COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sentenza n. 687 sez. 38 depositata il 23 maggio 2016
Massima
La CTR piemontese ha confermato l’esito del giudizio di primo grado favorevole all’Ufficio in un contenzioso avviato da una srl che aveva chiesto l’annullamento di una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di IVA e IRPEF. L’appellante aveva posto alla base della propria richiesta di annullamento la sussistenza della forza maggiore dovuta alle ingenti perdite economiche derivate dal grave stato di crisi economica generale. A parere dei giudici di appello non ricorrono in alcun modo gli estremi dello stato di forza maggiore invocato. I mancati adempimenti tributari non risultano, infatti, ascrivibili a fenomeni naturali o di terzi, ma derivano da difficoltà economiche strettamente attinenti alle dinamiche imprenditoriali e commerciali in alcun modo assimilabili a fattispecie di forza maggiore.
l) Conclusioni delle parti proc. n 1238/15
— srl con atto di appello, avverso la sentenza 12.1.2015 della CTP di Torino, notificato il 13.7.2015 ad Equitalia Nord Spa ed all’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Torino chiedeva nel merito: “ritenuta la forza maggiore per fatto indipendente dalla volontà del contribuente, riformare integralmente la sentenza 6.6.15 emessa dalla Commissione Tributaria di Torino e in guisa di ciò annullare la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni e interessi così come previsto dall’art. 6 c 5 L 18.12.1997 e successive modifiche sussistendo il vizio di motivazione contraddittorio”.
Equitalia Nord spa:
In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 330 cpc e 327 cpc
In via preliminare: accertata la totale estraneità di Equitalia Nord ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest’ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e, conseguentemente, l’improcedibilità e/o inammissibilità rispetto alle doglianze svolte da parte appellante
In via principale: rigettarsi l’appello proposto dalla società — srl con ricorso ricevuto in data 14 luglio 2015 e, per l’effetto, confermarsi la sentenza n 6/6/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino emessa in data 16 dicembre 2014 e depositata in data 12 gennaio 2015.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Agenzia delle Entrate:
Il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
2) Conclusioni delle parti proc. n 247/15.
La — srl con atto di appello avverso la sent. 7.4.2014 della CTP di Torino, notificato 14.1.2015, nel merito: ritenuta la forza maggiore per fatto indipendente dalla volontà del contribuente, annullare la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni e interessi così come previsto dall’art 6 c 5 l 18.12.1997.
Equitalia nord spa
In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt 330 cpc e 327 cpc
In via preliminare: accertata la totale estraneità di Equitalia Nord ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest’ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e, conseguentemente, l’improcedibilità e/o inammissibilità rispetto alle doglianze svolte da parte appellante
In via principale: rigettarsi l’appello proposto dalla società — srl con ricorso ricevuto in data 16 gennaio 2015, per l’effetto, confermarsi la sentenza n 1201/14/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino emessa in data 7 aprile 2014 e depositata in data 27 maggio 2014.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi gradi di giudizio.
Agenzia delle Entrate
Voglia l’Onorevole Commissione Tributaria Regionale adita.
Previa verifica della tempestività della proposizione dell’appello.
Rigettare l’interposto appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese, come da nota che si allega.
Preliminarmente il proc. n 1238/15 viene riunito al proc n 247/15.
Il proc n 1238/2015 veniva chiamato all’udienza del 19.2.2016. Le parti facevano presente la pendenza del proc n 247/15 fissato per il 21.3.2016.
Il Collegio rinviava, conseguentemente, per la discussione di entrambi i procedimenti all’udienza 21.3.2016.
All’udienza odierna le parti illustravano le difese nei procedimenti riuniti relativi agli esercizi 2009 e 2010.
La società — impugnava: a) la cartella di pagamento (per il 2009) n 1102013002— chiedendo l’annullamento limitatamente alle sanzioni irrogate ed ai relativi interessi dovuti;
b) la cartella di pagamento (per il 2010) n 1102014002— chiedendo l’annullamento limitatamente alle sanzioni dovute.
a1) la CTP di Torino con sentenza 7.4.2014 respingeva il ricorso e condannava la contribuente alle spese liquidate in euro 1.600,00
bl) La CTP di Torino con sentenza 16.12.2014 respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 8.000. da suddividersi in parti uguali tra Agenzia delle Entrate a Equitalia Nord spa.
L’appellante deduce come un unico motivo (nei procedimenti nn. —- e —/2015) per la riforma delle impugnate sentenze la sussistenza della forza maggiore, ponendo a sostegno della invocata esimente: le ingenti perdite economiche, il grave stato di crisi; la diminuzione delle commesse, il mancato incasso di rilevanti crediti (verso Consorzio — e soc — snc). Pertanto, la forza maggiore così individuata – continua l’appellante – non necessita di ulteriore prova ed è tale da comprimere ogni possibilità di scelta, determinando un comportamento non voluto.
Per l’appellante la forza maggiore si riscontra in un accadimento esterno al fatto non prevedibile e non evitabile e la carenza di risorse economiche integra gli estremi della forza maggiore in quanto rende impossibile l’adempimento tributario ed esclude la responsabilità oggettiva. Il tutto, secondo l’appellante, imponeva l’accertamento dell’elemento psicologico e nella fattispecie concreta non è dato prescindere dalla colpa. In particolare – sostiene la contribuente – non poteva prevedere che due società (consorzio — e la — snc) interrompessero i pagamenti, determinando la grave crisi della —.
In buona sostanza, per l’appellante, sono censurabili le sentenze della CTP di Torino che non ravvisano lo stato di necessità-forza maggiore, poiché la crisi strutturale e la carenza di pagamenti da parte dei debitori hanno ingenerato un blocco di tutte le attività produttive con conseguente cassa integrazione (la forza lavoro passa da 80 a poco più di 10 unità).
L’omissione del versamento IVA è conseguenza di quanto sopra esposto e pertanto, – per l’appellante che invoca a conforto CTP di Lecce, tributo e sanzioni vanno annullati.
Ribadisce, quindi, che l’impossibilità economica deve essere considerata esimente dalle sanzioni, integrando l’ipotesi della forza maggiore.
Invoca, inoltre il quinto comma dell’art 97 DPR 29.9.1973 n 602 ritenendo possa assurgere a valore di principio fondamentale in materia fiscale. L’appellante opera numerosi richiami alla SC (cass l sez n 4900/1992 – cass l sez n 3961/1989- cass 2 sez n 10343/2010 cass 3 sez n 97398/2000) muovendo dall’illecito amministrativo al codice penale.
Proc 247/15
L’Agenzia delle Entrate
Inammissibilità dell’appello per tardività: il termine per l’impugnazione scadeva il 12.1.2015, in quanto la sentenza è stata depositata il 27.5.2014, mentre la notifica dell’appello è del 14.I.2015.
Nel merito, rilevato che la cartella di pagamento è stata impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni, non ricorrono le condizioni che integrerebbero la forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità per l’inadempimento tributario.
L’ufficio evidenzia la gravità dell’inadempimento, posto che parte rilevante delle imposte non versate sono riferibili ad omissioni di versamenti IVA, che la società ha incassato dai propri clienti e non ha riversato all’erario.
Grave è altresì l’inadempimento per il mancato versamento delle ritenute operate sulle competenze dei lavoratori dipendenti, in quanto la società — opera come sostituto di imposta.
L’ufficio indugia, in fatto e in diritto, richiamando decisioni de giudici di merito e della Suprema Corte che confortano l’esclusione dell’esimente della forza maggiore nella fattispecie de qua.
Equitalia
In via pregiudiziale eccepisce violazione dell’art. 330 cpc e conseguente decadenza ex art 327 cpc, poiché l’atto d’appello è stato notificato direttamente alla parte e non nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado.
Eccepisce altresì preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione.
In via principale rigettarsi l’appello.
Proc n 1238/15
L’Agenzia delle Entrate conclude per il rigetto dell’appello della Soc. — srl.
L’ufficio invoca a conforto alcune decisioni della Suprema Corte secondo cui, nella fattispecie concreta, non ricorrono quei presupposti che possano integrare l’istituto della forza maggiore, in quanto la contribuente ha invocato lo stato di crisi economica che non ha natura di evento eccezionale di origine naturalistica (quali calamità), ovvero umana (scioperi- furti ecc).
Equitalia propone in via pregiudiziale la violazione dell’art 330 cpc e conseguente decadenza ex art. 327 cpc in quanto la notifica dell’atto di appello è stata effettuata direttamente presso la sede dell’Equitalia, invece che nel domicilio eletto in primo grado.
Insiste altresì eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Le impugnate sentenze meritano conferma in quanto non ricorrono gli estremi dello stato di forza maggiore invocato, ed in ogni caso intempestiva risulta la proposizione dell’appello avverso la sentenza relativa al proc. n 247/2015 in quanto notificato in data 14.1.2015 anziché entro il 12.1.2015.
Quanto alla notifica nei confronti di Equitalia non risulta rispettato il disposto degli artt 330 – 327 cpc.
Il motivo di gravame in ogni caso non è fondato e le sentenze della CTP meritano conferma. L’appellante correttamente e puntualmente osserva che l’art 97 c 5 DPR 602/73 è “collocato nell’ambito delle disposizioni afferenti alla morosità del pagamento di imposte riscosse mediante i ruoli”, ma bisogna aggiungere che il comma invocato è stato abrogato dall’art. 16 c l lett c) del d. lgs 18.12.97 n 471.
Il successivo d. lgs n 472/97 disciplina la materia ed all’art 6 prevede tra le cause di non punibilità l’avere “commesso il fatto per forza maggiore” (comma 5).
Resta da verificare, come ha diligentemente tentato di argomentare l’appellante, se nella fattispecie concreta ricorra l’istituto della forza maggiore.
L’appellante ha corredato l’invocazione de qua di diffusi richiami giurisprudenziali e dottrinari. Ha insistito ed ha – coerentemente con la tesi che crisi economica costituisce forza maggiore – richiamato la crisi strutturale ed in particolare l’inadempimento di due importanti contraenti (consorzio — e soc —), Ha quindi censurato le sentenze di primo grado che avevano escluso la forza maggiore, ritenendo le vicende denunciate mero rischio di impresa.
A parere della Commissione l’inadempimento di debitori della contribuente più in generale la crisi economica sono paradigmatici del rischio di impresa. Non sono certamente eventi né imprevedibili né inevitabili.
La circostanza poi che, nella specie, si tratta prevalentemente di omissioni relative al versamento IVA e all’IRPEF non versata relativa alle ritenute operate sulle competenze dei lavoratori dipendenti, per un verso rende più grave la condotta della contribuente e per un altro frantuma ogni possibilità di ritenere sussistente l’esimente della forza maggiore. Ciò per la conclusiva ragione che l’IVA è stata già percepita al fine di riversarla, così come per le ritenute, in quanto la — srl opera quale sostituto di imposta.
Il mancato adempimento tributario non è conseguente a fenomeni naturali o di terzi che esulano dal rapporto imprenditoriale-commerciale: le difficoltà economiche, pur dovute a crisi di settore, o inadempimenti di contraenti attengono purtroppo proprio alle dinamiche imprenditoriali e commerciali.
Non si ravvisa alcun “vizio di motivazione contraddittoria” secondo quanto dedotto dall’appellante.
La CTP di Torino nelle sentenze impugnate ha motivato adeguatamente, ritenendo insussistente l’ipotesi della forza maggiore. Correttamente ha motivato che per forza maggiore deve “esclusivamente ritenersi la calamità naturale o altro evento eccezionale ed imprevedibile che abbia impedito al contribuente di adempiere ai propri obblighi verso l’Erario”, sottolineando che la crisi congiunturale rientra nel rischio di impresa.
Alla luce di quanto sopra, le sentenze impugnate meritano conferma.
Si osserva, inoltre, che sussistono sia il difetto di legittimazione passiva di Equitalia spa, sia la irritualità della notifica alla stessa (effettuata direttamente e non al domicilio eletto).
Quanto alla tempestività della proposizione degli appelli si rileva che è tempestivo l’appello di cui al proc. n 1238/15 notificato il 13.7.15 (il termine scadeva il 12.7.15 giorno festivo); mentre è intempestivo quello relativo al proc n 247/2015 (la sentenza è stata depositata il 27.5.14. Il termine per impugnare scadeva il 12.1.15. L’appello è stato notificato il 14.1.15).
La condanna alle spese consegue alla soccombenza.
La Commissione conferma le Sentenze impugnate. Condanna l’appellante nei giudizi riuniti alle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.000 (novemila) di cui 3.000 (tremila) per Equitalia e 6.000 (seimila) per l’Agenzia delle Entrate.
Torino 21.3.2016
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 390 depositata il 6 aprile 2022 - La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 35696 depositata il 14 dicembre 2020 - In tema di omesso versamento IVA la crisi economica in relazione al reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, deve ricordarsi che il dissesto…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 305 sez. XI depositata il 28 gennaio 2019 - Legittima la revocare l'agevolazione fiscale ai fini dell'imposta di registro perché la stagnazione del mercato non integra una causa di forza…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50929 depositata il 17 dicembre 2019 - Non è ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5871 - La decadenza dalle agevolazioni fiscali è impedita dalla causa di forza maggiore che va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Emilia Romagna sentenza n. 687 sez. XI depositata il 2 aprile 2019 - Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…