CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22164
Tributi – Accertamento – Ricavi non contabilizzati – Studi di settore – Incongruenza
Rilevato che
– l’Agenzia delle entrate ricorre contro la decisione della CTR della Campania in epigrafe assumendo, con un motivo, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo, per aver il giudice d’appello ritenuto – a fronte delle documentate allegazioni dell’Ufficio, atte a dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini Iva, Irpef ed Irap per il 2005 da parte della F. O. Srl – la pretesa infondata con una inadeguata valutazione degli elementi forniti ed in assenza di idonei elementi contrari da parte della contribuente;
Considerato che
– va disattesa, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità per aver il ricorrente cumulato diverse e distinte doglianze (per violazione di legge e vizio motivazionale) senza individuare in termini puntuali le violazioni di legge e le carenze motivazionali;
– l’intero sviluppo del motivo, difatti, al di là dell’indicazione di (anche) un vizio di violazione di legge, si articola in termini univoci e chiari sulla denuncia del vizio motivazionale in relazione al ragionamento presuntivo operato dal giudice, censurato come assolutamente carente;
– nel merito, la doglianza è fondata;
– la CTR, infatti, nonostante la pluralità degli elementi allegati – e documentati con riproduzione dell’avviso di accertamento in osservanza del principio di autosufficienza – dall’Ufficio (un utile esiguo, pari a 9.096,00 euro da ripartire tra tre soci; elevati conferimenti in capitale, pari ad oltre 178.000,00 euro; incongruenza dei ricavi con lo studio di settore applicabile; incongruenza rispetto ai ricavi ottenuti da altro esercizio di analoghe dimensioni e localizzazione; elevato costo del personale, pari ad oltre il doppio dell’utile, e in assenza di ogni giustificazione da parte della contribuente), si è limitata ad esaminare, negandone la rilevanza probatoria in termini dogmatici, uno solo di questi (l’elevato costo del personale), ed ha completamente trascurato tutte le ulteriori circostanze acquisite al giudizio, mentre i requisiti della gravità, precisione e concordanza vanno ricavati in relazione al complesso degli indizi, che sono soggetti a una valutazione di sintesi articolata e globale (v. da ultimo Cass. n. 12002 del 2017);
– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perché provveda all’ulteriore giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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