CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2017, n. 28988
Tributi – Irap – Professionista – Requisito autonoma organizzazione – Imponibilità del ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società – Non sussiste
Rilevato che
E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197).
Il dott. P.P. — commercialista, revisore dei conti e sindaco di società – ricorre per la cassazione della sentenza n. 693 della CTR-Liguria che il 13 maggio 2016 ha confermato la decisione della CTP-Genova che ha rigettato la domanda del contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP pagata per l’anno d’imposta 2011. L’Agenzia delle entrate non resiste con controricorso ma deposita solo “atto di costituzione”. Il contribuente si difende anche con memoria.
Considerato che
Il ricorrente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur svolta, senza personale e collaboratori, prevalentemente nell’ambito dell’attività di revisione e di sindaco (motivo 1). Propone, inoltre i medesimi rilievi, sub specie di error in procedendo, per motivazione apparente e insanabilmente illogica e contraddittoria (motivo 2).
La decisione del giudice regionale, che non può dirsi processualmente viziata rispettando il minimo costituzionale di motivazione, tuttavia non fa buon governo dei principi regolativi ripetutamente affermati secondo cui l’attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manca l’autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi. Il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il surplus di quanto ottenuto per via di una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili.
Il commercialista, dunque, che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale. Il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione. In conclusione, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società, purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (Cass., sez. 6- 5, n. 11474 del 10 maggio 2017; conf. n. 7378 del 22 marzo 2017, n. 16206 del 28 giugno 2017 e n. 16372 del 3 luglio 2017).
Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo se adeguatamente motivato, il che non si verifica laddove, proprio per effetto dell’errata applicazione di principi di diritto, il giudice d’appello ometta l’esame di fatti decisivi, quali sono le fatture comprovanti che l’attività prevalentemente svolta fosse quella di sindaco o revisore di società. A ciò si aggiunga il necessario rilievo, riguardo all’eventuale residuale attività di commercialista, della dedotta assenza dipendenti e/o collaboratori, dovendosi osservare principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass., sez. U, n. 9451 del 10 maggio 2016, laddove si afferma che il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza, in forma semplificata, di accoglimento del primo motivo di ricorso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo e più compiuto esame e regolazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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