COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Trieste sentenza n. 285 sez. 1 del 20 settembre 2016

ACCERTAMENTO – AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Con ricorso in appello depositato il 13.8.2015 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine n. 67/2/2015, pronunciata il 9.1.2015 e depositata il 13.2.2015, che aveva accolto il ricorso presentato dalla Società Agricola S.C., rappresentata e difesa dal ragioniere commercialista C.I., avverso l’avviso di liquidazione n. —15000, notificato in data 31 marzo 2014 dalla Direzione Provinciale di Udine dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Di Latisana, in materia di imposta di registro e ipotecarie catastali, a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali applicate all’atto di trasferimento di alcuni terreni agricoli e di un fabbricato al grezzo, avvenuto con rogito notaio G.S. di — il 6/11/2009.

L’Agenzia delle Entrate aveva contesto alla società contribuente il diritto di usufruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 604 del 1954, in quanto le stesse si basavano sulla attestazione provvisoria di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciata al signor M.E., socio della società ricorrente, a seguito della presentazione, in data 11/08/2009, della istanza di riconoscimento di tale qualifica. Con tale attestazione il socio M.E., dichiarava che “entro 24 mesi dall’ 11/08/2009, il signor M.E., dovrà risultare in possesso del requisito del tempo e reddito e delle conoscenze e competenze professionali stabiliti dalla vigente normativa per la qualifica di imprenditore Agricolo Professionale, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti in via temporanea con la presente attestazione”.

In data 27 luglio 2011, l’ispettorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rilasciava l’attestazione che la Società Agricola S.C. rivestiva la qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale”, sulla base delle qualifiche dell’amministratore della società semplice signor M.C., dotato di conoscenze e competenze professionali, richieste dalla legge, nonché della regolarità dell’iscrizione all’INPS, gestione ex SCAU.

Secondo la società ricorrente, l’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 99/2004 prevede che, affinché le società di persone siano considerate imprenditori agricoli a titolo principale, è necessario che almeno un socio sia in possesso di tale qualifica; nel caso in esame al momento del rogito la società aveva la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, grazie alle qualifiche provvisorie di M.E., qualifica diventata definitiva in data 27 luglio 2011, a seguito delle qualifiche di M.C.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 9.9.2014, chiedendo la reiezione del ricorso e la condanna della società al pagamento delle spese processuali per il fatto che mentre l’agevolazione richiesta dalla società al momento del rogito si basava su un riconoscimento provvisorio della qualifica di imprenditore agricolo professionale reso al socio M.E., che si era impegnato a conseguire la qualifica definitiva entro 24 mesi, la qualifica definitiva era stata, invece, apportata non dal M.E., ma dal nuovo socio M.C., entrato nella società il 7 luglio 2011. Per l’Agenzia, era del tutto inutile sostenere, come faceva la società ricorrente, che il soggetto acquirente era la società e non il socio e che, dunque, a prescindere dal socio che avesse presentato il certificato attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, la società era comunque IAP: se era vero, infatti, che era la società il soggetto acquirente e beneficiario dell’imposta agevolata, la qualifica di IAP viene attribuita alla società solo in quanto la persona fisica-socio detiene i requisiti previsti dalla legge per essere considerato imprenditore agricolo professionale, e nel caso di specie il titolo definitivo di IAP della società era stato conferito da M.C., mentre la qualifica di IAP al momento del rogito era stata fornita dal socio M.E., e ciò a titolo provvisorio, e non vi era prova che quest’ultimo in seguito avesse posseduto le qualifiche per dotarsi del titolo di imprenditore agricolo professionale.

Per i giudici di primo grado l’art. 1 d.lgs. n. 99/2004, va inteso nel senso che il soggetto interessato che entro 24 mesi deve risultare in possesso del requisitori di IAP è la società, che nel caso di specie risulta tale mediante il socio M.C., a nulla rilevando che l’istanza di riconoscimento della qualifica risalente al momento del rogito sia stata effettuata da un altro socio.

Nell’atto di appello si ribadisce l’irrilevanza, ai fini del godimento dei benefici fiscali in questione, del fatto che il socio e amministratore M.C., abbia conseguito la qualificazione di IAP, dato che questa è stata richiesta il 18.7.2011, mentre il contratto di compravendita è stato registrato nel novembre 2009, e considerato che il M.C., all’epoca della registrazione dell’atto, non faceva parte della compagine sociale. Il M.E., invece, è rimasto socio e amministratore anche dopo tale registrazione, potendo, quindi, ottemperare all’impegno assunto di conseguire la qualificazione di IAP. Ma per fare ciò il M.E. avrebbe dovuto effettuare una scelta diversa da quella che risulta effettuata in base all’Anagrafe Tributaria, che lo vede titolare di un reddito da lavoro dipendente a cui si aggiunge un reddito irrisorio da partecipazione per la quota del 13% detenuta nella Società Agricola. Questa situazione dimostra per l’appellante come il M.E. non potesse ottenere la qualifica in questione, in quanto non dedicava alle attività agricole il tempo prescritto e non ricavava dalle stesse la maggior parte del reddito dichiarato.

L’appello è fondato e va accolto.

La Commissione ritiene, in vero, che la normativa sopra citata vada intesa nel senso che se all’atto del rogito i benefici fiscali sono richiesti dalla società in relazione alla qualifica di imprenditore agricolo professionale che un socio si impegna a conseguire e documentare entro la scadenza fissata dalla legge, i benefici stessi spettano in via definitiva solo se tale determinato soggetto consegue detta qualifica, come del resto risulta dal certificato provvisorio prodotto al notaio e menzionato nell’atto, dove si chiarisce che se il sig. M.E., che aveva assunto l’impegno in questione, non avesse acquisito la qualifica in parola entro il tempo stabilito, sarebbero venuti meno i benefici fiscali conseguiti in via temporanea attraverso l’attestazione provvisoria. E’ chiaro che i benefici fiscali in questione sono quelli goduti dalla società all’atto della registrazione: per mantenerli in via definitiva doveva essere il M.E. e non altri a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale. A questi fini è del tutto irrilevante che in seguito all’interno della compagine sociale sia entrato un nuovo socio dotato di tale qualifica: il certificato definitivo prodotto dalla società in cui si attesta tutto ciò si riferisce sempre a quello provvisorio che si basava sulla figura e sull’impegno del M.E..

La sentenza di primo grado va, dunque, riformata nel senso della non spettanza dei benefici fiscali in questione alla Società Agricola S.C.. Gli equivoci che possono originare dalla scarsa chiarezza normativa sul punto specifico qui discusso giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

PQM

la Commissione Tributaria Regionale di Trieste, in riforma dell’impugnata decisione, respinge il ricorso del contribuente; compensa le spese del grado.