Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione n. 2, sentenza n. 789 depositata il 20 maggio 2020
La cancellazione dal registro delle imprese, pur determinando l’estinzione dell’ente, non comporta la scomparsa dei debiti che la società aveva nei confronti dei terzi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti di impugnazione tempestivamente proposti l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso le sentenze n. 2959/04/2018 e 2958/04/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dei ricorsi del contribuente, B. R., quale liquidatore della società estinta L. srl, volto ad ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento T9XXXXX/2016 e T9YYYYY/2016 con i quali erano stati accertati, per i periodi d’imposta 2010 e 2011, i redditi di impresa ed i valori della produzione, rispettivamente ai fini IRES ed IRAP, per entrambe le annualità, di E. 46.714,00.
I procedimenti relativi sono stati preliminarmente riuniti per ragione di connessione oggettiva e soggettiva
Lamentava l’appellante che le sentenze impugnate avevano posto a fondamento delle pronunce soltanto l’inapplicabilità ai casi concreti delle disposizioni in materia di società estinte dettate dall’art. 28 c. 4 d. lgs. n. 175/14: ” l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”.
Non era stato preso in considerazione, invece, un altro profilo evidenziato dall’appellante nel giudizio di primo grado, e cioè il fatto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati anche ai due soci della L. srl, B. R. (odierno appellato) e B. S., e che la cancellazione dal registro delle imprese, pur determinando I’ estinzione dell’ente, non poteva (secondo Cass. Sez U. n. 6070/13 e 6071/13) provocare la scomparsa dei debiti che la società aveva nei confronti dei terzi. Tali debiti sono riferibili ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente se sono illimitatamente responsabili.
Il primo giudice aveva omesso, quindi, l’esame di un profilo giuridico decisivo, di per sé idoneo a rendere le sentenze impugnate meritevole di riforma
Infine, si eccepiva che a seguito della cancellazione la società si estingue e la legittimazione processuale si trasferisce ai soli soci, non al liquidatore, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era da ritenersi inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato (il liquidatore).
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo, in via preliminare, declaratoria di inammissibilità, perché nel giudizio di appello erano stati proposti motivi nuovi non proposti
nel corso del giudizio di primo grado, ed in via principale la conferma delle sentenze appellate.
All’esito dell’odierna pubblica udienza ritiene la Commissione che l’appello dell’Ufficio debba essere accolto.
Va innanzitutto osservato che le questioni preliminari proposte dalle parti sono infondate.
E’ infondata quella dell’appellante, atteso che nel caso in esame la figura del socio (B. R., socio al 90%) e quella del liquidatore coincidono. Inoltre sia il socio sia il liquidatore possono essere chiamati a rispondere del loro operato ex art. 2495 c.c. e quindi hanno interesse e sono legittimati a proporre ricorso.
Anche la questione preliminare proposta dalla parte appellata deve essere disattesa.
Invero già nelle controdeduzioni depositate il 21.9.17 davanti alla Commissione Provinciale l’Ufficio rilevava che l’avviso di accertamento era stato notificato ad entrambi i soci e che la estinzione della società non poteva provocare la scomparsa dei debiti rimasti insoddisfatti.
Nessuna violazione degli artt. 57 del d. lgs. 546/92 e 345 c.p.c. è pertanto ravvisabile, nessuna domanda o eccezione nuova è stata proposta nel presente giudizio di appello.
Nel merito deve essere osservato come a norma dell’art. 2495 c.c. i creditori possono agire nei confronti dei soci della estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e possono agire anche nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costui.
L’avviso di accertamento è stato esattamente notificato nel confronti del contribuente al proprio domicilio fiscale al fine di far valere la legittima pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, che aveva contestato, per entrambe le annualità, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nonostante la presenza di una plusvalenza E. 233.568,00 realizzate nel 2007 e frazionata nella misura di 1/5 ai sensi dell’art. 86 dpr 917/86 e pari per gli anni 2010 e 2011 ad E. 46.714,00.
Nessuna difesa è stata apprestata dal contribuente sia in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione sia in ordine alla realizzazione della plusvalenza.
L’estinzione della società ha comportato una comunione fra i soci di tale plusvalenza, e la presunzione di distribuzione, salvo prova contraria, che opera nelle società di capitali a ristretta base azionaria, ha determinato la responsabilità dei predetti soci in ordine al debito sorto nei confronti dell’erario e la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2010 e 2011.
L’appello dell’Ufficio deve essere pertanto accolto ed affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi.
Le spese, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Commissione
in riforma
delle impugnate sentenze accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29916 - In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20479 - Si trasferiscono ai soci, della società estinta, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della Società estinta, ma non…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17986 depositata il 4 luglio 2019 - In tema di estinzione della società, a seguito di cancellazione della stessa dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c., ove il socio unico di società di capitali successivamente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2022, n. 1689 - Qualora si tratti di un debito della società estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 521 - In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c, comma 2, cod. civ., la stessa si concretizza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33549 - Alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società di capitali estinta, determinandosi invece un fenomeno di tipo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…