Corte di Cassazione ordinanza n. 7495 depositata il 25 marzo 2020 – E’ inammissibile, per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, il ricorso per mancata riproduzione e allegazione degli atti su cui si fonda la notifica dell’avviso di accertamento. In tema di notifica al procuratore costituito è richiesto che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario ma non pone a colui che propone l’appello l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impugnazione il nome del professionista in questione