CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24464
Verbale ispettivo – Inail – Riclassificazione dell’attività svolta – Analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 22.9.2011, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da E. s.r.l. avverso il verbale ispettivo e la successiva cartella esattoriale con cui, a seguito della riclassificazione dell’attività svolta, le era stato ingiunto di pagare all’INAIL somme per premi asseritamente omessi nel periodo febbraio 2000-febbraio 2005; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria; che E. s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti illustrato con memoria;
che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1-2, d.m. 18.6.1988 e degli artt. 1, 2, 4 e 7, d.m. 12.12.2000, recanti modalità di applicazione della tariffa INAIL, per avere la Corte di merito ritenuto che l’attività svolta dall’azienda, concernente il restauro artistico e la manutenzione di beni culturali e di superfici decorate di beni architettonici dotati di stucchi, dipinti murali e mosaici, andasse classificata alla voce 0612 (in cui sono inclusi laboratori di analisi chimiche, fisiche, industriali, merceologiche, ecc., nonché istituti sperimentali e di ricerca scientifica) in luogo che alla voce 3140 (comprendente, tra l’altro, opere di completamento e finitura delle costruzioni, lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna ed esterna delle costruzioni, completamento di interni, ecc.) o comunque ad una voce rientrante nell’ambito del sottogruppo 3100 (che comprende tutte le opere di restauro di edifici pubblici);
che, in linea generale, allorché una lavorazione non rientri in nessuna delle voci tipiche delle grandi classificazioni, la sua classificazione deve essere effettuata sulla base dell’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono (cfr. art. 4, d.m. 18.6.1988, e art. 7, d.m. 12.12.2000);
che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l’attività svolta dall’odierna controricorrente ha per oggetto esclusivo il restauro artistico di mosaici, affreschi e dipinti, che viene effettuato mediante strumenti quali pennelli, bisturi, pinzette e microtrapani e previa indagine preliminare comprendente lo studio della superficie, il prelievo di sue singole parti e l’effettuazione in laboratorio di analisi fisicochimiche sui campioni di superficie prelevati e/o fotografati; che i giudici di merito hanno parimenti accertato che, qualora fosse necessario salire su ponteggi predisposti da terzi per accedere alla parte di superficie interessata dal lavoro, l’attività si risolveva comunque nel restauro di qualche centimetro di tela o di muro e richiedeva che si stesse seduti e pressoché fermi per ore nella posizione più comoda possibile;
che pertanto appare corretto l’accostamento di tale attività a quella propria di un laboratorio, tanto più che la voce 0612 non esclude che per la sua effettuazione sia necessario «l’accesso ad opifici, cantieri, ecc.»; che, essendo finalizzata l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono una data lavorazione all’individuazione della voce di tariffa alla quale esse tipologicamente più si avvicinano, risulta del tutto sfornito di base normativa l’assunto dell’Istituto ricorrente secondo cui la ricerca della voce più prossima andrebbe condotta esclusivamente nell’ambito del sottogruppo 3100, che comprende il restauro di edifici pubblici, dal momento che ciò equivarrebbe a presupporre il risultato ermeneutico che l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali è viceversa preposta a conseguire laddove le caratteristiche proprie della lavorazione non ne consentano la sussunzione in alcuna delle voci della tariffa;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
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