CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27713
Tributi – IRPEF – Pensionati ENEL – Sconto sui costi della energia elettrica consumata – Qualificazione come reddito di pensione imponibile
Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta da M.F. in ordine alle imposte trattenute sulla pensione erogata dall’INPS quanto al controvalore dello sconto tariffario applicato al contribuente sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica dall’ENEL, presso il quale lo stesso aveva prestato attività lavorativa;
Rilevato che il contribuente non si è costituito;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che la censura proposta dall’ufficio, con la quale si prospetta la violazione degli artt. 49 c. 2 lett. a) e 51 DPR 917/1986, è manifestamente fondata;
Considerato, infatti, che questa Corte ha, per un verso, chiarito che secondo l’art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi (già 46 del “vecchio” TUIR) le pensioni di ogni genere “costituiscono redditi di lavoro dipendente”, poi ulteriormente precisandosi che “…il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, sicché anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione – cfr. Cass. 11.12.2015 n. 25024;
Considerato che a tali principi non si è conformata la sentenza impugnata che, per l’effetto, va cassata;
Considerato che la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo, compensando le spese del giudizio di merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di legittimità in relazione alla natura previdenziale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
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