COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 305 sez. XI depositata il 28 gennaio 2019
Acquisto immobili – Agevolazione – Aliquota ridotta – Mancata rivendita nel triennio successivo – Revoca – Causa forza maggiore – Stagnazione mercato – Non sussiste
Svolgimento del processo
La A.S. impugnava l’avviso di accertamento in epigrafe indicato concernente l’imposta di registro, ipotecaria e catastale riferite ad un immobile acquistato nel 2009. Nell’avviso si comunicava la decadenza dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, comma 1 sesto periodo della tariffa allegata al dpr n. 131/86 sull’imposta di registro, per non avere l’impresa acquirente provveduto a rivendere l’immobile entro la scadenza del successivo triennio. La contribuente muoveva una pluralità di eccezioni e, costituitasi l’Agenzia delle Entrate, la CTP di Roma adita, con sentenza n. 3240/2017, rigettava il ricorso con condanna dell’opponente alle spese.
La CTP affermava che al momento dell’acquisto esistevano le condizioni per l’applicazione del trattamento agevolato, ma che la ricorrente non aveva provveduto alla rivendita nel triennio, onde correttamente la agevolazione era stata revocata con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Osservava altresì la CTP essere irrilevante che la società avesse cercato vendere l’immobile senza riuscirvi, allegando come causa la effettiva stagnazione del mercato, perché detta circostanza non integrava la “causa di forza maggiore” per la quale si intende un impedimento oggettivo sopraggiunto, non prevedibile e tale da non poter essere evitato.
Avverso detta sentenza la parte soccombente propone appello e l’Ufficio ha presentato controdeduzioni.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’appellante reitera la eccezione di forza maggiore che le avrebbe impedito la rivendita nel triennio, avendo invano tentato detta vendita tramite l’ausilio di varie agenzie e con riduzione del prezzo, a causa della stagnazione del mercato immobiliare.
Con il secondo censura la sentenza per non avere annullato la sanzione irrogata.
L’appello è ammissibile ma infondato.
La realizzazione dell’impegno alla rivendita nel triennio rappresenta un elemento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzate dalla non imputabilità ,alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
Nella specie non può invero ritenersi integrata la causa di forza maggiore che varrebbe come esimente, mancando gli elementi della imprevedibilità e inevitabilità dell’evento sopravvenuto.
Invero il rogito per cui è causa fu stipulato nel novembre 2009, quando la crisi del mercato immobiliare era già in atto, aveva ad oggetto due appartamenti siti in zone ricercate come viale (omissis) e via (omissis), nel quartiere Parioli e Salario Trieste.
Il contribuente, nel chiedere e ottenere al momento dell’acquisto l’aliquota agevolata, si assunse liberamente il rischio della impossibilità di rivendita, e quindi di pagare la imposta in misura integrale, con la relativa sanzione.
L’appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese liquidate in euro duemila.
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