CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27672
Inps – Gestione commercianti – Contribuzione eccedente il minimale – Cartella esattoriale – Ricorso pendente innanzi alla Commissione Tributaria – Maggiori redditi d’impresa – Accertamento giurisdizionale non definitivo – Non rileva
Rilevato
che il Tribunale di Grosseto accolse il ricorso di M.T., annullando la cartella notificatagli dalla S.C.C.I spa per conto dell’Inps ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti;
che impugnata tale decisione da parte dell’Inps, la Corte d’appello di Firenze (sentenza 16.3.2011) rigettò il gravame rilevando che la cartella era stata notificata l’11.4.2007 allorquando era pendente il ricorso innanzi alla Commissione Tributaria e, quindi, in epoca in cui era inibita per tale ragione all’Inps la possibilità di emettere la predetta cartella ancor prima di iscrivere a ruolo il relativo importo, adempimento, questo, che avrebbe potuto eseguire solo se fosse divenuto definitivo l’accertamento giurisdizionale, il tutto in ossequio a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46/1999;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; che rimane solo intimato T.M.;
Considerato
che con un solo motivo, proposto per violazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs n. 46 del 1999, l’Inps dubita che la norma in esame possa applicarsi alle ipotesi, come quella di cui trattasi, in cui l’ufficio accertatore del credito contributivo faccia parte di altro ente;
che invero, secondo il ricorrente, l’iscrizione a ruolo concerneva nel caso di specie contributi cosiddetti “a percentuale” e relative sanzioni durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avente ad oggetto la fondatezza dell’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate circa i maggiori redditi d’impresa conseguiti dal lavoratore autonomo iscritto presso la gestione Commercianti, sui quali erano stati poi calcolati i suddetti contributi;
che, inoltre, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se all’Inps era stata data comunicazione della pendenza di un giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avente ad oggetto l’esame della fondatezza dei fatti accertati dall’Agenzia delle Entrate che costituivano il presupposto della pretesa contributiva di cui trattasi;
che il lavoratore autonomo non si era fatto carico di dedurre che la sentenza della predetta Commissione era passata in giudicato e che di essa era a conoscenza l’ente di previdenza;
che il motivo di censura è infondato posto che tale questione è stata già risolta di recente da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 4032 dell’1.3.2016) affermandosi che “l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell’iscrizione a ruolo effettuata dall’INAIL sulla base di un verbale di accertamento dell’INPS non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore);
che in precedenza si era già statuito (Cass. sez. lav. n. 8379 del 9.4.2014) che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice tributario”;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza alcuna statuizione in ordine alle spese in considerazione del fatto che il T. è rimasto solo intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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