CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2017, n. 16530
Tributi – IRAP – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Autonoma organizzazione
Ritenuto in fatto
– che la parte ricorrente L.C., visurista catastale, proponeva ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 100/14/2009, depositata il 15 luglio 2009, che accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lecco, aveva ritenuto legittima la cartella esattoriale impugnata, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale veniva richiesto al contribuente il pagamento dell’Irap per l’anno 2003;
– che, con un unico motivo di censura articolato ai sensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ., la parte ricorrente lamentava vizio argomentativo in ordine alla mancanza di una adeguata e logica motivazione in punto di sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione per il pagamento del predetto contributo ;
– che, con relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il relatore rimetteva la causa per la decisione in camera di consiglio ;
– che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25.5.2017 ;
Considerato in diritto
– che il ricorso è fondato ;
– che, in riferimento al lamentato vizio argomentativo, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a tenore della quale, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma primo, del medesimo d.P.R. (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sez. 5, Sentenza n. 3676 del 16/02/2007, Rv. 594813 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25311 del 28/11/2014, Rv. 633690 – 01);
– che, anche in reazione ai principi di diritto sopra riaffermati, la motivazione impugnata risultava oggettivamente illogica e contraddittoria, atteso che la stessa non ha in alcun modo valutato il necessario profilo dell’assenza di una autonoma organizzazione, come emergerebbe peraltro dall’assenza di un studio professionale, dall’assenza di dipendenti e dalla erranea valutazione dei costi di un leasing finanziario che riguardava, a rigore, solo la autovettura con cui la contribuente lavorava e faceva uso privato, nonché della mancata valutazione dell’ulteriore profilo dell’assorbimento della maggior parte dei costi per sostenete le spese delle visure camerali, oggetto dell’attività professionale della visurista;
– che pertanto si impone l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto copra riaffermati;
– che le spese del giudizio di cassazione potranno essere valutate in sede di giudizio di rinvio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame.
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