COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 05 giugno 2017, n. 2031

Tributi comunali – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo

Con appello notificato a C.A. il 22/05/2015, il Comune di Palermo ha chiesto la riforma della sentenza n. 3255/07/14, del 04/04/2013 – 15/04/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 29620010153230937, emessa da Serit Sicilia Spa e notificata il 07/02/2007, avente per oggetto l’iscrizione a ruolo dell’importo complessivo di € 843,54, a titolo di Iciap per l’anno 1993 e di Tarsu per l’anno 2000.

La Commissione Tributaria Provinciale – dopo avere dichiarato estinto il giudizio limitatamente all’lciap, dando atto che il relativo carico era già stato integralmente sgravato – ha annullato l’iscrizione a ruolo della Tarsu, osservando che, come eccepito dal ricorrente, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta quando era già maturata la prescrizione quinquennale.

Le spese del giudizio di primo grado sono state compensate.

Con il gravame il Comune di Palermo ha censurato tale pronuncia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni, quale quella relativa la tempestività della notifica della cartella di pagamento in oggetto, riguardante l’esclusiva competenza dell’agente della riscossione.

C.A. non si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

La doglianza del Comune di Palermo é infondata.

Diversamente dalle eccezioni riguardanti le modalità di esecuzione del procedimento notificatorio della cartella da parte dell’agente della riscossione, l’eccezione con la quale il contribuente deduce che la cartella è stata notificata oltre il termine di legge, previsto a pena di decadenza dell’ente impositore dalla facoltà di procedere alla riscossione, non attiene ad un vizio proprio della cartella tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente deduca l’intervenuta decadenza dell’ente impositore dalla potestà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria, il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nell’ente titolare del diritto di credito, contro il quale é diretta l’eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione (Cass. Sez. V^, 22/03/2017 n. 7278 e 14/05/2014 n. 10477).

Per le suesposte considerazioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Considerato che l’appellato non si è costituito per resistere al gravame, nessuna statuizione si rende necessaria per le spese del secondo del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l’appello del Comune di Palermo e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 3255/07/2014.

Nulla per le spese.