CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26321
Accertamento sintetico del reddito – art. 38, D.P.R. n. 600 del 1973 – Maggiore capacità contributiva – Possibilità per il contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato sinteticamente sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio, sezione di Latina, in tema di accertamento sintetico del reddito, per una maggiore capacità contributiva accertata dall’ufficio – per il 2007 – in ragione del possesso di una serie di beni indice, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto la CTR, in contrasto con le risultanze probatorie documentali emerse nel corso del giudizio e delle quali solo apparentemente aveva tenuto conto, aveva giustificato la capacità contributiva del ricorrente negli anni in contestazione, ma senza che il contribuente avesse dimostrato che le disponibilità finanziarie di cui pur aveva dato prova di disporre anche negli anni precedenti alla contestazione, fossero state utilizzate per finanziare il tenore di vita e gli incrementi patrimoniali che l’ufficio aveva, invece, ritenuto non giustificati e, quindi, contestato; con un secondo motivo, l’ufficio ha denunciato la violazione dell’art. 38 del DPR n. 600/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello avevano “malgovernato” la disciplina di cui alla rubrica, perché la documentazione prodotta dalla parte contribuente non era idonea a vincere la presunzione legale di cui all’art. 38 cit., perché occorreva che fosse chiarito che gli introiti percepiti negli anni precedenti erano rimasti nella disponibilità del contribuente (per esempio accantonati in c/c) ed erano stati poi utilizzati per il compimento di acquisti, nonché per il sostenimento di beni che potevano considerarsi indici di capacità contributiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “…questa Corte (Cass. 8995/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/14).
Nel caso di specie, la CTR con ragionamento decisorio non censurabile in questa sede, in quanto congruamente motivato e nel rispetto del parametro del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/14), ha ritenuto che il contribuente avesse provato la propria capacità economica per gli anni in contestazione attraverso la copia del conto corrente bancario dove risultavano giacenti € 690.000,00 derivati da fidi e redditi degli anni pregressi, dimostrando, altresì, di aver venduto beni propri e di aver ricevuto un rimborso dalla società di cui era socio, ritenendo che le predette disponibilità economiche avessero potuto verosimilmente concorrere alle spese e al tenore di vita contestati, con ciò facendo corretta applicazione del regime delle presunzioni di cui all’art. 38 del DPR n. 600/73, asseritamente violato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché l’ufficio ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è tenuto a corrispondere il doppio del contributo unificato Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare a Spata Antonio le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
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