CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4584
Imposte dirette – IRPEF – Istanza di rimborso – Trattamento previdenziale integrativo – Previdenza complementare
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19/10/2010 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Genova- in relazione alla pronunzia C.T.P. Genova 5/8/2009, di accoglimento delle impugnazioni proposte dal sig. P.P. nei confronti dei provvedimenti di diniego di rimborso Irpef per gli anni d’imposta dal 1997 al 2002 avuto riguardo alla ritenuta fiscale operata sul trattamento previdenziale integrativo, quale ex dipendente del Consorzio Autonomo Porto di Genova.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il P..
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 7 bis, 13 d.lgs. n. 124 del 1993 (come modif. dall’art. 11 L. n. 335 del 1995 ), 48 bis d.p.r. n. 917 del 1986 (ratione temporis applicabile), in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trattamento previdenziale oggetto di causa sia riconducibile nell’ambito della previdenza complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura dell’87,50%, laddove «il fondo CAP>> non può «essere ricondotto alla disciplina di cui al d.lgs n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile>>, ad eccezione dei «vecchi fondi>> istituiti «presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 ( c.d. parastato)».
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di Irpef, il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (C.A.P.), confluito nell’Inps a decorrere dal 1° gennaio 1987, ha natura complementare, in quanto costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile, sicché erogazione da parte dell’Inps di una unica somma comprensiva dell’assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla natura integrativa del trattamento complementare, dato che si tratta di due titoli giuridici differenti (v. Cass., 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, d.p.r. n. 917 del 1986 ( come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995 ), le prestazioni periodiche indicate all’art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 costituiscono reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d ( introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 1998, dall’art. 4 d.lgs. n. 314 del 1997 ), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all’art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 non sono più soggette alle disposizioni dell’ art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal 1° gennaio 1998, dall’art. 3 d. lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per l’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto (v. Cass.. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
La disciplina è stata in seguito ancora modificata dall’art. 10, comma 1 lett. f, d.lgs. n. 47 del 2000 ( entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000, modificato dall’art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già ( solo ) sull’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero ( cfr. Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310).
In ogni caso, occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa ( v. Cass. n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. n. 8280/17; Cass. n. 240 del 2015: Cass. n. 9996 del 2015; Cass. n. 10302 del 2015 ) ( v. Cass., 23/10/2017 n. 25033; Cass.. 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
Sulla specifica questione in esame questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che in relazione al mutato quadro normativo ( art. 48-bis, lett. d, d.p.r. n. 917 del 1986 ) risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente, giacché a decorrere dal 1° gennaio 2001, e per tutto il periodo successivo, le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis, erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies del comma 1 dell’art. 41 se determinabile; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero v. Cass., 17/5/2017, n. 12269; Cass. n. 22656 del 2015; Cass. 12/1/2015, n. 240; Cass. 15/5/2015, n. 9996; 20/5/2015, n. 10302).
In altri termini, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d ( ora 52 ), d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili ( v. Cass., 8/7/2016, n. 13982).
Orbene, nell’affermare che <<La Corte di Cassazione ha statuito che il dlgs 124/93 concerne tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della legge 421/93 e, in assenza di espressa previsione normativa contraria, la tassazione sull’87,50% dell’imponibile deve essere applicata a tutte le prestazioni erogate in forma periodica. Fra queste rientra anche il fondo in questione gestito dall’Inps, che esisteva in precedenza ed aveva come fine quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale>>; e nell’accogliere il ricorso del contribuente per le annualità non coperte da decadenza, la C.T.R. Liguria ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.
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