CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29388
Tributi – Imposta di registro – Determinazione di valore dell’immobile – Metodo sintetico comparativo – Quartiere di ubicazione dell’immobile – Incidenza sul coefficiente di capitalizzazione
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che S.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro;
Considerato
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, il contribuente invoca violazione degli artt. 111 Cost., 36 D.Lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; la sentenza impugnata sarebbe nulla, mancando della concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi di fatto e di diritto;
che, col secondo, il ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione controversa riguardante il quartiere di ubicazione dell’immobile (Esquilino o Sallustiano);
che, col terzo, il P. denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 7 I. n. 212/200 e 51 DPR n. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: la diversa collocazione dell’immobile si sarebbe riverberata sul coefficiente applicabile e dunque sulla stessa attendibilità del metodo comparativo sintetico adoperato dall’Ufficio;
che, da ultimo, il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 51 DPR n. 131/1986, in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2729 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR, pur avendo accertato l’incongruenza del criterio di capitalizzazione del reddito adoperato dall’Ufficio, ne avrebbe tuttavia ritenuto la validità, sulla scorta delle quotazioni immobiliari OMI;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che i primi tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono fondati, per quanto di ragione;
che infatti, la mancata considerazione della questione, sollevata già col ricorso e reiterata in sede di appello, in ordine al differente quartiere di ubicazione dell’immobile, sì è ovviamente riflessa sull’applicazione del diverso coefficiente;
che il quarto motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e sì pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dì legittimità.