COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Venezia sentenza n. 177 sez. 5 del 27 gennaio 2016
CONTENZIOSO E PENALE – PROCESSO TRIBUTARIO – GIUDICATO ESTERNO – DIVERSI PERIODI DI IMPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con modello 730/2010 i coniugi F.C. e R.R.R. presentavano denuncia deI Redditi, con dichiarazione congiunta, per il periodo d’imposta 2009.
L’Agenzia delle Entrate di Vicenza procedeva ad un controllo, della medesima in base all’articolo 36/ ter (controllo formale) del DPR 600/73, cioe’ entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione.
Successivamente l’Ufficio invitava i coniugi ad esibire la documentazione connessa alla dichiarazione controllata.
In seguito all’esame effettuato ed al contraddittorio, l’Agenzia accertava alcune incongruenze relative alle detrazioni e deduzioni che, secondo la stessa non si presentavano idonee o non giustificate.
In data 07/08/2012, l’Amministrazione informava di aver trasmesso “la comunicazione art. 36/ter del DPR 600/1973 con la quale si informava la rettifica della dichiarazione ritenendo non giustificate le suddette detrazioni e deduzioni e, precisamente il rinnegamento di lavori di ristrutturazione effettuati dal 2000, per i quali gli stessi contribuenti avevano ritenuto di potere usufruire, come previsto dalla legge 449/1997.
I contribuenti non versavano quanto richiesto nei termini, al fine di ottenere il pagamento agevolato alle sanzioni.
L’Agenzia trasmetteva ad EQUITALIA Nord Spa la documentazione idonea ad emettere, in data 11/10/2013, la cartella esattoriale di pagamento n. — 2013 —.
Nella cartella veniva specificato che la stessa era stata emessa con la seguente motivazione:
CONTROLLO MODELLO 730
Dichiarazione mod. 730/2010 presentata per il periodo d’imposta 2009.
Somme dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR 600/1973.
Comunicazione degli esiti del controllo formale del 07/08/2012, codice atto —.
Avverso, presentavano separati ricorsi, con “Istanza di Mediazione ai sensi dell’articolo 17/bis del DL gs. 546/1992, con NRG —/2014 e —/2014” i coniugi, in Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, per il riconoscimento delle detrazioni di imposta collegate alle spese di ristrutturazione.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate di Vicenza e controdeduceva alla censura mossa, ritenendo legittimo il proprio operato.
I primi giudici con decisione n. 461/06/2014, dopo avere riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, e depositava la sentenza in data 22/07/2014, compensando le spese di giudizio.
Per puro tuziorismo si riporta quanto statuito dai primi giudici.
Non puo’ negarsi, entrando nel merito della violazione qui in oggetto, che quella che deve (ractius doveva) essere previamente comunicata all’Ufficio di Pescara, e’ una data presunta, raramente corrispondente all’effettiva e che, di fatto, rappresenta un formalismo privo di logica, anche ai fini accertativi.
Ed e’ per questo che il legislatore e’ intervenuto con una modifica sostanziale della norma prevedendone, ad evitare situazioni perverse per il contribuente, la sostituzione con altri formalismi (i dati catastali dell’immobile) e, soprattutto, la detenzione ed esibizione su richiesta degli Uffici, di idonea documentazione (pratica edilizia – le fatture – i pagamenti bancari).
Fini accertativi che sono perseguibili o potevano essere perseguiti, con l’effetto di dare riscontro sulla sussistenza dei diritti dei contribuenti ad adoperare la detrazione fiscale qui contestata, anche al caso qui in esame, trattandosi di situazione pregressa ma non definita, che, ad avviso del Collegio, e’ meritevole di tutela per un principio di equita’ ed eguaglianza di trattamento dei cittadini (il riconoscimento di benefici fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie” sollecitate dal Governo “per favorire e mantenere la ripresa economica) di cui il costituente si e’ fatto formalmente garante”.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate di Vicenza e presentava appello a questo Collegio contro la sentenza emessa dai primi giudici eccependo:
l) Violazione e falsa applicazione dell’articolo l della legge 27/12/1997 n. 449 e, quindi, illegittimita’ della sentenza per errata applicazione della normativa di riferimento;
2) Ulteriori argomentazioni difensive, dirette a contrastare l’eventuale riproposizione mediante atto di costituzione in giudizio della parte appellata, delle questioni ed eccezioni respinte o assorbite dalla sentenza impugnata, con riferimento alla cartella de quo.
Resisteva la parte contribuente con le proprie contro deduzioni per la conferma della appellata decisione di primo grado, con conseguente sgravio dell’imposta afferente la detrazione del 36% e relative sanzioni, interessi e spese rilevando il venir meno dell’affetto decadenziale della violazione alla luce delle intervenuta modificazione della normativa in normativa in narrativa richiamata, e, in ogni caso, rilevando l’intervenuta decadenza dei termini di accertamento della detrazione e la violazione dell’articolo 43 del DPR 600/73 e dell’articolo 10 della Legge 212/2000.
Vittoria di spese di giudizio in base all’articolo 15 del DL. gs. 546/1992.
In data 30/11/2015 perviene a questa Segreteria ulteriore memoria da parte della parte contribuente che richiama alcune sentenze passate in giudicato e di una sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza non appare fondato nei tennini di seguito elencati.
Questo Collegio ritiene di non convenire con quanto sancito dall’Ufficio Tributario, quando sostiene che l’unico motivo del mancato rispetto della preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara e’ motivo stesso del rinnegamento dell’agevolazione.
Si osserva, come nella condivisibile motivazione della sentenza 220/26/15, depositata il 19/01/2015 e della sentenza n. 464/29/15 depositata il 04/03/2015, della CTR Veneta, che il modulo di comunicazione, per cui si discute, doveva essere trasmesso al Centro Operativo di Pescara, prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di avere effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione, e che, per potere usufruire della detrazione e’ necessario avere trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara; tale adempimento previsto non da una norma di legge, ma da un Decreto Ministeriale e, nello specifico, dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, comporta, quindi, una manifesta contraddizione perche’, se non sono iniziati i lavori non e’ nemmeno possibile che siano iniziate le spese a tale titolo.
E’ pacifico che la disposizione prevista dal D.M., nella versione iniziale e dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi siano contraddittorie e comunque eccedano la previsione normativa che, nel demandare all’Organo Amministrativo i controlli e le condizioni per potere usufruire della detrazione de quo, non intendeva certamente prescrivere degli oneri inutilmente convenzionali e di arduo adempimento, privi inoltre di rilevanza ai fini di contenere il fenomeno dell’evasione fiscale, finalita’ questa prevista dal legislatore e demandata nell’esecuzione all’Autorita’ Amministrativa.
Il regolamento amministrativo, posto in essere con Decreto Ministeriale, e’ subordinato alla legge della quale costituisce strumento esecutivo, e non puo’ quindi prevedere oneri piu’ estesi o piu’ gravosi di quelli previsti dalla legge stessa, potendo il tal caso il Giudice disattendere l’atto amministrativo contrastante con la disposizione di legge.
E’ pacifico che si deve applicare al caso in discussione, la disposizione introdotta con il D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, che ha disposto l’abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36%.
In inizio in detta norma espresso deve ritenersi applicabile ai casi pregressi non definiti, come quella del caso che ci impegna, posta l’inapplicabilita’ sul punto del DM n. 41/1998 per violazione di legge.
Il Collegio pone in evidenza che l’Agenzia delle Entrate di Vicenza mai ha contestato ne’ l’inerenza, ne’ l’importo dei lavori di ristrutturazione portati in detrazione, limitandosi, a negare il riconoscimento dell’agevolazione con l’unico motivo del mancato rispetto della preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara.
Da quanto si evince, dalla documentazione in atti, non risulta che alcuna fattura avente per oggetto la prestazione dei servizi connessi ai lavori in contestazione sia datata anteriormente a tale comunicazione, e’ chiaro ed indubitabile che nessun danno e’ derivato all’Ufficio, dal comportamento di F.C..
E’ opportuno render chiaro che la causa per cui origina la vertenza de qua e’, in fato ed in diritto esattamente la medesima per la quale i Giudici Veneti, in appello, hanno accolto, con le citate sentenze (220/26/15 e 464/29/15) le doglianze degli odierni appellati.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 13916/2006, devono, pertanto, ritenersi definite extra litem le questioni di fatto e di diritto da cui si origina la vertenza ultrannuale che ci impegna.
In buona sostanza in criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato per gli altri, quando incida su elementi che siano rilevanti per piu’ periodi d’imposta, cioe’ in relazione ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo ovvero a fatti o qualificazioni giuridiche di fatti rimasti immutati nei diversi periodi d’imposta (Cassazione Sent. 16260/2007- 16258/2007- 14012/2007).
Nel caso de quo, e’ accoglibile il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “l’efficacia del giudicato in un diverso periodo d’imposta va riconosciuta alla statuizione relativa ad un elemento che non solo e’ rimasto identico in tale periodo, ma che per sua natura non poteva modificarsi.
La ratio decidendi della sentenza impugnata e’ conforme alla giurisprudenza di questo Collegio.
Sulla base di quanto esposto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza non puo’ essere accolto, quindi la sentenza impugnata merita conferma.
Tale decisione assorbe ogni altra eccezione posta in discussione nel presente giudizio.
Per le considerazioni sopra esposte, e per la particolarita’ della questione controversa, si dispone tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Collegio letti gli articoli 15-35-36, del DL gs. 546/1992, respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza e conferma la decisione in primo grado.
Spese compensate.
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