può tener conto per integrare il difetto di motivazione e sottolinea come la relazione tecnica consti in sostanza di una scheda di relazione delle categorie speciali.
La controparte non si è costituita in giudizio. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
L’appello è meritevole di accoglimento. Nel caso in esame il classamento proposto con procedura DOC.FA prevedeva l’attribuzione a ciascuna delle tre unità immobiliari della categoria A/3 (abitazione di tipo economico), classe 4, confermando il classamento preesistente. L’Ufficio ha variato la categoria in A/2 (abitazione di tipo civile), la classe da 4 a 3. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23237/2014, Cass. n. 12497/2016) “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 maggio 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.
Nel caso di specie l’atto con cui l’amministrazione ha disatteso le indicazioni date dal contribuente ed ha modificato il classamento preesistente alla procedura DOC.FA non contiene un’adeguata – ancorché sommaria- motivazione. Nel caso in esame l’Ufficio si è limitato a comunicare il classamento che ritiene adeguato, senza fornire alcun elemento concreto e specifico sull’immobile, idoneo a spiegare perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOC.FA veniva disattesa.
L’avviso difetta di ogni e qualsiasi elemento concreto e specifico sull’immobile, sul suo stato, sulla sua ubicazione, sul raffronto con locali similari/ diversi al fine di chiarire le ragioni dell’assegnazione, dell’immobile, alla categoria A/2 classe 3, in luogo della categoria e della classe proposta dal contribuente e già preesistente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alla particolare complessità della questione.
Accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate.
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