COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 8 sentenza n. 2155 depositata il 12 aprile 2017
Processo tributario – Parte resistente – Costituzione in giudizio – Tardività – Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e di fare istanza di chiamata di terzi – Consegue – Ammissibilità della costituzione in giudizio – Sussiste.
Massima:
In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, con espressa comminatoria della decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di proporre istanza per la chiamata in causa di terzi, ma nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente. Pertanto, deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, alla quale deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà peraltro esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del medesimo decreto. (G.T.)
Riferimenti normativi: art.23, 24, 32 e 58 d.lgs.546/1992;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6734/2015.
Testo:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, visti gli atti e sentito il Relatore, all’esito della discussione odierna osserva quanto segue.
Si rileva fondata la censura dell’Agenzia appellante in merito alla violazione dell’art. 23 del Dlgs 546/92.
Quanto al disposto dell’art.167 cpc, alla cui impronta è stata formulata la norma in questione, infatti, colà è previsto che la tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta comporti esclusivamente la preclusione dalle facoltà di spiegare domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa, di certo non già di difendersi nel merito e, nel successivo termine di cui all’art. 183 sesto comma, produrre documenti.
Ebbene, non ravvisandosi poi esigenze processuali diverse da quelle considerate in subiecta materia dal legislatore nella disciplina del rito civile, quali giustappunto quella di assicurare alle parti la possibilità di spiegare adeguatamente le proprie difese, appare in effetti arbitrario lo stralcio della posizione dell’Ente esattore da parte dei primi Giudici.
Anche in tema di contenzioso tributario, infatti, è lecito ritenere che, se è pur vero che la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 Dlgs n. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso e con l’espressa comminatoria della decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e merito che non siano rilevabili d’ufficio, nonché di instare per la chiamata di terzi, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente medesimo, sicchè è da escludere qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del successivo art. 58 (ex pl., Cass. 6734/15).
Ciò posto e risultando così, alla stregua della documentazione prodotta in quella sede dall’odierna appellante, l’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte al preavviso impugnato, ne consegue altresì la tardività dell’eccezione di prescrizione ribadita in questa sede dall’appellato, sollevata con specifico riferimento al termine di cui all’art. 43 del DPR 600;73 in tema di avvisi di accertamento.
L’appello è quindi accolto, stante la fondatezza della pretesa erariale.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza.
La Commissione accoglie l’appello; condanna l’appellato al rimborso delle spese di lite del doppio grado, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud nella misura ciascuno di euro 2.500,00 quanto al primo grado ed euro 3.000,00 quanto al secondo.
Roma,21 marzo 2017