CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2017, n. 20771
Infortunio sul lavoro – Rendita vitalizia – Danno biologico – Conclusioni CTU – Istanza di revisione delle valutazioni – Inammissibilità
Rilevato
che con sentenza in data 5.5-16.6.2011 ( nr. 728/2011) la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva respinto la domanda proposta da M. B. nei confronti dell’INAIL per la costituzione di rendita vitalizia a seguito dell’infortunio sul lavoro occorsogli in data 15/5/2003 e, per l’effetto, ha condannato l’INAIL a corrispondere all’appellante un indennizzo pari ad un danno biologico del 9%;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso M. B., articolato in un unico motivo, al quale ha opposto difese l’INAIL con controricorso;
Considerato
che con l’unico motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.- omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando la adesione acritica della Corte di merito alle conclusioni del ctu nominato in ordine alla entità del postumi ed, in particolare, alla esclusione di compromissioni al bulbo olfattorio ed al gusto senza adeguatamente considerare le note critiche del consulente di parte, suffragate dalla migliore scienza medica e dagli esami strumentali prodotti;
che ritiene il collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
che, infatti, la censura non presenta i requisiti richiesti dall’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la adesione prestata alle conclusioni del ctu, dando conto che l’evento traumatico aveva determinato una minima e sottile raccolta ematica subdurale senza ulteriori lesioni encefaliche significative, così da escludere compromissioni del bulbo olfattorio e delle strutture sensoriali; gli esami strumentali posti a fondamento dell’attuale ricorso sono stati esaminati nella relazione del ctu sicché la censura si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del consulente dell’ufficio ed in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed al fini del giudizio di cassazione;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile; che le spese vengono regolate secondo la soccombenza, come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a pagamento delle spese, che liquida in € 100 per spese ed € 3000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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