L’orientamento prevalente della Corte Suprema in tema di ripartizione delle spese di pulizia delle scale, di illuminazione e tinteggiatura è quello di suddividere tali spese solo in base al criterio dell’altezza del piano. La corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 432 del 2007 ha statuito che «In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, “in parte qua”, dell’art. 1124 c.c., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall’art. 1123 comma 2 c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all’uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. (Nell’affermare tale principio, la S.C. ha anche precisato che, ai fini della ripartizione della spesa suddetta, deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari)».
Ovviamente è in facoltà dell’assemblea di approvare le cosiddette tabelle millesimali d’uso e/o delle scale, redatte da tecnici abilitati e pensate solo per ripartire le spese ordinarie delle scale, per cui a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio è possibile stabilire criteri diversi da quello individuato dalla Cassazione.
Manutenzione straordinaria delle scale
La ripartizione di tali spese avviene per metà in ragione dell’altezza del piano e per metà in base ai millesimi di proprietà dei singoli condomini. I proprietari degli immobili siti sul medesimo piano pagheranno quindi la stessa quota in relazione all’altezza, ma una quota diversa in rapporto ai millesimi del rispettivo appartamento.
Le spese di manutenzione e sostituzione delle scale, e relativi pianerottoli, sono finalizzate alla conservazione di questa parte comune dell’edificio. Pertanto vi devono contribuire tutti i condomini cosi come statuito dal principio di diritto dalla Corte Supremo con la sentenza n. 2328 del 6 giugno 1977.
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