COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Lecce sentenza n. 378 del 20 febbraio 2015
PROCESSO TRIBUTARIO – GIUDICATO ESTERNO – RILEVANZA – LIMITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso le sentenze n. 293 e n.295 del 10 – 31 maggio 2013 e n. 330 del 7- 15 ottobre 2013, con cui la Commissione Provinciale di Lecce ha annullato, su ricorso della C.H. srl, le cartelle di pagamento emesse nell’interesse del Comune di Gallipoli per la riscossione TARSU degli anni 2008, 2009 e 2010 disponendo, nel contempo, la riliquidazione delle tasse mercé assimilazione della superficie destinata alla unità abitativa dell’albero (della società contribuente) a quella delle civili abitazioni, ha proposto distinti appelli il Comume medesimo che sono stati riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva. Questa commissione è già stata officiata per contenziosi del tutto analoghi. se pur differenti per periodi di imposizione, tra esso comune e la società e non può che ribadire che sulla questione principale ed assorbente comune a tutte le cause e cioè l’applicazione di una stessa ovvero più onerosa tassazione tra esercizi alberghieri e abitazioni, si è già pronunciata la Commissione Tributaria provinciale di Lecce con sentenza n. 248 del 21 febbraio ? 30 maggio 2008, che ha dichiarato la illegittimità di una tassazione differente e più onerosa per i precitati esercizi alberghieri. Tale decisione è passata in cosa giudicata e pertanto costituisce giudicato esterno di cui non si può non tenerne conto.
All’uopo occorre innanzitutto aggiungere che la circostanza che tal decisione sia divenuta definitiva “per inerzia dell’ente impositore dovuta a temporanea carenza di personale dell’Ufficio Tributario” come dedotto dalla difesa del Comune, non pub costituire motivo per superare l’ostacolo del giudicato e vieppiù coprire le omissioni dell’Amministrazione Comunale nella gestione dei tributi locali. Non solo essendo, come è noto, il processo tributario non un giudizio sull’atto ma sul merito della pretesa fiscale, esso si estende all’accertamento del rapporto e pertanto “ne consegue che il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (cosi Cass sez Unite N. 13916/2006). Orbene, tenuto conto:
-che il giudicato fissa la regola del caso concreto e il giudice che lo rileva non può che interpretarlo secondo i criteri della interpretazione delle norme giuridiche (vedasi ancora in tal senso la precitata sentenza della Suprema Corte);
-che non ricorre, nella specie, una mutevolezza dei dati di fatto, unico fattore che potrebbe consentire di non tener conto del giudicato,(sotto tale aspetto l’approvazione del nuovo regolamento edilizio, dedotta dalla difesa del Comune, è del tutto irrilevante perché sia il nuovo regolamento edilizio sia il precedente disciplinano la tassazione allo stesso modo, distinguendo tra esercizi alberghieri e abitazioni e quindi sul punto non vi è modifica alcuna dell’oggetto del giudizio);
non può che applicarsi la regola indicata dalla Commissione Tributaria provinciale con la precitata sentenza e non può più discutersi in questa sede se siffatta distinzione tra esercizi alberghieri e abitazioni fosse legittima (e men che mai di ripetitività di errori), in quanto è accertato, con decisione definitiva, che essa tale non era. Tanto consente poi, di ritenere assorbite tutte le altre questioni di diritto sollevate dalle parti. In conclusione: occorre confermare le sentenze impugnate con rigetto dell’appello proposto dal comune al pari di quello incidentale formulato dalla C.H. srl avverso il capo della sentenza di primo grado sulla compensazione delle spese, non essendo lo stesso motivato. Tenuto conto, poi, sia del rigetto dell’appello incidentale sia della circostanza che l’appello principale è stato proposto prima delle decisioni di questa Commissione in ordine all’avvenuto giudicato, appare equo compensate le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. di Lecce, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti dal Comune di Gallipoli e conferma Ie sentenze impugnate. Spese compensate.
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