COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1686 del 22 aprile 2015 – La valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente, si giustifica soltanto nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto d’imposizione suscettibile di impugnazione diretta, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale è stata esplicitata la pretesa tributaria e paghi nei termini richiesti, l’istanza di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo ormai definitivo