CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2017, n. 19191
Tributi – IVA – Detraiblità – Costi sostenuti per ristrutturazione capannone – Immobile stumentale – Esercizio dell’attività
Premesso
– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Molise accoglieva l’appello proposto da M.D.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno di imposta 2004 fondato dall’ufficio finanziario sulla indetraibilità dei costi sostenuti fin dall’anno 2002 per la ristrutturazione del capannone in cui la contribuente aveva esercitato l’attività di allevamento avicolo, in quanto di proprietà di terzi;
– che i giudici di appello hanno valorizzato la circostanza che la contribuente aveva dimostrato di essere titolare fin dal 1980 del diritto di superficie sul terreno in cui era stato realizzato il capannone, concessole dal coniuge proprietario con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e, quindi, avente data certa, e di aver sostenuto le spese per la ristrutturazione del capannone e di averlo da sempre utilizzato per l’espletamento dell’attività aziendale;
Considerato
– che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto dagli artt. 934, 952, 1372 e 2643 cod. civ., sostenendo che avevano errato i giudici di appello nel ritenere detraibile l’IVA relativa ai costi sostenuti dalla contribuente per la ristrutturazione di un capannone insistente su terreno di proprietà di terzi (nella specie, il coniuge), in assenza di un titolo che attribuisse a quella il godimento pieno ed esclusivo, avente data certa, come tale opponibile a terzi (e quindi anche all’amministrazione finanziaria), provandosi solo in tal modo il requisito dell’inerenza di quei costi all’attività d’impresa;
– che il motivo, che pone la questione della prova dell’inerenza dei costi sostenuti dal contribuente per la ristrutturazione di un immobile (nella specie, un capannone) realizzato su terreno di proprietà di terzi, per i quali la contribuente chiede il rimborso, è infondato e va rigettato;
– che, invero, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, non è il titolo, di proprietà o di godimento di bene altrui, regolarmente trascritto e, come tale, opponibile ai terzi, che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene, e, quindi, detraibile l’IVA corrispondente, né è l’unico mezzo idoneo a provare la sussistenza di detto requisito, avendo questa Corte al riguardo sostenuto, che «in materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta» (Cass. n. 6200 del 2015 e la giurisprudenza ivi citata; v., in tema di imposte sui redditi, Cass. n. 1788 del 2017);
– che già con sentenza n. 10943 del 2007 questa Corte, esaminando un caso analogo a quello qui vagliato, avente ad oggetto i costi di costruzione di un immobile asseritamente strumentale realizzato da una società commerciale sul terreno di proprietà di altra società in forza di un diritto di superficie sul predetto terreno, ha affermato che la circostanza che il diritto di superficie sia stato costituito con atto avente data certa anteriore alla richiesta di rimborso ed alla realizzazione del manufatto, non costituisce prova anche del requisito della inerenza di quei costi che il contribuente intende portare in detrazione, e che pertanto, «anche ammesso che si possa ritenere provato che il diritto di superficie sia stato costituito prima della richiesta di rimborso e della realizzazione del manufatto, non è detto che con ciò sia provato anche il requisito della inerenza»;
– che, in definitiva, quello cui deve aversi riguardo ai fini della detraibilità dell’IVA è la strumentalità dell’immobile, oggetto dei lavori di ristrutturazione o miglioramento, all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori (Cass. n. 6200/2015 cit.), nel senso che deve risultare provato che le spese sono state sostenute «nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile» (Cass. n. 13327 del 2011, in materia di imposte dirette; cfr., in materia di IVA, Cass. n. 10079 del 2009, n. 3544 del 2010); principio, questo, che si pone in linea con le pronunce della Corte di giustizia che – come si legge in Cass. n. 6200/2015 cit. – «non ha mancato di ricordare che l’obbligo del fisco nazionale di rimborsare l’eccedenza – dell’IVA si riconnette al diritto del contribuente all’immediato diritto a detrazione (sentenza C-286/94 del 18/12/1997, Molenheide Bvba), secondo un sistema diretto ad esonerare interamente l’imprenditore da M’IVA dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche (sentenza C-110/98 del 21/03/2000, Gabalfrisa SL). La Corte di Lussemburgo ha ripetutamele ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile, o meno un’attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il che consente di determinare se, nel momento in cui procede all’operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell’IVA dovuta o assolta per i detti beni e servizi (sentenze C-97/90 dell’ 11/07/1991, Lennartz, e C-400/98 del 08/06/00, Breitshol; conf. C-334/10 del 19/07/2012)»;
– che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto questione di effettiva strumentalità dell’immobile ristrutturato dalla D.S. (ma non di proprietà della medesima) all’attività da questa svolta, negando l’inerenza dei costi all’uopo sostenuti solo per l’assenza di un titolo che legittimasse l’utilizzo di quell’immobile da parte della contribuente, con la conseguenza che il motivo, sulla base dei suesposti principi, non può che essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il motivo di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 10271 depositata il 31 marzo 2022 - I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo, da iscrivere perciò nel conto economico dell'esercizio in cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2022, n. 7691 - La detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi di ristrutturazione di un locale non può essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 19191 depositata il 17 luglio 2019 - In caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19332 del 15 giugno 2022 - La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell'inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all'esercizio dell'impresa. Il…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 15530 depositata il 1° giugno 2023 - In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38121 depositata il 30 dicembre 2022 - Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…