CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20476
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Termini – Sospensione ex art. 39, co. 12, lett. c), D.L. n. 98/2011
Rilevato che
Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 121/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso di D. G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che, essendo la sentenza appellata stata depositata il 13 ottobre 2011 e, non essendo stata notificata, risultando perciò appellabile nel termine c.d. “lungo” semestrale previsto dall’art. 327, cod. proc. civ., il gravame agenziale notificato il 15 maggio 2012 doveva considerarsi tardivo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 327, cod. proc. civ., 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011, poiché la CTR non ha considerato il periodo di sospensione previsto, anche ai fini delle impugnazioni, dall’ultima disposizione legislativa evocata.
La censura è fondata.
Non è infatti dubbio che la disposizione condonistica di cui all’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 debba essere applicata al caso di specie, trattandosi pacificamente di lite pendente al 31 dicembre 2011 (termine originario 1 maggio 2011) di valore inferiore a 20.000 euro (17.389 euro), essendone stato notificato il ricorso introduttivo il 23 ottobre 2010.
Ne consegue de plano che la trattazione della lite medesima sia stata sospesa fino al 30 giugno 2012 ed in particolare che fino a tale data siano stati ex lege sospesi i termini per proporre le impugnazioni ordinarie, quale quella di che si tratta (art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011).
La violazione di legge denunciata dalla ricorrente è dunque palese, non avendo la CTR assolutamente considerato tale specifica disposizione legislativa, come era suo obbligo fare d’ufficio in base al principio jitra novit curia con specifico riguardo all’eccezione di tardività del gravame sollevata dalla parte contribuente appellata.
Se infatti ne avesse tenuto conto il giudice tributario di appello sarebbe giunto alla opposta conclusione che l’appello, in quanto proposto il 15 maggio 2012 ossia addirittura prima che scadesse il termine finale della sospensione de qua, era del tutto tempestivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo proposto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2020, n. 20476 - Per le pensioni di reversibilità il blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 l'importo-base sul quale calcolare l'eventuale superamento della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955 - A fronte di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l'elemento della maggiore o minore gravità (cfr. lett. a artt. 494, 495 e art.…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8720 depositata il 28 marzo 2023 - Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 - La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…