Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4271 depositata il 15 luglio 2019

Processo tributario – Atto introduttivo – Notificazione a mezzo pec – Inesistenza – Eccezioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 14334/2017 pronunciata il 10 maggio 2017 (depositata il 12 giugno 2017), la Sezione n. 33 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da C.S. avverso (a cartella di pagamento n. (omissis) con la quale veniva richiesto il pagamento delle somme iscritte a ruolo (euro 33.946, oltre interessi e sanzioni) di cui all’avviso di liquidazione n. (omissis) relativo a imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza civile n. 69 del 2010 pronunciata dal Tribunale di Velletri.

La C.T.P. perveniva alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto inviato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) in un tempo in cui non era ancora possibile far ricorso a tale mezzo di notificazione nella Regione Lazio.

Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, formulando le seguenti osservazioni in ordine all’impugnata pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso:

– in materia di notificazioni a mezzo p.e.c. si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato (sentenza n. 4862/2015);

– anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 07665 del 18/01/20161 hanno affermato che la ratio delle disposizioni che disciplinano la regolarità delle notifiche consiste nel raggiungimento dello scopo cui le stesse sono destinate, ovvero, nello specifico, la garanzia del diritto di difesa e non già l’interesse all’astratta regolarità del processo;

– sotto questo profilo appare fuori di ogni dubbio che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado abbia raggiunto il suo scopo, attesa la regolare costituzione in giudizio delle parti resistenti;

– la controparte non ha addotto alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, non essendosene di fatto verificati;

– è, peraltro, incontestata la possibilità nel processo amministrativo e tributario di notificare (rectius inviare) a mezzo piego raccomandato l’atto introduttivo del ricorso alle parti interessate (cfr. artt. 16 e segg. “Disposizioni sul Processo Tributario”, quindi ha rilievo l’equiparazione operata a norma dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) tra raccomandata ordinaria e quella eseguita a mezzo posta elettronica certificata.

Per tali ragioni l’appellante ha instato per la riforma della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello, e ha richiesto l’esame nel merito dei seguenti motivi articolati nell’originario ricorso introduttivo:

1. mancata notificazione dell’atto impositivo;

2. prescrizione del diritto dell’Amministrazione al recupero dell’imposta;

3. nullità della cartella impugnata per assoluta mancanza dei dati essenziali e per la mancanza di riferimento sul calcolo delle sanzioni e degli interessi.

Conclusivamente l’appellante ha chiesto l’annullamento, eventualmente anche parziale, della cartella esattoriale impugnata per i motivi in fatto e in diritto sopra illustrati, con condanna dell’Ufficio al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, la quale ha, innanzitutto, richiesto la conferma della sentenza impugnata, che a suo avviso ha correttamente ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado, in quanto presentato il 7 luglio 2015, quando per la Regione Lazio non era in vigore il processo tributario telematico.

In proposito ha osservato l’appellata che, secondo la Corte di cassazione, non può neppure affermarsi l’equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta, che è stabilita dall’articolo 48, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (C.a.d., Codice dell’amministrazione digitale) soltanto “salvo che la legge disponga altrimenti” (Cass. n. 18321/2017).

L’Ufficio ha, poi, contestato le doglianze di merito ex adverso formulate, riportandosi alla costituzione in giudizio depositata in primo grado, integralmente trascritta nelle controdeduzioni, e alla documentazione alla stessa allogata).

Per le suesposte ragioni l’Ufficio ha chiesto la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado statuita dalla pronuncia gravata e, in subordine, il rigetto dell’appello, con vittoria di spese.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.

Il processo è stato fissato per la trattazione all’odierna udienza in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al di fuori dei casi consentiti, deve essere confermata.

Invero, l’estensione del Processo Tributario Telematico alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Lazio – che costituisce il necessario presupposto della possibilità per le parti di effettuare le notificazioni a mezzo p.e.c. -, è avvenuta soltanto dal 15 aprile 2017 con Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. 22/12/2016, n. 298).

Va soggiunto, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere inesistente la notificazione del ricorso effettuata a mezzo di posta elettronica certificata nel processo tributario al di fuori delle ipotesi previste. L’assunto è stato da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che «[…] le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 156/2015 del contenzioso tributario, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 dell’art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che «Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 … si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163». Infine, l’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato, come si è detto, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso d.m. 4 agosto 2015, vale a dire dal 1° dicembre 2015» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9430/2018; conf. Cass., Sez. 6, ord. n. 18321/2017; Cass., Sez. 6 ord. n. 17941/2016).

Sulla base di tale principio, i giudici di legittimità nella pronuncia di cui sopra hanno ritenuto che, al di fuori dell’ambito consentito, come sopra circoscritto, la notificazione tramite posta elettronica certificata nel processo tributario non è «[…] conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile».

Per le suesposte ragioni va ritenuta del tutto corretta la decisione di primo grado e, quindi, l’appello va rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e alle tabelle ad esso allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell’attività svolta, nonché praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e applicato l’aumento del 15% per spese forfettarie di cui all’art. 2 del citato d.m. 55/2014 -, vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00).

P.Q.M.

rigetta l’appello. Condanna l’appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00).