CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24361
Malattia coronarica – Causa di servizio – Stress lavorativo – Equo indennizzo – Equiparazione della tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati ex art. 6 L. n. 214/2011 – Eliminazione del trattamento più favorevole per i primi – Non sussiste
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 novembre 2011, rigettando il gravame svolto dall’INPDAP, ha confermato la sentenza di primo grado che, riconosciuta dipendente da causa di servizio la malattia coronarica da cui era affetto R. G., dipendente dell’istituto, ha condannato l’INPDAP a corrispondere l’equo indennizzo.
2. Riteneva la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, che l’età del soggetto (trentaseienne all’epoca della domanda amministrativa di riconoscimento dell’equo indennizzo) era da annoverare tra i fattori di rischio, come la familiarità per malattie cardiovascolari e lo stress lavorativo, in soggetto non dedito all’uso di sostanze alcoliche e non fumatore; che lo stress lavorativo del dipendente, rappresentante dell’Ente in contenziosi giudiziari nelle fasi di merito, con compiti anche di Responsabile della sicurezza e di componente del Sevizio Autonomo Attività Ispettive e di componente per le procedure di delegificazione, in considerazione dell’abnorme responsabilità assunta, costituiva concausa efficiente; che prive di rilievo erano risultate le critiche opposte alle conclusioni dell’esame peritale, sia per non aver ritenuto, diversamente da quanto rilevato dall’ente pubblico, che il dipendente rivestisse la qualità di avvocato, ma soltanto sostenuto che, per similitudine, l’attività espletata poteva annoverarsi tra altre categorie esposte a rischio, sia per aver preso in considerazione gli effettivi fattori di rischio riscontrati (età, familiarità e stress) rispetto a quelli astrattamente prevedibili; che l’espletamento di mansioni, asseritamente rientranti nella qualifica di appartenenza, non era sufficiente a determinare l’infondatezza della pretesa azionata in presenza della dimostrazione, in concreto, del conseguente particolare ed abnorme impegno psico-fisico, reputato, dallo stesso Istituto, «stressante ancorché moderatamente».
3. Ricorre l’INPS, successore ex lege dell’INPDAP, con due motivi, cui ha resistito R. G., con controricorso.
4. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e del d.P.R. 834/81 alla luce dello jus superveniens, costituito dall’art. 6 della legge n. 214/2011 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. Ili, comma 7, Cost. in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, l’istituto assume l’applicabilità, al ricorso all’esame della Corte di legittimità, dello jus superveniens (entrato in vigore il 28 dicembre 2011), volto ad equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, con l’eliminazione del trattamento più favorevole per i primi rispetto ai secondi, ed applicabile ai procedimenti giudiziari in corso, con il solo limite del giudicato.
5. La tesi dell’Istituto, incentrata su un’interpretazione letterale della modifica normativa intervenuta nel 2011, assume la sopravvivenza dell’equo indennizzo esclusivamente nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo per il riconoscimento del beneficio sia pendente alla data di entrata in vigore della legge, ovvero non siano scaduti i termini per instaurarlo, ovvero per quelli instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della data su indicata, con la conseguenza che i procedimenti giudiziari pendenti e relativi all’accertamento della causa di servizio, in quanto non ricompresi in tali ipotesi, sarebbero colpiti dall’intervento abrogativo.
6. Il motivo, svolto nel solo profilo dell’applicabilità dell’intervento abrogativo successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata, non è fondato per molteplici argomenti a favore del l’inapplicabilità dello jus superveniens al presente giudizio.
7. L’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 – al fine di equiparare il trattamento di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di accomunarli nella tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di accertamenti – ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, fatta eccezione per i Comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, che potranno continuarne a fruire.
8. Lo stesso articolo 6 ha precisato che la disposta abrogazione «non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».
9. Dalla predetta deroga, normativamente prevista, l’INPS pretende desumere l’estensione dell’intervento abrogativo ai procedimenti giudiziari pendenti, in coerenza con la ratio legislativa, volta ad eliminare un trattamento più favorevole, e come tale privilegiato, per i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati.
10. Invero l’articolo 6, introdotto al fine di armonizzare le tutele e contenere la spesa sociale, non è disposizione interpretativa e non ha efficacia retroattiva, non contenendo alcun riferimento, neanche implicito, in merito all’estensione dell’effetto abrogativo in epoca antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto legge n.201 (il 6 dicembre 2011) o ai giudizi pendenti, né in ordine al significato da dare alla precedente normativa.
11. Per il principio di irretroattività della legge, l’abrogazione di un istituto con legge successiva ha efficacia ex nunc e non incide su diritti perfezionatisi nella vigenza della precedente disciplina, salva l’ipotesi che intervenga una pronuncia di illegittimità costituzionale.
12. Nell’ipotesi di giudizi pendenti per l’accertamento della sussistenza di una fattispecie verificatasi prima dell’intervento abrogativo, il Legislatore, ogniqualvolta intenda estendere gli effetti ai giudizi pendenti, lo prevede espressamente.
13. Inoltre, il rango non costituzionale nell’ordinamento civile del principio di irretroattività può essere derogato con legge ordinaria e la retroattività della norma deriva dalla qualificazione data dal legislatore con formulazione inequivoca o dal contenuto esplicativo del significato di precedenti disposizioni, interpretandone la portata, con la conseguenza che solo nelle predette ipotesi il Giudice di legittimità è tenuto ad applicare ai giudizi pendenti la normativa sopravvenuta e, per i rapporti di durata, soltanto per gli effetti prodottisi successivamente all’entrata in vigore della nuova legge, non potendo incidere sul fatto generatore del diritto qualora esso si sia perfezionato nella vigenza della precedente normativa.
14. L’irretroattività della disposizione introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 è, inoltre, rafforzata dal nucleo stesso della norma che, nella seconda parte, introduce la deroga generale, per gli addetti ad alcuni Comparti del settore pubblico, e una deroga intertemporale, valida per tutti i dipendenti pubblici, avuto riguardo allo stato dei procedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della norma, in un ventaglio di ipotesi comprensivo dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, dei procedimenti per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ed, infine, dei procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
15. La ratio legis è quella di spostare in avanti, rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-iegge, gli effetti dell’abrogazione, facendo rivivere gli specifici istituti di tutela dei dipendenti pubblici, e di aventi diritto ai benefici abrogati, oltre il mero criterio della pendenza del procedimento amministrativo alla data del prefissato discrimine temporale del 6 dicembre 2011, con l’inclusione di altri aspiranti ai benefici abrogati, a condizione che, alla data dell’intervento abrogativo, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ovvero, per i procedimenti instaurabili d’ufficio, si tratti di eventi occorsi prima della predetta data.
16. Evidente, quindi, che la predetta disposizione regolatrice dei diritti dei dipendenti pubblici collocati nel discrimine temporale tra la vecchia e la nuova normativa, si risolve in un’ultrattività della vecchia normativa per la disciplina di malattie o infortuni che saranno definiti, in via amministrativa, nel vigore della nuova legislazione.
17. La diversa tesi illustrata dall’Istituto pubblico di previdenza risulterebbe, pertanto, contraria al canone di ragionevolezza perché si risolverebbe nell’applicazione, della normativa abrogativa della tutela peculiare e più favorevole dei dipendenti pubblici, ai procedimenti giudiziari pendenti alla data del 6 dicembre 2011 e, conseguentemente, ai procedimenti amministrativi già definiti, derogandovi, irragionevolmente, per i procedimenti amministrativi ancora pendenti o neanche avviati (per non essere ancora scaduto il termine di presentazione della domanda o perché proponibili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data).
18. Ove si riconoscesse alla nuova disciplina una efficacia retroattiva, tanto da farne applicazione ai giudizi pendenti, dovrebbe comunque esserne vagliata la legittimità costituzionale, anche rispetto ai parametri europei, in specie con riferimento all’art. 6 CEDU, al fine di verificare la sussistenza delle stringenti condizioni cui la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti europee subordina la legittimità della retroattività in materia civile.
19. Peraltro l’inapplicabilità della disposizione in esame ai procedimenti giudiziari pendenti è stata esclusa anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 43 del 2015, in giudizio costituzionale in tema di pensione privilegiata promosso dalla Corte dei conti, ha preliminarmente rilevato l’entrata in vigore della citata disposizione prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, con l’espressa indicazione derogativa, e ha ritenuto «incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a quo si applichino le norme antecedenti alla novella legislativa intervenuta prima del deposito dell’ordinanza di rimessione” escludendo profili di inammissibilità della questione sollevata (v. Corte cost. n.43 del 2015).
20. Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. Ili, co.6, Cost. in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, l’istituto si duole che l’attività svolta dal dipendente, inquadrato in area C/C3 CCNL enti pubblici non economici, sia stata assimilata a quella di un avvocato di un ente pubblico non economico il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti/professionisti; che lo stress abbia assunto, nell’indagine, un ruolo primario laddove nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica; che età e stress siano stati ingiustificatamente estrapolati dai complessivi fattori di rischio di riferimento; infine, che non siano state considerate le specifiche contestazioni mosse avverso le conclusioni adottate dal consulente di primo grado.
21. Pur premesso che la motivazione della sentenza impugnata non può, al contempo, mancare ed essere contraddittoria, come invece assume la parte ricorrente con il mezzo d’impugnazione, con proposizione inammissibile, la decisione impugnata è immune da censure per avere la Corte territoriale indicato, in modo puntuale, l’adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, tenuto anche conto degli ulteriori chiarimenti e dei rilievi formulati dalla controparte, con motivazione logica, sufficiente ed adeguata in ordine all’anamnesi lavorativa e alla similitudine, per attività espletata, tra categorie di esposti a rischio, agli effettivi fattori di rischio riscontrati (età, familiarità per malattie cardiovascolari e stress) rispetto a quelli astrattamente prevedibili (escluso fumo ed alcol), al particolare ed abnorme impegno psico-fisico reputato dall’Istituto «stressante, ancorché moderatamente».
22. Gli ulteriori rilievi mossi dall’Istituto si sostanziano in un dissenso diagnostico, non sollevabile in sede di legittimità, e presentano, peraltro, profili di inammissibilità laddove evocano rilievi sollevati avverso le conclusioni dell’ausiliare nominato in primo grado, non risultando indicati ed allegati tali atti, in violazione del principio di autosufficienza.
23. Il ricorso va rigettato.
24. Le spese del giudizio vanno compensate, in mancanza di precedenti di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961 - Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e…
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-bis, sentenza n. 9300 depositata il 15 luglio 2019 - Le Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio hanno discrezionalità tecnica negli accertamenti…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 30809 depositata il 6 novembre 2023 - Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della…
- Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-quater, sentenza n. 8369 depositata il 27 giugno 2019 - Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato per la…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1289 depositata il 17 gennaio 2023 - In caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…