Commissione Tributaria Regionale per il Veneto sezione 8 sentenza n. 432 depositata il 12 aprile 2018
Fatto e svolgimento del processo
l) Preliminarmente la Commissione dispone la riunione degli appelli R.G.A. 127/2017 e 135/2017, proposti dalla Camera di Commercio di Padova avverso medesima sentenza n. 488/2016, sez. 4^, della Commissione Tributaria Provinciale di Padova.
2) Considerata l’esigenza di brevità e sinteticità degli atti processuali, visto l’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 e l’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini dell’illustrazione delle questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio, oltre che alla sentenza di primo grado, alla cartella di pagamento impugnata e agli atti prodotti dalla parte contribuente e dall’Amministrazione finanziaria ed ai relativi allegati.
3) Avvalendosi delle norme sul ravvedimento operoso; in data 06/08/2012la società “Costruzioni MV srl” ha versato il diritto annuale delle Camera di Commercio per l’anno 2011, la cui scadenza originaria era fissata al 06/07/20 Il, per un importo totale di 212,56 euro, pari al diritto originario di 200,80 euro, maggiorato della sanzione ridotta di 118 del 30 % dell’importo dovuto pari a 7,53 euro e 2,23 euro per interessi.
4) La C.C.I.A.A. ha disconosciuto l’efficacia del ravvedimento operoso in quanto il versamento è stato effettuato oltre un anno dopo la scadenza del termine originario e conseguentemente, con la cartella di pagamento n. 077/2015/00001351147, notificata da “Equitalia Nord spa”, Agente della riscossione per la provincia di Padova, ha intimato il pagamento della sanzione per tardivo versamento nella misura ordinaria del 30 %, pari a 60 euro, oltre a 4,45 euro per interessi e 5,88 euro per spese di notifica, per un totale di 73,33 euro.
5) Contro la cartella di pagamento la società ha proposto alla “Commissione Tributaria Provinciale di Padova un ricorso con il quale ha dedotto sotto diversi profili l’infondatezza della pretesa della Camera di Commercio.
6) Assumendo quale riferimento normativa’ i termini e modalità di presentazione della dichiarazione ai fini IRAP, i primi Giudici hanno osservato che il pagamento ai sensi del ravvedimento operoso doveva essere eseguito entro un anno dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nel caso in esame la violazione è stata commessa nel 2011, per il quale la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata entro il 30/09/2012, perciò il versamento per ravvedimento effettuato il 06/08/2012 è tempestivo.
Per tale ragione, con la sentenza n. 488/2016, sez. 4, del 26/04/2016, depositata il 30/06/2016. La Commissione Tributaria Provinciale di Padova ha accolto il ricorso, condannando la Camera di Commercio alle spese, liquidate in 700 euro, oltre accessori.
7) Contro tale pronuncia la Carnera di Commercio di Padova ha proposto gli appelli in epigrafe, con i quali, ricostruito il quadro normativa concernente il pagamento del diritto annuale, insiste per la conferma della legittimità della cartella di pagamento.
8) La società “costruzioni MV srl” si costituirà in entrambi i giudizi con atti di controdeduzioni con i quali deduce l’inammissibilità degli appelli e insiste per la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della sentenza
9) Per superare l’eccezione di parte contribuente concernente la presunta inammissibilità dell’appello è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale «L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285- 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31105/2016, Rv. 639971), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso (Cass. Civ. 30372/2017).
Nella citata sentenza 7665/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel richiamare il principio sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., hanno precisato che «è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale … ».
Nel caso in esame la difesa di parte contribuente, non ha dimostrato il pregiudizio derivante dal presunto difetto di notificazione e dalla difformità dell’atto notificato rispetto alle norme sul Processo Tributario Telematico e comunque ha esercitato pienamente il diritto alla difesa, controdeducendo puntualmente all’appello della Camera di Commercio sia con gli atti scritti che intervenendo nella discussione in pubblica udienza.
10) Quanto al merito della controversia, ad essere contestata non è l’applicabilità al diritto annuale delle norme del d.lgs. 472/1997, riconosciuto anche dalla Camera di Commercio, bensì quale sia il termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso concernente il diritto annuale per il quale non è prevista alcuna dichiarazione annuale.
11) Contrariamente a quanto deduce la società contribuente, la determinazione e riscossione dei diritti camerali non è fondata su una circolare, bensì su regole proprie, dettate dall’articolo 18, della legge 29/12/1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento di attuazione emanato con Decreto Interministeriale 11/05/2001, n. 359 e dai regolamenti e decreti attuativi correlati.
Pur stabilendo che per alcune categorie imprenditoriali il diritto dovuto alle Camere di Commercio è rapportato agli elementi reddituali dichiarati ai fini dell’IRAP, nessuna di tali norme prevede la presentazione di una qualche dichiarazione annuale.
In mancanza di una dichiarazione periodica, il termine cui fare riferimento ai fini della presente decisione è quello di un anno dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento originario che si intende sanare mediante il ravvedimento operoso.
Per l’anno 2011, cui si riferisce la presente controversia, l’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21/04/2011, stabilisce che « .. . II diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.».
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/05/2011, il termine per il versamento del primo acconto delle imposte IRPEF ed IRAP per l’anno 20 Il è stato fissato al 06/07/20 Il, che di conseguenza è anche il termine per il versamento del diritto camerale relativo a tale annualità.
Pertanto il ravvedimento operoso effettuato in data 06/08/2012 risulta tardivo, essendo trascorso oltre un anno dalla scadenza originaria.
Il ravvedimento risulterebbe tardivo anche qualora si volesse ritenere applicabile il termine del 05/08/2011, entro il quale, ai sensi del predetto d.P,C.m., i contribuenti avevano l’opportunità di effettuare il versamento dell’acconto delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40 %.
12) La tesi difensiva secondo la quale il termine cui fare riferimento ai fini del ravvedimento operoso sarebbe quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto il versamento del diritto camerale è effettuato utilizzando il modello F24 è infondata, sia perché il diritto può essere corrisposto anche ·con altre modalità, sia perché tale modello può essere usato per pagare Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU; TARES; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale ali ‘Irpef; contributi e premi INPS, INAIL, ENP ALS, INPDAI; Diritti camerali; Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione; Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
E’ perciò evidente che l’uso del modello F24 non è necessariamente correlato alla presentazione di una dichiarazione annuale.
13) Per le ragioni sovraesposte, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuta la legittimità della pretesa iscritta a ruolo e conseguentemente accolto l’appello proposto dalla Camera di Commercio.
14) L’alternanza tra i pronunciamenti di primo e secondo grado e la natura interpretativa della controversia giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ex art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
In riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.