CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29555

Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Dichiarazione fiscale – Compensazione dei crediti

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la s.r.l. M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della società, contro un avviso di accertamento IVA, relativo all’anno 2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che, essendo i criteri di calcolo dell’IVA meramente aritmetici, la correzione sarebbe stata possibile solo se l’errore fosse stato immediatamente rilevabile, mentre, nella specie, la dichiarazione ne sarebbe uscita stravolta, giacché i crediti portati in compensazione in realtà non avrebbero potuto essere oggetto di compensazione;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 54 bis DPR n. 633/1972, 36 bis DPR n. 600/1973, 1 e ss. I. n. 427/1993 e 2 comma 8° bis DPR n. 322/1998, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: diversamente dall’assunto della CTR, si sarebbe trattato di un mero errore formale (ossia l’erronea individuazione della voce di modello nel quale collocare la posta in contestazione) sempre emendabile, costituendo una dichiarazione di scienza;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che anche Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si è costituita con controricorso, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei suoi confronti;

che, effettivamente, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è carente di legittimazione passiva, giacché la doglianza avversaria non è riferibile all’attività del concessionario; che il motivo dedotto dalla ricorrente è fondato; che, secondo i principi enunciati da questa Corte, nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’UE emerge che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta: l’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi (Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016) che, in armonia con i suddetti principi, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

che tali principi di diritto, enunciati specificamente in tema d’imposte sui redditi, valgono – mutatis mutandis – nell’imposizione sul valore aggiunto, attesa la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa nazionale fissata dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016) Sez. 6-5, n. 1627 del 20/01/2017; che, in altri termini, nella specie non si tratta di una dichiarazione negoziale, come tale irretrattabile, ma di un lapsus calami,

che il ricorso va dunque accolto;

che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.