COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 2 sentenza n. 525 depositata il 3 aprile 2017
Errata applicazione ed interpretazione di una norma – Saldo IRPEF tardivo – Sanzione al 30%
CONCLUSIONI
Per la parte appellante XXX:
in via principale: riformare integralmente la Sentenza impugnata e disporre l’annullamento totale della Cartella in quanto la stessa risulta: illegittima ed infondata per aver il sig. G. integralmente versato l’imposta a saldo lrpef per l’anno 2011, come risulta da documentazione allegata; illegittima per erronea applicazione ed interpretazione delle norme tributarie di cui al DL. 138/2011 ed al collegato decreto del 13/12/2011, sulla base delle quali è stata emessa e, comunque, per infondatezza della pretesa tributaria;
in subordine: dichiarare che le sanzioni irrogate per tardivo versamento delle rate di saldo lrpef 2011 devono essere ridotte alla misura del 10% dell’imposta tardivamente versata, in quanto per motivi a lui non imputabili il sig. XXX non ha potuto usufruire di tale agevolazione.
Con vittoria delle spese di lite a favore dell’appellante.
Per la parte appellata AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale di Alessandria:
rigetto dell’istanza di sospensione e dell’appello, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/12/2014 il sig. XXX ha ricevuto la comunicazione n. 006119101
(codice atto n. 1082014
) emessa dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai contribuenti, Settore Gestione Tributi – Ufficio Gestione Dichiarazioni, concernente l’omesso versamento di lrpef e di imposta sostitutiva (prevista dall’art. 5 D.lgs. n. 461/1997, come modificato dal D.L. n. 138/2011) da quadro RT per l’anno 2011, nella quale veniva richiesto il pagamento di un importo di complessivi euro 121.681,40. Quindi, in data 17/12/2014 a mezzo PEC, presentava istanza di sgravio alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, comunicandola anche all’Ufficio Territoriale di Tortona. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del18/02/2015 esprimeva diniego alla predetta istanza di sgravio. In data 15/07/2015 il sig. XXX riceveva la cartella di pagamento no 001 2015 0004
.., emessa da Equitalia Nord S.p.A., concessionario per la riscossione della Provincia di Alessandria, su delega dell’Agenzia delle Entrate, concernente l’omesso versamento e imposta sostitutiva da quadro RT in questione, per l’importo complessivo di euro 152.965,61, di cui imposte per euro 102.534,32, interessi per euro 11.131,92, sanzioni per euro 32.496,90 e compensi di riscossione per euro 6.796,59.
L’odierno appellante impugnava tempestivamente la cartella presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, eccependo l’illegittimità e infondatezza della cartella per omesso e tardivo versamento lrpef, in quanto il sig. XXX aveva già dato prova di avere effettuato il versamento dell’lrpef dovuta e chiedeva inoltre la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate; l’illegittimità della cartella per erronea applicazione della norma di cui all’art. 2 D.L. 138/2011, in quanto la norma in esame, per come è formulata, consente la compensazione tra plusvalenze realizzate nel 2011 e le minusvalenze affrancate alla data del 31/12/2011, e tale possibilità si desume altresì dalle istruzioni ministeriali di Unico 2012 al quadro RT. Chiedeva quindi l’annullamento della cartella impugnata in quanto: illegittima ed infondata per aver il sig. XXX interamente versato l’imposta a saldo lrpef per l’anno 2011, come da documentazione agli atti; illegittima per erronea applicazione ed interpretazione delle norme tributarie di cui al DL. 138/2011 ed al collegato decreto del 13/12/2011, sulla base delle quali è stata emessa e, comunque, per infondatezza della pretesa tributaria.
Chiedeva, in subordine, di dichiarare che le sanzioni irrogate per tardivo versamento delle rate di saldo lrpef 2011 devono essere ridotte alla misura del 10% dell’imposta tardivamente versata, in quanto per motivi a lui non imputabili il sig. XXX non ha potuto usufruire di tale agevolazione.
L’Ufficio, costituitosi in giudizio, ribadiva la legittimità della cartella di pagamento, in quanto: il ricorrente aveva pacificamente ammesso la tardività dei relativi versamenti del saldo lrpef, anno di imposta 2011 e di conseguenza, era legittima l’applicazione delle sanzioni in misura pari al 30%, secondo quanto previsto dall’art. 13, c. l, del d.lgs. n. 471/1997. Il provvedimento di diniego di autotutela dell’Ufficio Territoriale di Tortona prot. 2015/13704 del 18/02/2015 non si era pronunciato sulla debenza delle sanzioni; inoltre, sull’erronea applicazione dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011: era corretto il controllo formale effettuato ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, con il quale l’Ufficio Territoriale di Tortona aveva disconosciuto la somma di ?
.575,00 indicata nel quadro RT13 del modello Unico 2012,
periodo di imposta 2011; la parte aveva riconosciuto che le sue argomentazioni non trovavano riscontro nel tenore letterale della normativa ovvero delle disposizioni di attuazione e dei documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria; il confronto con la precedente regolamentazione evidenziava solamente una logica comune diretta ad evitare fenomeni elusivi o di risparmio di imposta e conferma, invece, la specialità di ogni normativa in senso lato di “agevolazione”; la tesi del ricorrente non era supportata in maniera univoca né dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2012, né dal decreto attuativo 13/12/2011- MEF ovvero dalla circolare n. 11/2012 dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria -Sezione l, si pronunciava con sentenza n. 63/01/16 del 25/01/2016, depositata il 8/02/2016, rigettando integralmente il ricorso. La Commissione di primo grado osservava che la tardività dei versamenti dovuti a titolo di saldo lrpef, ammessa da ricorrente, consegue necessariamente l’applicazione delle sanzioni per una somma pari al 30% secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 18/12/97, ritenendo pertanto l’operato dell’Agenzia delle Entrate pienamente condivisibile 11Stante la minuzioso attenzione posta nella disamina dei tanti rilievi”. Inoltre, si legge nella sentenza, “sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ex art. 47 del d.lgs. , n. 546/92, l’istanza non può essere accolta in quanto risulta mancante di entrambi i tassativi presupposti – dettati per l’applicazione della sospensione giudiziale”.
Il Sig. XXX, con ricorso in appello, ha impugnato la suddetta sentenza in base ai seguenti motivi:
illegittimità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/92; erronea applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 138/2011 ovvero infondatezza nel merito; errata valutazione delle sanzioni dovute in seguito all’omesso versamento dell’lrpef 2011, stante i motivi del ritardo non imputabili al Contribuente. Inoltre, con successiva istanza, ha chiesto la sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. n. 546/92, sostenendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, stante l’importo della pretesa fiscale.
L’Amministrazione finanziaria, nelle proprie controdeduzioni, ritiene che non sussistano vizi di legittimità della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto la legittimità e la fondatezza dei recuperi fiscali effettuati, sostenendo: l’inammissibilità del “motivo” di appello basato sulla riproduzione integrale delle ragioni del ricorso di primo grado riportandole testualmente ed integralmente, contravvenendo così il disposto dell’art. 53, comma l, del d.lgs. n. 546/1992 laddove prevede, che il ricorso in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi specifici dell’impugnazione”; sui rilievi attinenti alla illegittimità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/92, contesta il presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata, atteso che la Commissione provinciale ha precisato gli elementi di fatto e di diritto della controversia ed hanno respinto le difese di controparte, anche alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto dell’Ufficio. Pertanto, la sentenza della C.T.P. si sarebbe attenuta, nella sua motivazione, al disposto di cui all’art. 36, Il comma, no4 del D.lgs. n. 546/92, in base al quale è richiesta nella pronuncia una “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, sussistendo la nullità della sentenza soltanto allorché l’assenza della esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della controversia impedisca totalmente di individuare gli elementi di fatto considerati. Pertanto, i giudici di primo grado hanno valutato e “fatto proprie” le considerazioni espresse dalla Direzione Provinciale, adempiendo in maniera sintetica ma legittima all’obbligo di motivazione.
Sulle eccezioni concernenti i rilievi in materia di versamento a saldo dell’lrpef, con particolare riferimento alla errata valutazione delle sanzioni dovute, stante i motivi del ritardo, evidenzia che dalla tardività dei versamenti dovuti a titolo di saldo deii’IRPEF, ammessa dal Sig. XXX, consegue necessariamente l’applicazione delle sanzioni per una somma pari al 30%, secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 18/12/1997. Dal tenore della norma di cui all’art. 2, D.lgs. n. 462/1997 si evince come non sia ammessa alcuna deroga o eccezione: la sanzione è ridotta ad un terzo nel solo caso in cui le somme dovute siano versate spontaneamente nel termine perentorio di trenta giorni. Sulle argomentazioni riferite alla infondatezza nel merito, a causa di una erronea applicazione ed interpretazione delle norme tributarie con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 138/2011: si tratta di argomentazioni basate su interpretazioni che, come ammette la parte, non trovano riscontro né nel tenore letterale della normativa né delle disposizioni di attuazione e dei documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria. Infine, contesta i presupposti per l’accoglimento della richiesta di sospensiva, poiché la rilevanza dell’importo in contestazione, invocata da controparte, di per sé non può assurgere a prova dell’effettivo periculum.
All’udienza del14 dicembre 2016 questa Commissione accoglieva l’istanza di sospensiva, subordinatamente alla concessione di fideiussione bancaria o assicurativa entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione
dell’ordinanza stessa. La predetta fideiussione risulta depositata in originale presso l’Agenzia delle Entrate
in data 16 febbraio 2017.
All’udienza del 22 febbraio 2017 le parti, dopo la discussione, insistevano nelle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la motivazione della sentenza appellata, che ha ritenuto l’operato dell’Agenzia delle Entrate pienamente condivisibile con la formula laconica “stante la minuziosa attenzione
posta nella disamina dei tanti rilievi”, vada oltre un canone di accettabile sinteticità, in quanto non consente di comprendere le motivazioni giuridiche e le argomentazioni che hanno indotto i giudici di prime cure ad accettare le istanze contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Sussiste, infatti, un generale obbligo del giudice tributario di rendere manifesto l’iter in forza del quale è pervenuto a una determinata conclusione (Cass. 15.3. 2002, n. 3868, Cass. 14.4. 2000, n. 4891). Come ancora di recente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza della Sez. V Civile, n. 4791 dell’ll marzo 2016, è illegittima la sentenza per relationem se il”decisum” non è supportato da alcuna motivazione, difettando la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo e che deve poter consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal Giudice sulle singole censure mosse dal ricorrente. Parimenti, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (Corte di Cassazione- sezione V-con sentenza 11 marzo 2015 n.4851).
Questo Collegio ritiene pertanto che la sentenza impugnata sia censurabile per difetto di motivazione, restando in conseguenza a questa Commissione il compito di esaminare il merito, come di seguito esposto.
Relativamente all’applicazione ed interpretazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 138/2011, parte appellante si richiama ad una lettura logica-sistematica che renderebbe possibile la compensabilità o deducibilità delle minusvalenze c.d. latenti ovvero derivanti dalla operazione di “affrancamento” prevista dalla citata normativa. Sostiene, in proposito, che il legislatore tributario, nel 2011 ha inteso equiparare la cessione a titolo oneroso con l’avvenuto affrancamento, considerando tale ultima opzione quale fattispecie realizzativa, essa stessa, del presupposto d’imposta per le plusvalenze/minusvalenze. In tal senso, secondo
l’appellante, la compensazione di eventuali minusvalenze latenti (e affrancate) con plusvalenze effettivamente realizzate nel 2011 apparrebbe coerente con la ratio stessa della disciplina transitoria di cui all’art. 2, commi da 6 a 34 D.L. n. 138 del 2011.
Tale prospettazione non può essere condivisa. Infatti, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, la predetta imposta sostitutiva nonché la relativa opzione per il c.d. affrancamento sono regolate da una disciplina speciale, ovvero da una normativa autonoma con efficacia limitata nel tempo, la quale, per attribuire un beneficio fiscale, sgravando dal pagamento di una imposta, avrebbe necessariamente richiesto una previsione espressa. Al contrario, né nel D.L. n. 138/2011, né nel decreto MEF attuativo del 13/12/2011, né dalla circolare del 28/03/2012 n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, è prevista in maniera espressa la possibilità di compensare le minusvalenze “latenti” (ovvero maturate ma non ancora realizzate effettivamente alla data del 31/12/2011) secondo le modalità poste in essere dall’appellante. Le doglianze riproposte in appello sul punto non possono dunque essere accolte.
In relazione alla errata valutazione delle sanzioni dovute, occorre premettere che secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, comma l “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione ( … ) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo”. In proposito si rileva che la scansione temporale dei versamenti effettuati in cinque rate a titolo di saldo dell’lrpef dovuta per l’anno di imposta 2011 da parte dell’appellante, ne confermano la tardività rispetto alle relative scadenze (secondo le istruzioni di cui al modello Unico PF 2012 anno di imposta 2011}. Sul punto, questa Commissione condivide l’osservazione della difesa dell’Amministrazione, che ha rilevato come l’U.T. di Tortona (comunicazione prot. 2015/13704 del 18/02/2015) non si sia pronunciato sulla debenza delle sanzioni, che rimangono tuttora dovute stante la tardività, ma ha solo rappresentato la necessità di procedere allo sgravio degli importi comunque riferibili ai pagamenti lrpef solo dopo la notifica della cartella esattoriale, il cui procedimento era allora in corso, e “previa presentazione di apposita istanza di sgravio istanza mai ripresentata dall’appellante al predetto Ufficio. Perciò non si rileva un’imputabilità del ritardo all’Ufficio, poiché che la ~arte non risulta in merito essersi ulteriormente attivata: solo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità la parte avrebbe potuto usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni al 10%, versando gli importi comunque dovuti. La mancata presentazione da parte del contribuente di una apposita istanza di sgravio, successiva alla comunicazione prot. 2015/13704 del18/02/2015, ha determinato l’impossibilità di usufruire delle sanzioni ridotte in un momento successivo.
Ne consegue l’infondatezza della relativa eccezione nell’odierno giudizio.
Seppure nel merito non possono essere accolte le doglianze del contribuente, la dichiarazione del difetto di motivazione della sentenza impugnata induce il Collegio a compensare le spese di giudizio fra le parti.
PQM
Respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Così deciso il 22 febbraio 2017.
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