CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2016, n. 23055
Iscrizione ipotecaria – Credito tributario – Decorso del termine
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso d’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. La ricorrente ha contestato che la dichiarazione congiunta con il proprio ex coniuge fosse un valido titolo per considerarla solidalmente responsabile e, quindi, legittimata passiva a rispondere dell’atto impositivo sottostante all’iscrizione d’ipoteca; in ogni caso, contestava l’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla predetta dichiarazione congiunta. Si costituivano l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione.
La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR dichiarava l’appello inammissibile per tardività.
Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 285 e 170 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto erroneamente la CTR avrebbero ritenuto l’appello tardivo, a seguito della notifica della sentenza di primo grado da parte del contribuente a Equitalia Sud SpA, per il decorso del termine breve d’impugnazione, infatti, la notifica sarebbe stata effettuata alla parte presso la sede legale e non presso il domicilio eletto, come richiesto dal combinato disposto delle norme indicate in rubrica; pertanto, ad avviso del concessionario, tale notifica doveva considerarsi inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione e nella specie il termine era quello “lungo” di sei mesi, nella specie rispettato.
Il motivo è fondato.
È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario per carenza di specifica diversa disposizione nel d.lgs. n. 546 del 1992), la notificazione della sentenza effettuata alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione” (Cass. n. 25376/08). Questo orientamento è stato precisato da Cass. n. 7059/2014, secondo la quale la specialità del processo tributario, espressa nella fattispecie dall’art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 546/92, consente di ritenere valida la notifica “a mani proprie”, benché la parte sia costituita in giudizio a mezzo di un difensore e, quindi, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 51 comma 1 del d.lgs. n. 546/92, operando, il richiamo di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 546/92 solo ad alcune norme del codice di rito, in tema d’impugnazioni in generale. Nella vicenda sottoposta al suo vaglio, nella sentenza da ultimo citata, la S.C., tuttavia, ha ritenuto non idonea la notifica della sentenza impugnata effettuata nei confronti di una società, al fine di far decorrere il termine breve, poiché consegnata non “a mani proprie” del suo legale rappresentante ma ad altro soggetto addetto alla sede. Volendo dare continuità a tale orientamento, nella presente vicenda, poiché la notifica della sentenza impugnata non risulta ricevuta dal legale rappresentante, era inidonea a far decorrere il termine breve.
Infine, non merita adesione l’eccezione sollevata dal controricorrente secondo il quale l’odierno motivo di ricorso sarebbe “nuovo” perché l’odierna difesa del concessionario non sarebbe stata sollevata nel corso del giudizio d’appello dal medesimo concessionario, in quanto l’assunto non risulta documentato dalla produzione del verbale d’udienza di discussione e, comunque, la questione è sicuramente rilevabile d’ufficio.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, affinché decida il merito della controversia e regolamenti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Calabria.
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