COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 09 luglio 2013, n. 195
Tributi – IRPEF – Accertamento – Dichiarazione pubblico ufficiale – Limiti
Fatto
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2 impugna la decisione n.336/46/11 della CTP di Roma depositata il 25/7/2011 che ha accolto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento Irpef anno 2005. Deduce che con l’avviso di accertamento era stato determinato il reddito complessivo in ragione degli incrementi patrimoniali rilevati per un’incidenza reddituale ex art. 38 co.4 dpr.600/73, nonché dell’ulteriore capacità contributiva manifestata ex DM 10/9/92 e 19/11/92 dalla disponibilità di beni-indice (n.2 auto e tre immobili), liquidando le conseguenti imposte e sanzioni.
Censura la sentenza impugnata che con motivazione insufficiente, ha ritenuto esaustiva la documentazione prodotta dal contribuente, atta a giustificare quanto da lui sostenuto e cioè che gli acquisti presi in esame dall’Ufficio sono stati effettuati per la quasi totalità con fondi erogati dai genitori.
Osserva che l’art. 38 commi 4 e 5 dpr.600/73 consente agli uffici, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che comprovino un determinare ammontare di spesa e dunque presuppongano la disponibilità di un corrispondente reddito, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto attribuibile. E, a tal fine, non è necessario individuare i cespiti certi dai quali il reddito possa scaturire, atteso che ai sensi del co.6 dello stesso articolo, l’onere di provare, mediante idonea documentazione l’inesistenza di fonti reddituali, è posto a carico del contribuente.
Ritiene che la CTP ha assunto in modo sommario che i versamenti invocati dalla parte giustificassero l’intera capacità contributiva da essa manifestata, senza affrontare i singoli incrementi patrimoniali e beni indice posti a base dell’accertamento con i relativi giustificativi invocati, senza considerare l’analitico riscontro offerto al riguardo dall’ufficio accertatore.
Osserva infine che la CTP non si è pronunziata sulla ulteriore e consistente capacità contributiva legittimamente accertata, ai sensi dei DD.MM., che derivava non già dall’acquisto, ma dalla disponibilità di beni, e che quindi presupponeva, chiaramente la capacità di sostenerne le spese di uso e di mantenimento.
Deduce che l’avviso di accertamento impugnato è da considerarsi pienamente legittimo, atteso che, a fronte di elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacità contributiva, riscontrati dall’Ufficio, il contribuente aveva addotto argomentazioni che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, non trovavano riscontro e comunque non integravano la prova contraria di cui all’art. 38 co.6 dpr.600/73.
Il contribuente controdeduce per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deduce che nell’avviso di accertamento il maggior reddito accertato rispetto al dichiarato è stato calcolato sinteticamente quale somma di due elementi derivanti dall’applicazione dei coefficienti da redditometro, per l’utilizzo di due auto, nonché della casa di abitazione principale e di una secondaria, e per la differenza quale quota relativa agli incrementi patrimoniali.
Osserva in merito che l’Ufficio non è stato in grado di contestare la documentazione allegata al ricorso introduttivo a giustificazione delle somme impiegate come provenienti dai genitori dell’appellato. Afferma di far parte di una famiglia patriarcale, ove il potere economico finanziario è concentrato nella mani del padre e dello zio, attivi nella zona di Ostia Lido, ove hanno fondato e portato avanti per oltre mezzo secolo, diverse imprese commerciali. In tali imprese il ricorrente è inserito senza un incarico specifico, quale supervisore senza inquadramenti e senza compensi, ma che comunque gode di donazioni da parte dei genitori, donazioni provenienti da redditi dichiarati dai genitori stessi che derivano come detto da un patrimonio accumulato: e tutte le somme a disposizione del ricorrente che svolge in minima parte altra attività in proprio nel tempo restante, quale ingegnere, provengono per la maggior parte dai genitori.
All’udienza di trattazione i rappresentanti del contribuente e dell’Ufficio si riportano alle difese in atti.
Diritto
La CTP ha ritenuto esaustiva la documentazione atta a dimostrare ed a giustificare quanto sostenuto dal contribuente, cioè che gli acquisti presi in esame dall’Ufficio sono stati effettuati per la quasi totalità con fondi erogati dai genitori, dei quali allega copia assegni e bonifici a lui intestati. L’Agenzia delle Entrate rileva che i primi giudici non hanno evidenziato per alcuni pagamenti l’incoerenza tempistica e il contrasto con l’evidenza probatoria degli atti di compravendita ed inoltre non si sono pronunciati sulla ulteriore consistente capacità contributiva che derivava dalla disponibilità di beni indice, e che quindi presupponeva la capacità di sostenerne le spese di uso e di mantenimento.
La Cassazione con recente sentenza n.7707/13 ha affermato che “l’intestazione di un immobile ad un contribuente (persona fisica) è un fatto certo che legittima l’Amministrazione finanziaria ad effettuare un accertamento di tipo “sintetico”. In tal caso la prova che le risorse finanziarie per l’acquisto sono state messe a disposizione (in tutto o in parte) da altri, configurando una donazione indiretta dell’immobile, è idonea a paralizzare (in tutto o in parte) la pretesa fiscale. Nella fattispecie, in riferimento al rilievo dell’ufficio che lo sfasamento temporale tra quanto dichiarato negli atti notarili di acquisto di diverse attività immobiliari è incompatibile con l’esborso relativo al bonifico di euro 1.879.000,00 del 25/7/2006, la Commissione ritiene che, come risulta dalle conclusioni della perizia contabile depositata, il saldo degli acquisti di cui agli atti notarili di acquisto da parte del ricorrente dalla società Edilizia V., è avvenuto in data successiva a detti atti e con somme messe a disposizione dei genitori. Dalla documentazione si evince che le relative somme sono state registrate a credito nella contabilità della società cedente (Edilizia V.) il 17/6/2005 sono state registrate a credito gli importi di euro 255.750,00 e 330.000,00, e il saldo registrato in contropartita al credito il 25/7/2006. E’ pertanto privo di fondamento l’assunto dell’Amministrazione che la dichiarazione del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso. Infatti l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni delle parti, ma non anche della intrinseca verità delle dichiarazioni medesime, che pertanto possono essere contrastate al fine di dimostrarne la simulazione (cass.n.5013/1996).
E’ altresì documentato che per i contestati importo di euro 62.370,00 relativo alle fatture 34, 28, 25, 17 emesse dalla ditta P.A.; la sottoscrizione di quote di euro 5.000 del capitale sociale per la costituzione della società E.; l’acquisto di un fabbricato di valore di euro 25.500,00, tutte le somme sono state tratte dal c/c dei genitori dei contribuente. Nel caso in esame assume particolare rilevanza che il contribuente è componente di una famiglia titolare di diverse imprese commerciali, nelle quali il medesimo svolge attività da lui definita di supervisore senza inquadramento e senza compensi, ma che comunque gode di donazioni provenienti dai redditi dei genitori, da ritenere anticipazioni di eredità o comunque redistribuzioni all’interno di un gruppo familiare di somme e patrimoni. Quanto sopra è confermato dagli incrementi patrimoniali in discussione ove è significativo che la cessione al P.S. è avvenuta da parte della Società Edilizia V. srl, i cui soci sono per il 100% del capitale di tutti gli appartenenti alla famiglia P..
Anche in ordine alla capacità contributiva rilevata dall’Ufficio con riferimento alla disponibilità dei beni indice, il contribuente ha fornito la prova che la provenienza delle somme a disposizione non è di natura reddituale e quindi non imponibili, perché esenti in quanto provengono dal patrimonio e dai redditi dei genitori e già soggetti a trattenuta d’imposta. Da quanto esposto consegue il rigetto dell’appello.
La particolarità della materia in contestazione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l’appello dell’Ufficio.
Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 25 luglio 2019, n. 599 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense…
- LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37764 - Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21053 del 1° luglio 2022 - Il valore probatorio del processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui…
- TRIBUNALE DI FOGGIA - Sentenza 01 febbraio 2022 - I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l’adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21994 - Un atto avente pubblica fede, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, assume valore probatorio in funzione dei fatti da esso attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…