Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata sez. 1 sentenza n. 3 depositata il 4 gennaio 2022 – Possono considerarsi soggettivamente inesistenti quelle operazioni commerciali che pur essendo avvenute e per le quali il prezzo è stato regolarmente pagato vedano le parti della transazione (acquirente e venditore/fornitore) diverse da quelle indicate nel documento fiscale (fattura). Solo in tale ipotesi può parlarsi di operazioni soggettivamente inesistenti non potendo certamente la mancanza di capacità operativa essere il presupposto per definire soggettivamente inesistente l’operazione.