CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2018, n. 141
Poste e telecomunicazioni – Nullità del termine apposto al contratto – Ragioni di carattere sostitutivo – Specificazione scritta delle ragioni – Mera riproposizione della formula generale contenuta nella norma di legge – Realtà aziendali complesse – Non sussiste
Rilevato
Che la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva accolto la domanda di R.M., accertando la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa dal 16.01.2004 al 13.3.2004, per ragioni “di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato al servizio di recapito presso l’Ufficio di recapito di Palermo G.C.”. La prima decisione è stata riformata solo in punto di conseguente risarcitorie, con l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010.
Che la corte palermitana ha ritenuto che la formulazione di cui all’art. 1 del decreto Igs n. 368/2001 richiede, sotto esplicita comminatoria di inefficacia, che risulti da atto scritto la specificazione delle ragioni di “carattere tecnico, produttivo, organizzativo” e che tale specificazione non si desumerebbe dalla causale sostitutiva inserita nel contratto a termine della M., trattandosi di fatto di una mera riproposizione della formula generale contenuta nella norma di legge citata, essendo priva della precisazione relativa alla correlazione con un delimitato ambito territoriale di riferimento e priva di elementi da cui trarre la immediata riconoscibilità della causa specifica dell’esigenza sostitutiva, quale ferie, malattia , infortunio ecc.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa affidato a tre motivi, illustrati poi da memoria ex art. 378 c.p.c.. E’ rimasta intimata la M..
Considerato
Che i motivi di gravame hanno riguardato:
1) violazione e falsa applicazione art. 1 dlgs n. 368/2001 e art. 12 preleggi, artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.1. n.3. c.p.c.. Secondo Poste spa erra la Corte territoriale nel ritenere generica la causale per non essere stati indicati i nomi dei sostituiti, come anche la specifica causa della sostituzione, elementi non necessari laddove si tratti di realtà aziendali complesse, come ampiamente ritenuto dalla cassazione con le sentenze n.1576 e 1577 del 2010, cui la ricorrente fa ampio riferimento. Non terrebbe conto la corte territoriale che la formula usata dal legislatore nell’art. 1 del dlgs citato non richiede necessariamente alcuna descrizione puntuale, dettagliata e particolareggiata della ragione giustificatrice, mentre la previsione del contratto in esame risulta chiara nell’individuazione della causa sostitutiva.
2) La violazione e falsa applicazione art. 5 dlgs n. 368/2001 e degli artt. 1362 e 1419 c.c. , la violazione e falsa applicazione art. 1 dlgs n. 368/2001 e art. 12 preleggi, artt. 1362 in relazione all’art. 360 c. 1. n.3. c.p.c..
Avrebbe errato la Corte nel ritenere che l’azione volta alla declaratoria di nullità del termine finale di durata del contratto sia una azione di nullità parziale ex art. 1419 c.c., ciò non consentendo la nuova disciplina legislativa del dlgs n.368/2001, non avendo una disposizione espressa sulle conseguenze sanzionatorie della violazione del termine, come la legge n. 230/1962.
3) L’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.1.n.5 c.p.c., per non avere in particolare la corte territoriale, nel determinare l’indennità ex art. 32 legge n. 183/2010, coerentemente motivato sulla valenza assunta nella formazione del suo convincimento del comportamento della lavoratrice, dimessasi dopo solo due mesi dalla riammissione in servizio a seguito della pronuncia di primo grado.
Che il primo motivo è fondato. E’ oramai decisamente prevalente, anzi consolidato, l’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, 40/C- 98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE” (così Cass. n. 1576/2010 e n. 1577/2010, Cass. 8647/2012 e da ultimo tra le tante, Cass. n. 208/2015, Cass. n. 1246/2016).
Che nel caso di specie non è contestato che tali elementi fossero contenuti nel contratto stipulato tra le parti. Inoltre sempre questa Corte ha rilevato come l’onere di prova da parte del datore di lavoro dell’esistenza della ragione sostitutiva, stante la specificità della causale così come indicata dalle decisioni prima ricordate, può ritenersi assolto quando sia determinato il numero dei lavoratori da sostituire, sebbene non identificati nominativamente (Cfr Cass. n. 1577/2010, Cass. n. 23119/2010). A ciò consegue che la prova delle esigenze sostitutive può ritenersi assolta attraverso la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una determinata mansione ed il numero di scoperture, ossia di assenze in servizio, verificatesi tra i lavoratori stabili in tale periodo. Questa Corte ha infatti statuito che il datore di lavoro ben può utilizzare il lavoratore in un insieme di sostituzioni successive per scorrimento, ciò rientrando nell’ambito del potere organizzativo dell’imprenditore (cfr Cass. n. 20647/2017).
Che pertanto la corte territoriale nell’interpretare il concetto di ragione sostitutiva contenuto nell’art. 1 del dlgs n. 368/2001 ha omesso di far riferimento alla particolare realtà aziendale esaminata ed ha quindi ritenuto erroneamente generici gli elementi contenuti nella causale del contratto esaminato, omettendo conseguentemente di esaminare invece se nel periodo in considerazione (16.01/13.3.2004) presso l’ufficio postale di recapito di Palermo G.C. i giorni di assenza dei lavoratori a tempo indeterminato (relativi a ferie, malattia , infortunio ecc, ) fossero superiori a quelli di presenza al lavoro di lavoratori assunti a termine, quindi anche della M., in sostituzione dei dipendenti assenti e con diritto alla conservazione del posto .
Che la sentenza va quindi cassata, assorbiti gli altri due motivi; la causa va rinviata alla corte di appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere sull’appello della sentenza del tribunale di Palermo attenendosi ai principi indicati al paragrafo che precede, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.