COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Torino sentenza n. 694 del 6 luglio 2015
IVA – PRESTAZIONI RESE DALLE IMPRESE COASSICURATRICI – ESENZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella pubblica udienza del 23/4/2015 vengono trattati gli appelli promossi da Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte (prot. n. 2013/612 del 7/1/2013) e da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino (prot. n. 2013/2494 del 7/1/2013) contro la sentenza n. 84 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. 9 del 9/5/2012, in materia di accertamento di IRES, IRAP, IVA, irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2005.
La vertenza in oggetto è frutto della riunione di ben 9 procedimenti distinti, di cui 4promossi da… (in acronimo… ) e 5 da… S.p.A., controllata da , tutti originati da verifiche della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Torino – e, poi, trasfusi in altrettanti atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti dellecitate Società, costituenti una c.d. “fiscal unit” (…).
Per ragioni di economia processuale si omette nella presente sede la ricostruzione analitica in fatto e in diritto dei ricorsi e delle controdeduzioni ad essi riguardanti il processo di 1° grado, cui si rinvia per relationem a tutti gli atti processuali contenuti nei fascicoli n. 157/13 di RGA e n. 205/13 di RGA, per concentrare l’attenzione sui n. 6 punti controversi, poi, come si vedrà ridotti a 4, contenuti nella sentenza impugnata.
In estrema sintesi, le questioni affrontate nel giudizio di 1° grado sono :
1) provvigioni su polizze poliennali ;
2) indebita compensazione delle perdite pregresse ;
3) prestazioni infragruppo ;
4) errata contabilizzazione delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro ;
5) prestazioni rese dalle imprese coassicuratrici ;
6) omesse variazioni per sinistri chiusi o definiti senza seguito.
I punti nn. 4) e 6) non formano più oggetto di esame in sede di giudizio di appello in quanto il primo dei due cioè il tema della “errata contabilizzazione delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro” è stato definito in 1° grado con l’estinzione del giudizio in seguito alla congiunta dichiarazione delle parti contendenti di cessazione della materia del contendere, mentre l’altro tema di cui al punto n. 6) cioè sulle “omesse variazioni per sinistri chiusi o definiti senza seguito” ha formato oggetto di espresso atto di rinuncia all’impugnazione d’appello da parte della D.R.E. del Piemonte sulla scorta della sentenza n. 16332/2012 della Corte di Cassazione.
Il giudizio d’appello, pertanto, risulta circoscritto ai punti 1), 2), 3) e 5). Seguendo l’impostazione della sentenza impugnata si affrontano qui di seguito i singoli punti a partire dalle decisioni prese con le relative motivazioni, le confutazioni delle parti appellanti e le controdeduzioni delle parti resistenti.
1) provvigioni su polizze poliennali : il Giudice di 1° grado relativamente alla corretta applicazione dell’art. 111, co. 4, del TUIR, secondo cui le provvigioni pluriennali connesse all’acquisizione di polizze di durata poliennale sono deducibili per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi, ha osservato che il contrasto tra l’Amm. Fin. e le contribuenti verteva sulla data di decorrenza, vale a dire dal 1/1/2005 oppure dal 2004, nel caso di specie, la disquisizione appariva del tutto ininfluente, in quanto, anche ammettendo che la stipula delle polizze fosse avvenuta. nel 2004 (cioè l’anno antecedente all’accertamento riguardante l’esercizio sociale e fiscale 2005, n.d.r.), “la seconda ed uguale quota (comporterebbe la , n.d.r.) deducibilità per i medesimi contratti” e, di conseguenza, dichiarava illegittima la negata deducibilità delle provvigioni poliennali per l’anno d’imposta 2005.
L’appellante D.R.E. lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 112 c.p.c. cioè il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto parte ricorrente (intendendosi qui e in seguito sia…. sia…. la sua controllata) non ha mai proposto tale eccezione. Inoltre, per la Cit. · appellante, il Giudice di 1° grado avrebbe sorvolato sull’ individuazione del soggetto gravato dall’onere probatorio – ossia le ricorrenti – circa l’ anno, di stipulazione del. contratto poliennale, facendo saltare il principio basilare della contabilità cioè “il principio di competenza economica”. La Direzione Provinciale I, altraappellante, non si esprime sul punto. Le resistenti in appello, nelle controdeduzioni, reputano priva di fondamento la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la domanda delle ricorrenti era volta ad ottenere l’annullamento della pretesa indeducibilità sostenuta dagli accertatori, con conferma della deducibilità della quota di provvigioni.
2) indebita compensazione delle perdite pregresse : il Giudice di 1° grado ha ritenuto conforme alla normativa l’operato di … che, a fronte dei dividendi percepiti dalle società consolidate (nell’anno 2005,… ed altre Società, compresa, la ricorrente …, da essa controllate hanno optato per la c.d. tassazione consolidata, n.d.r.) ha compensato tali redditi con proprie perdite fiscali pregresse.
L’appellante D.RE. (la Direzione Provinciale 1° di Torino ha incentrato l’appello sui temi concernenti l’IVA nella coassicurazione e sulle riserve sinistri) critica la sentenza in quanto … aveva incluso nel reddito complessivo il 5% dei dividendi delle consolidate, ma ha, contestualmente, azzerato tale quota di reddito portando in deduzione perdite pregresse viceversa, per l’appellante, … avrebbe dovuto compensare le perdite pregresse non per l’intero importo che trovava capienza nel proprio reddito di periodo bensì solo per rimporto corrispondente alla differenza tra l’ammontare del reddito e l’importo della rettifica di consolidamento” in base al combinato disposto di cui agli artt. 118 e 122 del TUIR.
L’appellante richiama la Ris. n. 160/2007, secondo cui le rettifiche di consolidamento devono essere strettamente riferite al reddito della Capogruppo, nel senso cioè che tali rettifiche (di consolidamento) non possono comportare una variazione in diminuzione del reddito complessivo superiore alla quota di reddito imputabile alla società che le genera, pena una duplicazione (vietata) del vantaggio fiscale. Parte resistente confermava la bontà del proprio operato e l’infondatezza delle obiezioni dell’appellante.
3) prestazioni infragruppo : il Giudice di 1° grado ha ravvisato l’illegittimità del recupero
dell’IVA sulle attività gestorie del patrimonio immobiliare del Gruppo … da parte di apposita società denominata …. Ciò in quanto ha interpretato il concetto di “ausiliarietà” nell’ambito delle prestazioni di servizio tra società facenti parte dei gruppi bancari ed assicurativi di cui all’art. 6 delle L. n. 133/1999 quale elemento fondante del diritto all’esenzione IVA infragruppo. In particolare, i Giudici hanno rilevato che l’attività di … aveva i connotati di ausiliarietà richiesti dalla norma esentativa sopra citata.
L’appellante D.RE. criticava tale capo della sentenza ritenendo omessa o insufficiente la motivazione, per non aver indagato sui contratti che definivano i rapporti tra … e … , per non essersi attenuta alla giurisprudenza U.E. di interpretazione “restrittiva” delle operazioni esenti dall’IVA e di “ausiliarietà”. Conclusivamente, l’intera varietà dei servizi resi da … a … , amministrativa, contabile, fiscale e da …a …, gestione delle locazioni, delle compravendite immobiliari, ecc., sono per l’appellante – prive dei connotati di ausiliarietà, collateralità e strumentalità per esentarle dall’IVA.
Parte resistente si limita a richiamare i rilievi svolti nei ricorsi introduttivi ed insiste nell’ausiliarietà delle prestazionireciproche tra … e… e, dunque, nell’esenzione dall’IVA riconosciuta dai Giudici di 1° grado.
4) punto dell’appello, ma, in verità punto n. 5) del capo della sentenza impugnata, si riferisce alle prestazioni rese dalle imprese coassicuratrici : il Giudice di 1° grado, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, ha ritenuto illegittima la pretesa tributaria.
Dopo un’articolata disamina, sotto il profilo civilistico, dei tratti salienti del contratto di coassicurazione, la sentenza si sofferma sugli aspetti fiscali del tema sia sotto il profilo normativo interno e comunitario sia sulla copiosa giurisprudenza anch’essa interna e comunitaria sulla coassicurazione, per concludere che i rapporti di mandato tra imprese coassicuratrici vanno esclusi dall’assoggettamento all’IVA in ragione dell’art. 10, comma 1 punto n. 9) del ,DPR n. 633/1972.
Molto dettagliati su questo capo della sentenza sono i motivi d’appello, specialmente da parte della Direzione Provinciale I di Torino. Si farebbe torto all’articolato appello se si tentasse in questa sede di condensare in poche righe quello che appare più che un atto processuale un “trattato” di· 26 pagine di alto ·valore scientifico. Ad esso si rinvia per relationem.
Ancora, le parti appellanti hanno prodotto (oltre a citare. copiosa giurisprudenza sull’argomento) n. 5 sentenze, di cui 3 della C.T. Provinciale di Torino e 2 della C.T.Regionale di Torino sulle “commissioni di delega nei rapporti di çoassicurazione”. Per contro le parti resistenti si sono limitate ad una stringatissima controdeduzione sulla natura civilistica del contratto di coassicurazione e sul riverbero fiscale di tale contratto, in particolare sull’applicabilità dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1°, punto n. 2 del DPR n. 633/1972, alle operazioni riconducibili all’esecuzione del contratto, comprese quelle della “delegataria”. Anche parte resistente ha prodotto n. 4 sentenze, di cui 2 della C.T. Provinciale di Milano, 1 della C.T. Regionale di Milano e 1 della C.T. Provinciale di Torino.
Le domande conclusionali delle parti appellanti sui n. 4 capi della sentenza impugnata residui sono di riforma e, per l’effetto, la conferma della legittimità degli atti impositivi e vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per le parti resistenti, di respingere gli appelli e vittoria delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Terminata la relazione da parte del Giudice Relatore, prendevano la parola, per gli appellanti, il dott…. della DRE del Piemonte e la dott. ssa … della Direzione Provinciale I di TorIno e gli avv. ti … e …, per la parte resistente.
Terminato il dibattimento, dopo ampio confronto e dissertazione tra le parti, la Commissione Tributaria Regionale, sezione 26, si riservava il giudizio.
Il giorno 24/4/2015, a scioglimento della riserva, la Commissione decideva il giudizio.
MOTIVI DELLA SENTENZA
Previa riunione, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, del fascicolo RGA 205/13 di protocollo al fascicolo RGA 157/13 di protocollo, si respingono gli appelli promossi dalla Direzione Regionale del Piemonte e dalla Direzione Provinciale I di Torino per le ragioni che seguono. .
Il presente giudizio per sua intrinseca natura non può che configurarsi come riesame critico sui n. 4 capi della sentenza appellata e, alla luce delle confutazioni e delle obiezioni logiche e giuridiche delle parti appellanti, tenuto conto delle controdeduzioni delle parti resistenti, la conclusione su tutti i capi della sentenza è di condivisione e di conferma della validità delle motivazioni della sentenza impugnata.
Passando ai singoli capi della sentenza impugnata, sul 1° riguardante le “provvigioni su polizze poliennali”, l’accusa dell’appellante di violazione dell’art. 112 c.p.c. appare infondata.
La ricorrente … aveva contestato la ripresa fiscale delle quote delle provvigioni poliennali dell’anno 2005. L’Ufficio aveva accertato che esse riguardavano l’anno 2004.
La sentenza di 1° grado ha ravvisato l’ininfluenza pratica e sostanziale della pretesa fiscale in quanto se si tratti di 1 quota (2005, come sostiene la ricorrente) oppure della 2 quota (2004, secondo l’ufficio), il risultato “concreto” non muta, trattandosi di “quote costanti”. Per tale ragione, la motivazione della sentenza parla di inutilità ad “approfondire l’esame sulla fondatezza del rilievo”.
Piuttosto, proporre appello su tale punto dopo la chiara decisione sulla questione, configura in capo alle parti appellanti una carenza di interesse ad agire (art.100 c.p.c.).
Diverso il discorso sarebbe stato – e, perciò il rilievo sarebbe stato fondato – se l’accertamento e il ricorso originario avessero abbracciato un arco temporale più esteso e non circoscritto al solo anno d’imposta 2005, in quanto, allora, ci sarebbe stato il dovere di approfondire la decorrenza delle polizze poliennali e il relativo diritto allo scomputo per quote nelle varie annualità fiscali.
Sul 2° capo della sentenza relativamente alla “indebita compensazione perdite pregresse”, si precisa, preliminarmente, che bisognerà far riferimento a norme, in particolare agli artt.84, 118 e 122 del TUIR vigenti nel 2005 e non a quelle adesso vigenti. Ciò, purtroppo, conferma di un impianto legislativo che, a dispetto delle entusiastiche esternazione dei “‘politici nostrani”, secondo cui con la sostituzione dell’IRES all’IRPEG, l’istituzione del consolidato fiscale, ecc. in vigore dal 2004, ci sarebbe stata una riforma “epocale”, si è palesato alquanto approssimativo, non a caso già pochi anni dopo il 2004, tali norme sono state del tutto modificate (in particolare ad opera del D.L. n. 98/2011).
La ripresa fiscale dell’Amministrazione Finanziaria verso … è così sintetizzabile : a fronte della distribuzione dei dividendi dalle partecipate-consolidate alla Capogruppo… , che determinano nella misura del 5% l’imponibile tassabile, la consolidante … non poteva – come invece ha fatto – compensare l’imponibile comprensivo del 5% dei dividendi percepiti con le proprie perdite pregresse. Secondo l’Amm. Fin. , … avrebbe dovuto – e ciò è ribadito nell’atto d’appello della DRE del Piemonte – compensare le perdite pregresse non per l’intero importo che trovava capienza nel proprio reddito di periodo bensì solo per’ l’importo corrispondente alla differenza tra l’ammontare del reddito e l’importo della rettifica di consolidamento relativa che veniva trasferita al consolidato.
Pertanto, …. , per l’Amm. Fin., avrebbe violato gli artt. 84, 118 e 1.22 del TUIR.
La sentenza, invece, ha ritenuto illegittima la ripresa operata in quanto “nessuna norma vieta che i dividendi che comunque concorrono per la quota imponibile (5%) a formare il reddito d’impresa del percipiente siano compensate con le perdite pregresse dello stesso percipiente”.
Parte resistente nelle controdeduzioni all’appello della DRE osservava che con una modifica all’art. 123, comma 2-bis, del TUIR, valevole sin dall’1/1/2005, il legislatore ha esplicitato che le perdite individuali pregresse con imponibili oggetto di rettifica da consolidamento dovevano essere sterilizzate in presenza di plusvalenze derivanti da cessioni di beni infragruppo in regime di neutralità e, perciò, tutte le altre compensazioni, comprese le rettifiche di consolidamento per la quota di dividendi distribuiti infragruppo, erano pienamente ammissibili e legittime.
L’appello anche su tale capo della sentenza va rigettato.
Il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata appare lineare e conforme alle norme in allora vigenti (artt. 84, 118 e 122 TUIR).
Era un diritto potestativo di ….. compensare le “proprie” perdite antecedenti l’opzione del consolidato fiscale nazionale con l’imponibile dell’esercizio 2005, compresi i dividendi distribuiti dalle sue consolidate e apportare le rettifiche di consolidamento.
Anche la tesi introdotta da … in sede di controdeduzioni all’appello della DRE rafforzano la bontà dell’operato della SocietàAssicuratrice nella dichiarazione dei redditi contestata.
Circa il 3° capo della sentenza concernente le “prestazioni infragruppo” di taluni servizi (da … verso … di gestione dei contratti di locazione, di appalto, di compravendita e da … verso … di gestione amministrativa, contabile, fiscale), l’appello chiede di riesaminare se tali fattispecie erano o meno da esentare dall’IVA e, di conseguenza, se era corretta o meno la decisione del Giudice di 1° grado.
Il tema in oggetto va inquadrato nell’ambito del meccanismo generate dell’IVA e, poi in quello più specifico volto a eliminare o ridurre gli effetti distorsivi dell’IVA per le imprese bancarie ed assicurative.
Il meccanismo “teorico” o “astratto” dell’IVA prevede la “neutralità” dell’imposta per i soggetti IVA (di diritto o per usare il lessico della scienza delle finanze, il soggetto “percosso”) rispetto alla “catena” di passaggi nella produzione di beni o nella prestazione di servizi, mentre l’imposta grava (o “incide”) il consumatore finale.
Tale meccanismo è alterato in presenza di operazioni di acquisto, come nei settori bancario ed assicurativo, per la non recuperabilità in tutto o in parte dell’IVA assolta.
L’art. 6 della L. n. 133/1999 sulle prestazioni di servizio infragruppo ha lo scopo di evitare distorsioni di natura fiscale, nei predetti settori economici favorendo la c.d. esternalizzazione (outsourcing) di segmenti del business bancario ed assicurativo, come è il caso ad esempio, del settore immobiliare della ….
Non vedere nell’attività “ausiliaria”, strumentale, ecc. quella immobiliare, di gestione degli affitti, delle compravendite, ecc. rispetto al “core business” di … significa negare l’evidenza e snaturare il cit. art. 6, considerato che …. e ….. fanno parte del medesimo “gruppo” societario.
L’art. 6 va interpretato, insomma, quale disposizione volta a permettere ai gruppi bancari ed assicurativi di perseguire i propri obiettivi di efficienza ed economicità senza oneri impropri di natura fiscale. In tal senso è giusto parlare tecnicamente di “esenzione” IVA e non di “agevolazione”.
La determinazione operata dai Giudici di 1° grado va confermata e respinto l’appello.
Infine, sul 5° capo della sentenza impugnata e 4° argomento degli appelli, si osserva che tra le 4 tematiche del presente contenzioso, certamente, questo è il più controverso. Prova ne è che il sito ufficiale dell’ANIA (ossia l’Associazione tra le Compagnie d’assicurazione Italiane), sulle prestazioni rese dalle imprese coassicuratrici ovvero nelle c.d. commissioni di delega nella coassicurazione, aggiorna periodicamente le sentenze su tale argomento distinguendo le pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciali a favore dell’esenzione dall’IVA (cioè pro Assicurazioni) da quelle per l’imponibilità dell’IVA (pro Amm. Fin.) e quelle delle Commissioni Regionali pro Assicurazioni e pro Amm. Fin..
Naturalmente, pure la dottrina si schiera da un parte e dall’altra.
Insomma, si è in presenza di “scaffali” di biblioteche reali e virtuali (sul web) sull’argomento e tutti gli operatori sono in attesa della pronuncia della Cassazione sulla copiosa giurisprudenza di merito esistente.
Dovendo anche questa Commissione pronunciarsi, lo farà, ma sobriamente, senza cioè ripercorrere in maniera stucchevole tutte le argomentazioni sul negozio giuridico civilistico che ne è a monte ed altrettanto farà sulle interessantissime dispute tributarie sull’esenzione o meno dall’IVA sulle c.d. “commissioni di delega” nella coassicurazione, nella consapevolezza che sul punto la controversia verrà, probabilmente, portata in Cassazione.
Sull’inquadramento civilistico della coassicurazione non si ravvisano distonie particolari tra le parti in causa né con la sentenza impugnata né con la generalità della giurisprudenza tributaria, che, preliminarmente, ha dovuto affrontare l’istituto negoziale per giungere all’aspetto fiscale susseguente. .
Nel mercato assicurativo, la coassicurazione (disciplinata dall’art. 1911 c.c..) è attuata attraverso un unico contratto, dal quale risulta la ripartizione percentuale delle quote di rischio tra più assicuratori determinati e la designazione della compagnia – la c.d. delegataria -, cui è affidata la gestione del rapporto e della rappresentanza degli altri coassicuratori – cioè la c.d. clausola di delega -, nella quale (clausola di delega, n.d.r.) è ravvisabile un “mandato anche in rem propriam” (V. in dottrina, O. Fanelli Le Assicurazioni, 1973).
Dove la divaricazione è netta tra le parti è allorché dall’aspetto civilistico si passa a quello fiscale.
L’appellante DRE del Piemonte ha ·prodotto in udienza n. 2 sentenze di questa Commissione Tributaria Regionale, precisamente la n. 626 dell’8/4/2014, emessa dalla Sezione 24″ e la n. 1127 del 22/5/2014, emessa dalla Sezione 22″, entrambe favorevoli all’Ufficio e, dunque, all’assoggettabilità ad IVA delle prestazioni rese nell’ambito della coassicurazione.
La cit. sentenza n. 626/2014 della C.T.R. di Torno, sez. 24″, ha analizzato il rapporto tra l’assicurato e le compagnie nella coassicurazione e il distinto rapporto tra la delegataria e le altre coassicuratrici.
Ebbene, in quest’ultimo caso la sentenza ha acutamente osservato che “il rapporto fra compagnia delegataria e imprese deleganti è assimilabile al rapporto di mandato ed è quindi funzionale, ma esterno al rapporto di garanzia (che pertiene al rapporto assicurato e compagnie in coassicurazione, n.d.r.)” ed, ancora, che “l’unitarietà contrattuale deve essere intesa limitatamente alle prestazioni assicurative che legano inscindibilmente le parti” ; in altro punto della citata motivazione la sentenza afferma che “nel negozio giuridico coesistono due profili distinti. Da una parte un contratto di tipo assicurativo e dall’altro un contratto di mandato”.
Fin qui si concorda con i Colleghi della 24 Sezione, ma dove si dissente è nelle “ricadute” tributarie che discenderebbero dalle asserzioni di cui sopra. In particolare, sul “mandato” che per detta sentenza è da assoggettare ad IVA.
Viceversa, questa Sezione ritiene che relegare, come ha fatto la sentenza n. 626/2014 cit. C.T.R. di Torino, l’attività di mandato tra le coassicurate al “generico” mandato, cui non· si applica l’esenzione ex art. 1, co. 1°, punto n. 9) del DPR 633/1972 non ha senso, anzi è errato in quanto contrario al contenuto del mandato tra le coassicurate.
Nel mandato tra le imprese assicurative per coassicurare un determinato rischio, non viene attribuito alla delegataria la rappresentanza a “tenere pulito il marciapiede antistante;la compagnia delegataria” (mandato cioè “generico” da assoggettare ad IVA), bensì di, sottoscrivere il contratto con il cliente, di riscuotere il premio, di fare le comunicazioni ufficiali al cliente, di ricevere dal cliènte l’eventuale denuncia di sinistro, occuparsi dell’indennizzo.
Queste attività gestorie non sono, forse, attività “assicurative” o quantomeno “ausiliarie e strumentali all’attività assicurativa” ?
La risposta positiva per la scrivente Sezione è indubbia.
Ed, allora, la conseguenza è che il mandato rilasciato dalle coassicurate all’impresa delegataria è di tipo assicurativo e, come tale, è da assoggettare all’art. 10, co. 1°, punto 9) del DPR n. 633/1972 ossia all’esenzione dall’IVA.
Ciò, inoltre, anche in forza di quanto si è detto, in precedenza, a proposito del 3° capo della sentenza impugnata cioè degli “effetti distorsivi” IVA in presenza di operazioni “esenti”, peraltro, non mitigate ·se non parzialmente con il meccanismo del “pro-rata di detraibilità” per il settore assicurativo (e bancario) ed, allora, perché sostenere che il mandato tra assicurazioni è “generico”, quando l’attività gestoria da parte della compagnia delegataria è “tipicamente assicurativa”.
La pur interessante posizione della 24 sezione sull’argomento appare una forzatura : l’attività gestoria da parte della delegataria è attività assicurativa o al più ausiliaria a quella assicurativa.
Parte appellata ha, a sua volta, prodotto in udienza la sentenza n. 3344 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 12, del 14/4/2015, laddove si afferma che “le commissioni di delega rientrano tra le previsioni di esenzione previste dal co. 1, n. 2 e 9, dell’art. 1° DPR 633/1972”, che pienamente questo Collegio condivide.
Concludendo e riassumendo, questa Commissione reputa che la c.d. commissione di delega sia in base a quanto sopra analizzato “attività assicurativa” ; che la delegataria nell’attività gestoria svolge un ‘attività per conto delle altre coassicuratrici ed anche nel proprio interesse; ragioni generali volte a non acuire gli effetti distorsi dell’IVA allorché alcuni soggetti, quali le banche e le assicurazioni, effettuano operazioni “esenti” (in prevalenza) e “imponibili” convincono sull’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 1 O, co. 1°, nn. 2) e 9) del DPR n. 633/1972 alle prestazioni rese dalle imprese coassicuratrici.
Per tali ragioni gli appelli non posso trovare accoglimento e la sentenza di 1° grado anche su tale capo va confermata.
In deroga al principio della soccombenza, si ritiene, specie per l’alterna giurisprudenza di merito sulle prestazioni tra compagnie nella coassicurazione, di compensarle tra le parti in causa anche in questo grado d’appello.
PQM
Previa riunione del fascicolo RGA 205/13 al fascicolo RGA 157/13, si respingono gli appelli promossi dalla Direzione Regionale del Piemonte e della Direzione Provinciale I di Torino. Spese compensate.
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