CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28463
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva
Rilevato che
Con sentenza in data 13 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto da G. R. e G. G. avverso la sentenza n. 719/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che ne aveva respinto il ricorso contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 1991-1992. La CTR osservava in particolare che l’agenzia fiscale era decaduta dal potere impositivo, poiché l’art. 138, della legge 388/2000 nel prevedere la facoltà per i contribuenti delle zone siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990 di rateizzare il pagamento delle imposte, non aveva al contempo previsto alcuna proroga del termine legale di emissione degli atti impositivi, evocando in tal senso la giurisprudenza di legittimità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, poiché la CTR non ha adeguatamente esposto le ragioni in fatto ed in diritto per le quali ha accolto l’appello del contribuente.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 138, legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 5 bis, legge 106/2005 nonché degli artt. 9, comma 17, legge 289/2002 e 2697, cod. civ., poiché la CTR non ha considerato la portata sospensiva dei termini decadenziali dell’azione accertatrice fiscale derivante dalla normativa agevolativa implicata nel caso di specie.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.
Anzitutto non sussiste il dedotto vizio motivazionale, poiché, pur nella sua sinteticità, la sentenza impugnata offre un quadro preciso dell’oggetto del processo, con particolare riguardo alla questione principalmente controversa ossia quella della decorrenza del termine decadenziale come eccepito dal contribuente.
La decisione della CTR siciliana senz’altro non rientra quindi nei paradigmi del vizio assoluto di motivazione quali fissati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. SU 22232/2016, 8053/2014).
In secondo luogo va ribadito che:
-«In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7274 del 27/03/2014, Rv. 629947 – 01);
-«In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 16074 del 14/07/2014, Rv. 632339 – 01; conforme Sez. 5 – , Sentenza n. 3987 del 15/02/2017, Rv. 643098 – 01).
La sentenza impugnata è manifestamente conforme a tale consolidato orientamento giurisprudenziale e non merita dunque cassazione nemmeno per tale secondo motivo di censura.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stame la mancata difesa degli intimati.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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