COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 305 sez. XI depositata il 28 gennaio 2019 – Legittima la revocare l’agevolazione fiscale ai fini dell’imposta di registro perché la stagnazione del mercato non integra una causa di forza maggiore dal momento che la società acquirente in modo consapevole si assume il rischio dell’impossibilità di rivendere l’appartamento in tempo di crisi