CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30364
Crediti previdenziali, sanzioni civili e somme aggiuntive – Prescrizione – Natura di obbligazione civile delle sanzioni civili – Termine ordinario decennale – Non sussiste – Prescrizione quinquennale – Stessa natura giuridica dell’obbligazione principale
Rilevato che
con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro respingeva l’impugnazione proposta da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle dei Crati e ritenendo che il credito per sanzioni aggiuntive avesse la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale, riteneva prescritti i crediti previdenziali e le somme aggiuntive di cui all’intimazione di pagamento opposta dal Consorzio (nella specie si trattava di contributi per euro 428.702,70 e sanzioni per omesso versamento – cod. 8055 somme aggiuntive – per euro 12.928,92);
– per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) affidando l’impugnazione ad un motivo;
– il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle dei Crati resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– la ricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che
– con il motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione-all’art. 3, co. 9, della legge n. 335 del 1995 nonché dell’art. 116, co. 8, della L. n. 388/2000 e dell’art. 27 n. 46/1999 sostenendosi la natura di obbligazione civile delle sanzioni dovute per l’omesso versamento di contributi previdenziali e la soggezione delle stesse al termine di prescrizione ordinario (e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, a quello quinquennale);
– il motivo non è fondato;
– la ricorrente ha, infatti, censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 (per quanto sopra considerato coperto da giudicato). il sostegno della censura ha richiamato Cass. 10 agosto 2006, n. 18148, secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non è ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni;
– l’orientamento citato dalla ricorrente (ribadito dalla sola successiva Cass. 6 luglio 2011, n. 14864) è stato tuttavia superato da molteplici e conformi pronunce successive;
– è stato, infatti, ritenuto che in tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194);
– deve, dunque, considerarsi prevalente l’indirizzo favorevole alla sussistenza di una identica natura giuridica del credito per sanzioni civile rispetto a quello per contributi evasi;
– in ogni caso, anche a voler sostenere una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, sia in ragione della diversità di disciplina e dei diversi presupposti che ne scaturiscono, sia per espressa disposizione di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: artt. 2754 e 2788 cod. civ.), tale diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorietà, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d’anno. Seppure tale carattere non significa attribuzione a tali somme aggiuntive la medesima natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall’elemento della periodicità (con la conseguente inapplicabilità del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ.), tuttavia l’individuazione del termine prescrizionale non può che riferirsi alle norme di legge che, nello specifico, regolano la materia delle conseguenze dell’inadempimento contributivo;
– occorre ulteriormente evidenziare che questa Corte a Sezioni unite, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria del 1° aprile 2014, n. 7569, ha precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”;
– le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”;
– con tale decisione, le Sezioni unite hanno, dunque, mostrato di aderire all’indirizzo (si vedano le già ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194) secondo cui l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale (“l’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo genericamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legarne di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione”), pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo sì che l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio);
– non vi è dubbio allora che, costituendo l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili) una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione dell’affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale, resti soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. anche Cass. 13 ottobre 2015, n. 20585);
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 Quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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