Il riformato articolo 67, comma terzo, lett. d) Legge Fallimentare dispone che il professionista che riceve l’incarico di redigere le attestazioni prescritte dalla legge fallimentare debba avere i seguenti requisiti:

  1. designato dal debitore; infatti dall’articolo in esame, il D.L. 82/2012 ha espunto la frase “ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile, facendo conseguentemente venire meno il dubbio che l’attestatore dovesse essere nominato dal Tribunale, come anche precisato da alcuni Tribunali (Trib. Roma, 23 febbraio 2011, Trib. Verona, 27 luglio 2011);
  2. iscritto nel registro dei revisori legali;
  3. in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 28, lett. a) e b), L.F.; si tratta pertanto di un professionista che deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti, ovvero degli avvocati, e degli esperti contabili;
  4. in ultimo ma più importante deve essere indipendente.

Gli studi associati possono assumere l’incarico di attestazione dei piani (di concordato ovvero di risanamento) o degli accordi previsti dalla Legge Fallimentare, secondo la circolare el Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti n. 30 del febbraio 2013, ma anche dal combinato disposto articolo 10 della L. 183/2011 e dell’articolo 67, comma terzo, lett. d), L.F.,  fermo restando che i professionisti associati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lett. a), L.F. ed il professionista incaricato dell’esecuzione materiale dell’attestazione, dovrà essere iscritto anche al registro dei revisori legali, in siffatta ipotesi, occorrerà che:

  1. la società abbia ad oggetto l’esercizio, in via esclusiva, di una attività professionale regolamentata;
  2. i soci professionisti risultino iscritti ad ordini, albi e collegi professionali richiamati dall’articolo 28, lett. a), L.F.;
  3. il socio designato per la gestione dell’incarico, oltre ad essere iscritto ad uno degli albi richiamati dall’articolo 28, lett. a), L.F., risulti iscritto al registro dei revisori legali di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 39/2010.

Anche l’incarico l’incarico di attestazione sia conferito ad una società tra professionisti ovvero ad uno studio associato, rimangono fermi gli obblighi di indipendenza previsti dall’articolo 67, comma terzo, lett. d) L.F.; pertanto, in ogni caso il professionista che effettuerà materialmente l’attestazione:

  1. non dovrà essere legato all’impresa committente da rapporti di tipo personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio;
  2. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2399 cod. civ.;
  3. non dovrà aver prestato negli ultimi cinque anni, nemmeno per il tramite di soggetti con il quale è unito in associazione professionale o in una società di professionisti a compagine mista, attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo.

In conclusione secondo la citata circolare n. 30 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il D.L. 83/2012 ha inteso dare evidenza ai rapporti indiretti tra professionista incaricato dell’attestazione e impresa committente, vale a dire a quei rapporti  che legano il primo non direttamente alla seconda ma per il tramite dei suoi associati di studio; resta comunque inteso che non devono considerarsi i rapporti in questione laddove l’associazione professionale risulti costituita con il mero intento di ripartizione delle spese. In tale ipotesi il professionista potrà accettare l’incarico anche laddove il proprio associato (di costi) abbia avuto rapporti negli ultimi cinque anni con la società oggetto di attestazione.