Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sezione 20 sentenza n. 1700 depositata il 16 aprile 2018
PROCESSO – Impugnazione cumulativa – Atti emanati da diversi concessionari – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso proposto avverso atti emessi da concessionari diversi e per crediti diversi, ancorché venga proposta una medesima questione che però discenda da altra, e specifica a ciascun atto, quale la mancata notifica degli atti prodromici.
Con raccomandata ricevuta in data 30.07.2015 Fraternità Sistemi, soc. coop. Sociale, Onlus, concessionario della riscossione, notificava al contribuente, invalido civile, preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. pfa-2015-1859 sulle autovetture Ford Kuga tg. EIKXXXMV e Mercedes tg MIHXXX per un importo di ? 14.391,85 a fronte di Tares non pagata per gli anni 2013 e 2014 al Consorzio Comuni dei Navigli come da atto prodromico asseritamente notificato in data 24.03.2015.
Con altra raccomandata ricevuta in data 01.10.2015 era notificato allo stesso contribuente da parte di Equitalia Nord spa, concessionario della riscossione, altro preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, n. 068XXXXXXXXXXX000 sull’autovettura Ford. Kuga tg. EIXXXMV, per un importo di ? 67.739,37 a fronte di asseriti debiti fiscali non pagati.
Gli atti erano congiuntamente impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale con un unico ricorso notificato rispettivamente in data 19.10.2015 e 20.10.2015 in cui erano fatti valere 6 motivi:
- Illegittimità del fermo e del preavviso di fermo, in relazione all’art. 355 co. 5 reg. C.d.S., che vieta il blocco dei veicoli degli invalidi muniti di apposito contrassegno;
- illegittimità e/o nullità delle comunicazioni in quanto incidenti su beni essenziali del vivere moderno;
3) illegittimità e/o nullità delle comunicazioni in quanto comportanti il cd. “fermo sine die”;
4) incostituzionalità dell’art. 86 d.P.R. 602/1973 in relazione all’art. 97 Costit. per violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione;
5) mancata adozione del decreto di cui al co. 4 art. 86 d.P.R. 602/1973
6) mancata notificazione di tutti i precedenti atti prodromici menzionati nelle due comunicazioni;
Si costituiva in giudizio la sola Fraternità Sistemi, soc. coop. Sociale, Onlus, che, in via preliminare, chiedeva l’inammissibilità del ricorso cumulativo avverso atti emessi da concessionari diversi per crediti diversi.
La commissione adita dichiarava l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese liquidate in ? 1.000,00, non ricorrendo l’ipotesi del ricorso cumulativo in senso proprio (impugnazione da parte di un unico ricorrente di più atti tra loro oggettivamente connessi nei confronti di un unico soggetto). Nel caso in esame il contribuente aveva impugnato due distinti atti emessi da due soggetti diversi per crediti diversi.
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente che l’ha censurata richiamando le pronunce della S.C. nn. 7941/ 2016 e 16290/ 2017 e sostenendo
l’ammissibilità del ricorso in quanto sussisteva fra gli atti impugnati la connessione oggettiva di cui all’art. 29 del processo tributario. Ha quindi riproposto gli originari motivi del ricorso.
Assegnata l’impugnazione a questa Commissione Tributaria Regionale, si è inizialmente costituita in data 18.12.2017 la Fraternità Sistemi S. Coop. Sociale Onlus, che ha controdedotto chiedendo il rigetto dell’appello. Accolta in data 22.12.2017 l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti, fissata per la trattazione l’udienza del 06.04.2018, in data .21.03:2018 si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., che ha controdedotto anch’essa chiedendo sotto vari profili il rigetto dell’appello.
L’appellante in data 07.03.2018 ha depositato memoria ex art. 32 D. Lgs. N. 546/1992 rappresentando che le Concessionarie avevano provveduto alla cancellazione del fermo e instando quindi anche per la cessazione della materia del contendere.
All’odierna udienza la causa è stata discussa pubblicamente presenti tutte le parti.
L’appello non è fondato e va rigettato, confermandosi la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Nel caso in esame, infatti, si è in presenza di un unico ricorso nei confronti di due distinti atti emessi da concessionari diversi per crediti diversi, in cui è proposta una medesima questione, quella relativa alla legittimità del fermo del veicolo di chi sia invalido (ma nel caso del preavviso della Fraternità Sistemi i veicoli sono due), essendone però in contestazione anche altra, specifica a ciascun atto e logicamente prioritaria, relativa alla mancata notificazione di tutti i precedenti atti prodromici.
E’ dunque situazione diversa da quella di cui alla sentenza della S.C. n. 7941/ 2016, che ha ammesso il ricorso cumulativo improprio (ricorso collettivo proposto da più soggetti con un unico atto avverso distinte cartelle di pagamento emesse dallo stesso ente, in cui i ricorsi avevano tutti ad oggetto le medesime identiche questioni dalla cui soluzione dipendeva la decisione della causa), e che non trova riscontro in quella trattata nella sentenza n.16290/2017, in cui la pur ipotetica possibilità della proposizione di un unico ricorso cumulativo è affermata in relazione a due procedimenti che vedono convenuto il medesimo ente creditore.
Il richiamo poi dell’appellante all’art. 29 d.lgs 542/1992 non si presenta poi risolutivo, atteso che la disposizione disciplina la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o che sono fra loro connessi, lasciando però alla sola discrezionalità del presidente della sezione tributaria (ma con la riserva della valutazione del Collegio, ai sensi del co. 3) di provvedervi, esaminati i presupposti della connessione, avuto evidentemente riguardo alle esigenze di economia processuale e di uniformità di giudizio; e alcuna disposizione si rinviene che consenta alle parti di interloquire a proposito.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano a favore di ciascuna·delle parti appellate, avuto riguardo ai valori medi di cui alle tabelle del d.m. 10/03/2014 con riferimento al valore della causa, in ? 1.000,00, oltre 15% rimborso forfettario spese e oltre IVA e CPA.
La Commissione Tributaria Regionale così provvede:
-rigetta l’appello e conferma la decisione impugnata. Condanna l’appellante alle spese del grado, liquidate a favore di ciascuna delle parti appellate in ? 1.000,0, oltre 15% rimborso forfettario spese e oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano il 6 aprile 2018
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