Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata sez. 1 sentenza n. 3 depositata il 4 gennaio 2022
Elusione – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova.
Testo:
FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente “Curatela del Fallimento della Società B. M. spa in liquidazione con atto in data 02.02.21 depositava ricorso perriassunzione conseguente a ordinanza n. 17002/20 pronunziata dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la quale accoglieva il primo motivo del ricorso, proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 210/3/11 , pronunziata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, rinviando alla CTR di Basilicata, in diversa composizione. La vertenza traeva origine dalla notifica alla contribuente di avviso di accertamento parziale con il quale si accertava una indebita detrazione di iva richiedendosi il pagamento di e . 292.126,50 a titolo di maggiori imposte dovute, rimborso non concesso e sanzioni. Avverso tale atto proponeva ricorso la società denunciando che i costi riportati nelle fatture erano relativi a beni e prestazioni di servizi regolarmente effettuati per la realizzazione dell’opificio e i relativi pagamenti erano stati effettivamente sostenuti, eccepiva la propria mancanza di responsabilità in relazione ad illeciti fiscali commessi a sua insaputa dall’emittente. Chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. III, in data 01.07/14.12.09, accoglieva il ricorso compensando le spese. Avverso tale sentenze proponeva appello principale l’ufficio e incidentale la parte. L’Ufficio eccepiva violazione ed erronea applicazione dell’art. 21, co. 7, DPR 633/72; erroneo disconoscimento delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; erronea e superficiale valutazione delle acquisizioni istruttorie; violazione dell’art. 2697 cc; erronea individuazione della distribuzione dell’onus probanti; violazione ed erronea applicazione dell’art. 19 DPR 633/72. Chiedeva la conferma dell’avviso di accertamento. La contribuente con la costituzione proponeva appello incidentale e, confutando le ragioni poste a sostegno dell’appello dell’Ufficio, insisteva per la conferma della decisione di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale, sez. III con sentenza n. 210/3/11 in data 24.11/15.12.11 accoglieva l’appello proposto dall’ufficio compensando le spese. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi di impugnazione che illustrava con memoria chiedendo la cassazione della sentenza. La Corte di Cassazione, sez. civ. tributaria, con ordinanza n. 17002/20 cassava la sentenza n..210/3/2011, pronunziata dalla CTR di Basilicata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR per nuovo esame ritenendo: “Il motivo è fondato. la motivazione risulta irrimediabilmente contraddittoria e suscettibile di determinare la nullità della sentenza ai fini dell’art. 360, primo comma, n,4 cod. proc. Civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità. A seguito di tale pronuncia il contribuente, come detto in premessa, depositava atto di riassunzione. Con l’atto di riassunzione richiamando, come trascritti, gli scritti difensivi chiede il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con annullamento dell’originario avviso di accertamento. Con atto in data 30.03.2021 si costituiva in giudizio (‘Agenzia delle Entrate che con le controdeduzioni, ricostruite le vicende processuali che avevano interessato l’accertamento notificato per l’anno 2005 riportandosi a quanto esposto con l’impugnazione avverso la sentenza pronunziata dalla CTP, chiede il loro accoglimento. La contribuente depositava memoria difensiva. All’odierna udienza di trattazione, constatata la regolarità degli avvisi di trattazione, nessuno avendo richiesto trattazione in pubblica udienza ovvero trattazione con partecipazione da remoto, la causa viene decisa.
DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
ln applicazione di quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza, oggetto della presente controversia in riassunzione, questo giudicante è tenuto a rivalutare la vicenda con riguardo alle censure proposte con i motivi di appello interposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione Tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, Nello specifico si tratta di stabilire se a fronte di operazioni realmente avvenute tra la ricevente e le emittenti delle fatture si possa configurare la fattispecie di “operazioni soggettivamente inesistenti” Orbene dagli atti risulta pacificamente che le società emittenti delle fatture avevano personalità giuridica, quindi non potevano essere considerate inesistenti, che i lavori vennero regolarmente effettuati, se pure attraverso subappalto, e che i pagamenti furono regolari. Sul punto l’ufficio, pur riconoscendo l’effettiva esistenza delle società emittenti, deduceva che le operazioni dovevano considerarsi oggettivamente inesistenti in quanto le dette società non avevano la capacità organizzativa necessaria per la realizzazione delle opere pur dando atto della produzione di contratti di subappalto. Ne consegue che bisogna stabilire cosa s’intenda dalla norma e cosa siano le operazioni soggettivamente inesistenti. Possono considerarsi soggettivamente inesistenti quelle operazioni commerciali che pur essendo avvenute e per le quali il prezzo è stato regolarmente pagato vedano le parti della transazione (acquirente e venditore/fornitore) diverse da quelle indicate nel documento fiscale (fattura). Solo in tale ipotesi può parlarsi di operazioni soggettivamente inesistenti non potendo certamente la mancanza di capacità operativa – non parlerei di capacità organizzativa che è cosa diversa n.d.r. – essere il presupposto per definire soggettivamente inesistente l’operazione. Nella specie che ci occupa sulla base di un accertamento basato sulla presunzione di operazioni soggettivamente inesistenti sarebbe stato onere dell’ufficio non dimostrare la mancanza di capacità organizzativa, come fatto, ma dimostrare che il rapporto commerciale era intervenuto tra soggetti diversi da quelli risultanti dal documento fiscale. Una tale prova è mancata. A tanto si aggiunge che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti incombe all’ufficio un ulteriore prova cioè quella di dimostrare che il ricevente era ben consapevole dell’intendo elusivo che si andava a porre in essere facendo fatturare le operazioni a soggetto diverso da quello che nella realtà le aveva eseguite. Anche una tale prova è mancata sebbene non sarebbe stata necessaria dal momento che non si contesta alla contribuente che l’operazione fu eseguita da soggetto diverso da quello che aveva emesso le fatture. Cosa diversa è la materiale esecuzione di opere edili come nel caso (costruzione di un opificio industriale) che ben possono avvenire mediante affidamento da parte della società che aveva acquisito il contratto di fornitura a mezzo di ditte subappaltatrici specializzate rimanendo l’operazione commercialmente corretta nel momento in cui, come avvenuto nel caso, le società che avevano acquisito il contratto di esecuzione delle opere risultino le medesime che hanno emesso le fatture. La particolarità della materia trattata, la complessità della stessa, nonché l’esito del giudizio di Cassazione, in deroga al principio di soccombenza, consentono sia per questo grado di giudizio che per il grado di legittimità la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando in sede di rinvio della Cassazione rigetta l’appello proposto dall’ufficio. Spese compensate.
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