COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 9675 sez. 37 del 29 dicembre 2016
COSTI CONTABILIZZATI DALL’AZIENDA – SPESE DI RAPPRESENTANZA E NON DI AGGIORNAMENTO – FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – MEETING FORMATIVI – DEDUCIBILITA’ – NON SUSSISTE
Con atto d’appello del 30-11-2015 l’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale III di Roma impugnava la sentenza n. 10897/2/15, emessa dalla C.T.P. di Roma il 6-2-2015 (depositata il 19-5-2015), che aveva accolto il ricorso della D.I. srl contro l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria accertava maggiore imposta IRAP ed IRES per l’anno 2010, liquidando maggiori somme anche ai fini IVA, il tutto al seguito di un PVC redatto dalla GdF con il quale si recuperava a tassazione la somma di 143.000,00 euro per minori componenti negativi.
L’Agenzia sosteneva che erroneamente i giudici di primo grado avessero ritenute fondate le doglianze della società ricorrente circa il recupero a tassazione dei costi sostenuti per l’organizzazione di meeting formativi al personale, in particolare nel ritenerli spese di aggiornamento e non di rappresentanza con conseguente piena deducibilità ex art. 108 TUIR, valutando tali spese in contestazione dalle scritture contabili e non tenendo conto che oltre a mancare l’elenco dei partecipanti agli eventi, gli stessi fossero organizzati dalla società commissionaria “Società Agricola (omissis) srl” con oggetto sociale “coltivazione di cereali”. Mancando quindi elementi certi e precisi circa l’inerenza dei costi dedotti dal contribuente al reddito d’impresa gli stessi a parere dell’Amministrazione finanziaria andavano valutati come da accertamento.
Controdeduceva la società contribuente ritenendo inammissibile l’appello per mancanza, nullità o invalidità di delega del direttore dell’ufficio al firmatario dell’appello, nonché per genericità dei motivi ed improprio richiamo all’art. 32 del D.Lgs. n. 546/92.
Nel merito rilevava la mancanza di disamina da parte dell’Agenzia delle Entrate dei numerosi documenti versati in atti comprovanti l’inerenza dei costi sostenuti all’attività d’impresa, come spese di formazione del personale e non di mera rappresentanza.
Inoltre l’appellata società chiedeva la condanna dell’Agenzia appellante per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), avendo posto in essere un appello meramente defatigante a proprio danno.
Da ultimo la D.I. srl, con memoria illustrativa, ribadiva con dovizia di particolari la sua posizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bisogna premettere che l’appello appare ammissibile stante l’immanente immedesimazione organica tra delegante e delegato, valida sino a prova contraria, nonché il chiaro lapsus calami relativo alla citazione di un articolo di legge in luogo di un altro che può ben ritenersi un ininfluente errore materiale.
Nel merito la posizione dell’Agenzia delle Entrate sembra condivisibile.
La società resistente nulla eccepisce né sulla rilevata incongruenza circa l’oggetto sociale della società commissionaria cui fu affidata l’organizzazione degli eventi (coltivazione di cereali), né circa la rappresentanza legale di tale società per alcuni anni in capo allo stesso sig. M.D. avente il medesimo incarico nella D.I. srl. Tali elementi di fatto inducono a ritenere più verosimile la ricostruzione operata dall’Agenzia delle Entrate dovendosi qualificare i c.d. meeting deformativi degli incontri sociali a livello di mera rappresentanza dell’attività d’impresa, piuttosto che veri e propri corsi di formazione, anche tenuto conto delle capacità proprie della società prescelta, operante, si ripete, nel campo agricolo.
In effetti in base alla verifica fiscale operata dai finanzieri si deve ritenere che i costi contabilizzati dalla società quali spese di aggiornamento non siano tali, ma si debbano imputare quali spese di rappresentanza, meno favorevolmente deducibili.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile, sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e per quelle più recenti, Cass. Civile, sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Pertanto la Commissione accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate e condanna la D.I. srl a rifondere le spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Spese euro 1.500,00.
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