La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 1975 depositata il 18 gennaio 2024, intervenendo in tema di validità della conciliazione, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore.
Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale (…) non produce alcun effetto invalidante sulla transazione. …”
In altri termini è ritenuta pienamente legittima la conciliazione sottoscritta in una sede diversa da quella c.d. protetta qualora, assistito dal rappresentante sindacale, il lavoratore abbia firmato volontariamente e non in maniera coartata.
La vicenda ha riguardato una lavoratrice che adiva al Tribunale per ottenere, previa declaratoria di nullità della conciliazione precedentemente sottoscritta, l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato fin da febbraio 2002, l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori proprie del IV livello. il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per intervenuta conciliazione. Avverso la decisione del giudice di prime cure la dipendente proponeva appello. La Corte territoriale rigettava il gravame interposto dalla lavoratrice, affermando che l’inoppugnabilità della conciliazione, se stipulata in sede sindacale, è prevista dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. in considerazione dell’effettiva partecipazione dei rappresentanti sindacali all’iter transattivo, poiché tale partecipazione fa venire meno la condizione di inferiorità del lavoratore, del quale dunque si garantisce una sostanziale libertà di volontà (Cass. n. 2244/1995). Avverso la sentenza dei giudici di appello, la dipendente proponeva ricorso in cassazione fondato su otto motivi.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso precisando che “… la contestualità del mandato rispetto alla stipula dell’atto potrebbe costituire un indizio circa la non effettività dell’assistenza sindacale, che tuttavia deve essere corroborato da altri elementi indiziari per integrare la prova presuntiva di tale vizio (art. 2729 c.c.), in grado di inficiare la validità della conciliazione. Il relativo onere probatorio grava sulla lavoratrice, in quanto attrice che ha domandato la previa declaratoria di nullità della conciliazione, ma, come accertato dalla Corte territoriale, non risulta adempiuto. …”
In quanto per il Supremo consesso sul punto della ripartizione “… degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell’atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l’onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non “protetta”, il lavoratore, grazie all’effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte. …”
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