COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 8 sentenza n. 2155 depositata il 12 aprile 2017 – La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, con espressa comminatoria della decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di proporre istanza per la chiamata in causa di terzi, ma nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente