CORTE di CASSAZIONE N 27494 del 30 dicembre 2014
SENTENZA
sul ricorso 11802-2009 proposto da: L. A. G., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato DONATELLO GENOVESE giusta delega a margine ;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GROSSETO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 38/2008 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 23/04/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO; udito per il ricorrente l’Avvocato GENOVESE che ha chiesto l’accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 38/31/08, depositata il 23.4.2008, la CTR della Toscana, giudicando sull’appello proposto da A. G. L., A. L., in controversia relativa a decadenza dalle agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina, dichiarò la “nullità assoluta” della procura speciale conferita al difensore e confermò la statuizione d’inammissibilità del ricorso emessa dalla CTP, in ragione della riscontrata difformità tra l’atto notificato all’Ufficio e quello depositato presso la Commissione stessa. Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso i contribuenti, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso, coi quali si imputa, sotto il profilo della violazione di legge e dell’error in procedendo, alla sentenza impugnata di aver fatto malgoverno dei principi espressi da questa Corte in tema di nullità del conferimento della procura, nell’ambito del giudizio tributario, e di ammissibilità del ricorso, sono fondati.
2. La CTR con la sentenza ha ritenuto il rapporto processuale inficiato ab origine ed il ricorso inammissibile, rilevando che: a) il ricorso notificato all’Ufficio è firmato dal difensore ed è corredato da atto di delega con firme autografe non autenticate; b) l’atto depositato presso la Cancelleria del primo giudice è attestato conforme a quello notificato sino alla sottoscrizione del difensore, mentre nell’allegata fotocopia dell’atto di delega le firme dei contribuenti risultano diversamente allocate e la relativa autentica è riferita, appunto, a sottoscrizione non in originale.
3. La proposizione sub a) del precedente punto 2 è giuridicamente erronea. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17845 del 2004; 6591 del 2008; 11446 del 2010) ha, condivisibilmente, affermato che, nel processo tributario, la mancanza della certificazione a opera del difensore, ex art. 12, 3° co, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura a margine o in calce del ricorso introduttivo (o com’è equivalente in un foglio ad esso spillato), costituisce una mera irregolarità, che non comporta la sanzione della nullità della procura stessa -che non è comminata dalla legge-, nè incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile, appunto, nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, sempre che la controparte non contesti -caso qui non ricorrente- con valide e specifiche motivazioni, l’autografia della firma non autenticata; principio, espresso, pure, a proposito dell’omologa disposizione di cui all’art. 83, co 3, cpc. (Cass. SU n. 12625 del 1998, Cass. n. 23994 del 2004; 24894 del 2005; n. 2774 del 2011).
4. Anche la proposizione sub b) del punto 2. incorre nella censura che le è stata rivolta: la conformità del ricorso rispetto all’originale notificato dai contribuenti all’Ufficio impositore deve ricorrere, infatti, in relazione al contenuto dell’atto, punto su cui non sussiste alcuna contestazione, e non anche il conferimento della procura (esistente nell’atto depositato e non in quello notificato), che, come si è detto, attiene ad un requisito non essenziale nella formazione del rapporto processuale (Cass. n. 8601 del 2006). 5. A tanto, va aggiunto che le previsioni d’inammissibilità del ricorso di cui agli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per il loro rigore -desumibile dal rilievo d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in caso di costituzione della parte resistente- devono essere interpretate in senso restrittivo, e, cioè, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze nn. 189 del 2000 e 520 del 2002).
5 L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio, per l’esame del merito, ad altra sezione della CTR della Toscana, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per la statuizione sulle spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
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