CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2017, n. 17479
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Presentazione telematica – Regolarità della trasmissione – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento – Assenza – Omessa persentazione – Disconoscimento credito d’imposta per mancata acquisizione della dichiarazione
Rilevato che
1. La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in controversia concernente il mancato riconoscimento di un credito di imposta sorto nel 2001 e riportato nel Mod. Unico 2003, per mancata acquisizione della dichiarazione Mod. Unico 2002, relativa all’anno 2001, trasmessa in via telematica mediante il servizio Entratel.
2. In particolare la CTR riteneva che il contribuente M.V.G. avesse dato prova della acquisizione al sistema della dichiarazione in via telematica a mezzo di intermediario, senza che fosse stata segnalata dal sistema di controllo formale dell’applicativo la presenza di un errore bloccante e che ciò integrava errore scusabile.
3. L’Agenzia ricorre per cassazione su due motivi, ai quali il contribuente replica con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 3, comma 11, del d.P.R. n. 322/1998, in combinato disposto con l’art. 9, comma 11, del d.m. 31/07/98 (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere erroneamente ritenuto la CTR che la dichiarazione, anche in presenza di un errore bloccante, potesse ritenersi acquisita al sistema; con il secondo motivo si denuncia la omessa motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per non avere esplicitato la CTR le ragioni giuridiche che la avevano condotta al rigetto dell’appello.
2. I motivi sono fondati e vanno accolti.
3. Occorre premettere che, a norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, come sostituito dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3, è stabilito ai commi 10 e 11: “10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2- bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5. 11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (…)”.
4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con principio che si intende ribadire, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.” (cfr. Cass. nn. 5403/2016, 16003/2015, 14197/2015, 675/2015, 11156/2014, 385/2013).
5. E’ pertanto evidente che la prova della regolare presentazione della dichiarazione telematica, da attuare mediante le specifiche modalità tecniche alle quali rinvia il comma 11, è stata tipizzata dal legislatore nella “comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione” dell’Agenzia delle entrate; ciò esclude che tale comunicazione possa essere equiparata alla dichiarazione di “scarto” dal sistema e che la prova possa essere desunta aliunde, come ritenuto dalla CTR in violazione della normativa vigente.
Quindi, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 10, nel caso in esame, la dichiarazione avrebbe dovuto essere considerata presentata solo con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento.
Ora, nella specie, la CTR ha affermato che il contribuente avesse dato prova dell’acquisizione al sistema della dichiarazione in via telematica a mezzo di intermediario, senza precisare come ciò fosse stato effettivamente dimostrato dal contribuente, con idonea ricevuta.
Inoltre, la CTR ha affermato, con percorso motivazionale insufficiente, che non era stato segnalato dal sistema l’errore bloccante, tanto che ciò poteva integrare un errore scusabile.
6. La decisione impugnata non ha dato corretta applicazione ai principi enunciati e non ha adeguatamente motivato.
7. In conclusione il ricorso va accolto su tutti i motivi; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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