COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sez. 13 del 21 settembre 2016 – Per effetto della norma transitoria contenuta nella legge di stabilità 2016, che ha di fatto abrogato la “clausola di salvaguardia” contenuta nel precedente decreto legislativo 128/15, per gli accertamenti aventi ad oggetto i periodi d’imposta precedenti al 2015, il raddoppio dei termini opera soltanto se la comunicazione di reato è intervenuta prima della scadenza dei termini ordinari introdotti a pena di decadenza