CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2017, n. 19163
Professionista – Avvocato – Sospensione dall’esercizio della professione – Violazione del codice deontologico – Omesso versamento della somma corrisposta dall’assicurazione a titolo di garanzia
Fatti di causa
Il COA di Lucca applicò la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi nei confronti dell’avv. (…) incolpato della violazione degli artt. 5, 6 e 41 del codice deontologico, per aver omesso di versare ad un suo assistito – che lo aveva citato in giudizio per responsabilità professionale e che aveva ottenuto nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni -, la somma corrispostagli dall’assicurazione chiamata in garanzia e per aver mantenuto nei confronti dell’ufficiale giudiziario, in sede dI esecuzione della citata sentenza, un comportamento ostruzionistico e non collaborativo.
Il Consiglio Nazionale Forense, in sede di gravame, con sentenza depositata il 17 febbraio 2016, riqualificati gli illeciti alla luce del nuovo codice deontologico, escluse quello di cui al nuovo art. 30 (gestione di denaro altrui), in quanto la somma corrisposta dall’assicurazione a titolo di garanzia era di spettanza dell’avv. (…) ritenne, invece, censurabile la condotta tenuta dal professionista nel corso dell’esecuzione iniziata nei suoi confronti e gli irrogò la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due mesi.
Avverso tale sentenza l’avv. (…) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Con ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 e stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sanzione.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e ha spedito documenti.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è stato notificato anche al Consiglio Nazionale Forense ma, quanto a quest’ultimo, esso va qualificato inammissibile, atteso che il CNF è il giudice che ha emesso la decisione qui impugnata e che per definizione non può essere parte del procedimento di impugnazione (Cass., sez. un., 2/12/2016, n. 24647; Cass., sez. un., 22 luglio 2016, n. 15207; Cass., sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1716).
2. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 63 e 64 del codice deontologico ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento, lamenta che il CFN non abbia escluso anche l’illecito di cui al capo b), consistente nel mancato pagamento a seguito del precetto notificatogli dal suo creditore, atteso che tale contestazione sarebbe stata formulata sul presupposto che la somma corrispostagli dall’assicurazione fosse di spettanza del suo ex cliente.
2.1. Il motivo va rigettato.
2.2. Ed invero l’illecito contestato al capo b) della incolpazione si riferisce alla condotta tenuta dal professionista nel corso del processo esecutivo e, in particolare, dopo la notifica allo stesso dell’atto di precetto da parte del (…), analiticamente descritta nella sentenza impugnata in questa sede, sicché non può ritenersi che l’addebito di cui al capo b) sia una duplicazione dell’addebito di cui al capo a), ritenuto infondato dal CNF, né potendosi, quindi, al primo addebito estendere, contrariamente all’assunto del ricorrente, le medesime considerazioni poste a base, nella sentenza impugnata, della ritenuta infondatezza dell’addebito di cui al capo richiamato per ultimo.
2.3. Quanto poi ai lamentati vizi motivazionali, le censure proposte sono inammissibili. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all’applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: e, in relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio – che si applica anche al procedimento disciplinare (v. Cass., sez. un., 2/12/2016, n. 24647; Cass., sez. un., 20/09/2016, n. 18395; Cass., sez. un., 25/07/2016, n. 15287) – che «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicché è denunciarle in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053, 8054 e Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257), non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300).
2.4. Neppure risulta configurabile nella specie uno sviamento del potere.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. e dei principi generali sul diritto di difesa ed eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, per non aver il CFN considerato che il credito posto in esecuzione dal suo ex cliente era un credito “provvisorio”, in quanto non ancora accertato con sentenza definitiva, essendo pendente il ricorso per cassazione.
3.1. Il motivo va disatteso in base ai seguenti rilievi: la sentenza posta in esecuzione dal cliente del ricorrente era provvisoriamente esecutiva, il (…) aveva a disposizione il denaro per far fronte puntualmente all’obbligazione nei confronti del proprio ex cliente e di cui alla predetta sentenza, il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’avvocato sicuramente non implica alcuna menomazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost..
3.2. Inoltre, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (v., ex multis, Cass., sez. un., 2/12/2016, n. 24647; Cass., sez. un., 20 settembre 2016, n. 18395; Cass., sez. un., 22 luglio 2016, n. 15203; v. anche Cass., sez. un., 4/02/2009, n. 2637), «Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per ¡I quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale». E nella specie, rimarcato che, in questa sede, non può procedersi a un diverso accertamento in fatto rispetto a quello operato dal CNF, cui sembra, invece, tendere il ricorrente in base a quanto rappresentato nell’illustrazione del motivo all’esame, e che non sono delibabili vizi revocatori, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resiste alle censure proposte con il mezzo all’esame.
4. Con il terzo motivo l’avv. (…) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 65 della legge n. 247 del 2012 (e non 2014, come, per evidente lapsus, è indicato nella rubrica del mezzo all’esame) ed eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, sostenendo che il CFN, pur avendo correttamente riqualificato i fatti descritti nell’atto di incolpazione alla stregua delle disposizioni del nuovo codice deontologico, non avrebbe tuttavia considerato che tali disposizioni si applicano anche agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, né che l’inadempimento delle obbligazioni è attualmente sanzionabile solo in caso di accertata gravità della condotta, omettendo ogni specifico accertamento a tale riguardo.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Ribadito quanto già evidenziato nel par. 3.2., osserva il Collegio che il CNF nella sentenza impugnata ha esaminato, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati ai ricorrente, rilevandone la gravità e conseguentemente ritenendo la sua condotta inscrivibile tout court nella fattispecie della violazione di molteplici doveri deontologici (probità, dignità, decoro professionale), integrante, pertanto, gli illeciti disciplinari di cui all’art. 63 e 64 del codice deontologico.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato nei confronti degli intimati diversi dal CNF.
6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nel confronti del CNF e rigetta il medesimo ricorso proposto nei confronti degli altri intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19163 depositata il 17 maggio 2021 - La natura fungibile del denaro non è sufficiente in questi casi a qualificare di per sé come "profitto" l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7053 depositata il 28 febbraio 2022 - Costituisce esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere…
- IVASS - Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2020, n. 14233 - Sanzione interdittiva dalla professione per violazioni al codice deontologico
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 12729 depositata il 27 marzo 2023 - Commette esercizio abusivo della professione forense chi rediga un atto giudiziario, compili e sottoscriva una citazione, una comparsa o un'istanza anche senza…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…