CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15446
Tributi – Accertamento – Associazione sportiva dilettantistica – Contestazione società di fatto – Contenzioso tributario – Litisconsorzio necessario – Mancanza – Nullità dell’intero giudizio
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari – con sentenza n. 92/8/2015, depositata il 9 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dalla sig.ra A. P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Sassari, avverso la sentenza della CTP di Sassari, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale all’IRPEF per l’anno 2006, emesso a fronte dei rilievi emersi, sul presupposto dell’inidoneità del carattere formale dell’associazione e dell’affiliazione al CONI, della quale la P. figurava come legale rappresentante, per escludere che la stessa operasse con modalità commerciali, sì da costituire in realtà una società di fatto composta da quattro soci.
La stessa CTR della Sardegna — sezione staccata di Sassari — con pronuncia coeva, la n. 87/8/2015, ugualmente non notificata, accolse l’appello proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Capo Galera di P. A. e C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Sassari, avverso la sentenza della CTP di Sassari, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dall’Associazione contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2006, emesso a fronte dei medesimi rilievi sopra esposti che ne giustificavano, secondo l’Amministrazione, la qualificazione dell’effettiva natura quale una società di fatto composta da quattro soci.
Avverso ciascuna delle succitate pronunce della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La P. è rimasta intimata nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento ai fini IRPEF, mentre, quale legale rappresentante dell’associazione sportiva, resiste con controricorso nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti di quest’ultima. Preliminarmente la Corte dispone la riunione del giudizio n. RG 23739/2015 al n. RG 23733/2015. Si tratta, in effetti, di unico giudizio, anche sul piano sostanziale, riguardante la stessa annualità d’imposta, come si ha subito modo di chiarire.
Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte rileva, infatti, che il doppio grado del giudizio di merito per l’anno d’imposta oggetto di accertamento si è svolto nei confronti della sola A. P. e, separatamente quantunque contestualmente, nei confronti dell’Associazione dilettantistica, laddove l’accertamento base, riguardo alle modalità ritenute commerciali di conduzione di quella che formalmente si configurava come associazione dilettantistica, avevano indotto l’Ufficio a contestare con gli avvisi di accertamento impugnati dinanzi al giudice tributario l’esistenza di una società di fatto composta da quattro soci (oltre alla sig.ra A. P., i signori C. R., F. R. ed E. M. D.).
Ne consegue, secondo i principi affermati in materia da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 27 luglio 2016, n. 15566; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3631, specificamente in tema di attribuzione di natura commerciale ad attività svolta da associazione sportiva; Cass. sez. 5, 25 giugno 2014, n. 14387, nonché, in generale, Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815), che “la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti”.
In conformità alle rispettive proposte del relatore depositate in atti, la Corte provvede al rilievo officioso della nullità delle sentenze in questa sede impugnate, perché emesse a contraddittorio non integro, essendo state rese unicamente, nel medesimo contesto, tra la P. in proprio e l’Associazione sportiva dalla stessa rappresentata, nei confronti dell’ufficio, essendo stati pretermessi gli altri presunti soci di fatto sopra indicati.
Le sentenze impugnate vanno pertanto cassate e le cause qui riunite rimesse dinanzi alla CTP di Sassari, quale primo giudice, ai sensi dell’art. 383, penultimo comma, c.p.c.
Possono essere interamente compensate tra le parti dell’intero giudizio svoltosi a contraddittorio non integro.
P.Q.M.
Pronunciando nei giudizi come sopra riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia dinanzi alla CTP di Sassari.
Compensa integralmente le spese dei giudizi riuniti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16694 depositata il 24 maggio 2022 - Obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; invero, il concetto di causa" inscindibile" (di cui all'art.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22029 depositata il 12 luglio 2022 - Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11492 - Affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall’art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2021, n. 26878 - L'atto di trasformazione di un'associazione dilettantistica sportiva in una società di capitali che persegua fini di lucro è assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21332 del 6 luglio 2022 - Il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…