CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2017, n. 28642
Tributi – IRAP – Promotore finanziario – Rimborso – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ammontare dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività – Irrilevanza
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
N.T., promotore finanziario, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1142 della CTR-Puglia (sez. Taranto), che il 9 maggio 2016, riformando la decisione della CTP-Taranto, ha rigettato la domanda di rimborso dell’IRAP pagata per l’anno d’imposta 2002. L’Agenzia delle entrate non spiega difese. Il contribuente si difende anche con memoria.
Il ricorrente censura (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; art. 2, d.lgs. n. 446/1997) la sentenza d’appello, laddove questa, pur mancando obiettivi riscontri di un’attività autonomamente organizzata e della presenza di dipendenti e/o collaboratori, come dedotto sin dal primo grado e accertato dalla CTP, enfatizza erroneamente l’ammontare dei costi sopportati dal contribuente per lo svolgimento dell’attività.
In effetti il giudice d’appello non ancora l’accertamento dell’autonoma organizzazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare fa malgoverno di principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass., s.u., n. 9451 del 2016 laddove si afferma in generale che, riguardo al presupposto dell’IRAP, il decisivo requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Riguardo al punto centrale dell’apparato argomentativo, si osserva che, in tesi generale, il valore assoluto dei compensi (Cass., sez. 6- 5, n. 22705 del 2016) e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo (Cass., sez. 6-5, n. 23557 del 2016).
Si è, infatti, ritenuto, che persino la spesa consistente per l’acquisto di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima non sia idoneo a rivelare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del lavoratore autonomo, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto (Cass., sez 6-5, n. 23552 del 2016).
Tali parametri, orientativi d’ineludibili indagini di fatto (Cass., s.u., n. 9451 del 2016), non risultano globalmente osservati, né concretamente valutati dal giudice d’appello rispetto agli accertamenti già compiuti dal primo giudice, ove si consideri che, con ragionamento giuridico del tutto anapodittico, la CTR trascura gli indicatori offerti nel giudizio di merito dalla parte contribuente circa l’esistenza di costi per l’acquisizione del piccolo immobile adibito a ufficio e dei relativi arredi e dotazione, nonché di un’autovettura strumentale, il tutto senza l’utilizzo di dipendenti e/o collaboratori. Il che, stante la scorretta applicazione delle norme di diritto che governano l’imposta, renderà indispensabile un’indagine, invece, erroneamente elusa dal giudice regionale e tale da integrare il vizio di cui al n. 3) dell’invocata norma di rito.
Conseguentemente il ricorso va accolto, nei sensi sopra precisati, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei criteri indicati, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione all’accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia (sez. Taranto) in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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