COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 389 depositata il 12 luglio 2017
Illegittimo l’accertamento notificato prima dei 30 giorni per l’adesione al processo verbale di constatazione.
Massima:
Ai sensi dell’abrogato art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, l’adesione al processo verbale di constatazione deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di consegna dello stesso mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, recante l’indicazione del quantum dovuto a titolo di imposte e somme accessorie, sulla base della verifica già compiuta nel processo verbale di constatazione. Avuta considerazione di ciò, è, pertanto, illegittimo l’avviso di accertamento emanato in violazione del citato termine di trenta giorni previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, per avere impedito al contribuente l’adesione al processo verbale di constatazione.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 234/2012 depositata in data 4.10.2012 la CTP di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso proposto da M. F. avverso il provvedimento n. 38234 del 10.11.2011 con cui l’Agenzia delle Entrate di Fermo aveva rigettato l’istanza di autotutela tesa all’annullamento dell’avviso di accertamento n. TQ5010200767/2011 notificato in data 19.9.2011 con cui aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi derivanti dall’attività di vendita al dettaglio di fiori e piante ornamentali per l’anno d’imposta 2006. L’avviso di accertamento traeva origine dal PVC n. 5048 della GdF notificato in data 4.12.2009 in esito a verifica fiscale per gli anni di imposta 2004-2005-2006-2007-2008 in cui era confluita anche la documentazione extra-contabile acquisita nel corso di una verifica eseguita nei confronti della ditta fornitrice P. V. attestante maggiori acquisti non contabilizzati da parte della ditta l’A. del F. di M. F. L’appellante contestava la sentenza di primo grado enucleando in particolare i seguenti motivi: a) grave difetto di motivazione della sentenza che aveva acriticamente recepito le ragioni del ricorrente richiamando la motivazione della sentenza n.300/2011 avente ad oggetto l’annualità 2004 fondata, peraltro, sul mancato rispetto del termine di 30 gg previsto dall’art. 5 bis comma 2 del D.Lgs. 218/1997; b) falsa applicazione di norme di diritto sull’autonoma impugnabilità dell’atto di diniego di ·autotutela endoprocedimentale. L’appellata, costituitasi, contestava il fondamento del gravame e in via incidentale chiedeva la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. All’udienza del 31.3.2017, in esito a discussione orale, la decisione veniva riservata ex art. 35 1.546/92 e, successivamente, assunta, in esito alla Camera di Consiglio dell’ 11. 7.2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’appello non appare fondato e deve, pertanto, essere respinto. Si richiamano tutte le ragioni e la giurisprudenza citata dal giudice di primo grado circa l’autonoma impugnabilità del diniego di autotutela ancorchè, alquanto ondivago, appare il comportamento della contribuente che in data 22.11.2011 propone istanza di adesione per l’avviso di accertamento e, quasi, contestualmente, 13.1.2012 presenta il ricorso con cui impugna il diniego di autotutela e impugna il medesimo accertamento. Ciò premesso meritano, in ogni caso, di essere condivise le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata circa l’illegittimità del diniego di autotutela atteso che le ragioni fatte valere dalla contribuente ai sensi dell’art. 5 bis appaiono, anche in questa sede, meritevoli di accoglimento. Deve, infatti, ritenersi che la notifica dell’accertamento relativo all’annualità 2004 appena 18 giorni dopo la notifica del pvc relativo agli anni d’imposta 2004-2005-2006-2007-2008 in violazione del termine di 30 gg. previsto dalla citata norma ha impedito al contribuente non solo l’adesione per l’anno d’imposta 2004 ma anche per tutti gli anni successivi, ivi compreso, il 2006 oggetto del pvc su cui si fonda l’accertamento cui è stato opposto il diniego all’istanza di autotutela di cui trattasi. E’, infatti, pacifico che l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del processo verbale di constatazione (a riprova della rigorosa interpretazione della citata norma non è raro rinvenire in giurisprudenza decisioni che hanno ritenuto inammissibile l’adesione al pvc con riferimento solo ad alcuni degli anni d’imposta oggetto di contestazione) e deve intervenire entro 30 giorni dalla notifica del pvc mediante comunicazione al competente ufficio dell’agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale. Dalla lettura della citata norma e tenendo presente la finalità della disposizione, che è chiaramente quella a fornire un ulteriore, specifico strumento di deflazione del contenzioso nella materia tributaria, oltre che di rapido soddisfacimento della pretesa erariale in cambio di una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie emerge che l’istituto costituisce esercizio di una facoltà del contribuente. L’adesione ai verbali di constatazione, a differenza dell’istanza per la definizione degli accertamenti, comporta per l’amministrazione finanziaria lo speciale vincolo di emettere l’atto di definizione del procedimento conformemente alla volontà espressa e nel termine imposto dalla norma, esclusa ogni ulteriore sua valutazione circa il merito della pretesa erariale, ed è siffatto vincolo a caratterizzare fortemente l’istituto. Il contribuente, infatti, non deve presentare alcuna richiesta o istanza (da sottoporre all’esame degli Uffici), ma dare (semplice) comunicazione dell’intento di aderire al verbale di constatazione, all’amministrazione quindi non rimane che emettere e notificare al contribuente l’atto di definizione recante le indicazioni previste dall’art. 7 D.LGS. 218/97, ossia il quantum da lui dovuto a titolo di imposte e somme accessorie, sulla base della verifica già compiuta nel verbale di constatazione. Devono ovviamente ricorrente entrambe le condizioni previste dalla norma, ossia a) l’adesione deve avere ad oggetto il contenuto integrale .del verbale di constatazione (cfr. Comm. Trib. Reg. Torino 15.3.2011n.53); b) deve intervenire nel termine perentorio fissato dalla norma, ossia entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale di constatazione. E’ evidente, pertanto, che la notifica dell’accertamento per l’anno 2004 prima del decorso del termine sub b) ha impedito, altresì, che potesse essere rispettata la condizione sub a). Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, definitivamente, pronunciando sulla causa in epigrafe descritta respinge l’appello condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellata che liquida in ? 1.000,00.
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