CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 giugno 2017, n. 15495
Inps – Cartella esattoriale – Sgravi indebitamente fruiti ex L. n. 448/1998 – Mancata presentazione delle denunce mensili – Accertamento
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 13.4.2012, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da G.L. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi indebitamente fruiti ex I. n. 448/1998 in relazione a taluni dipendenti per i quali era stata accertata la mancata presentazione delle denunce mensili; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.L. con un unico motivo, illustrato da memoria, con cui lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, I. n. 448/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata presentazione delle denunce mensili comportasse la decadenza del diritto al beneficio dello sgravio, nonostante che, in specie, l’impresa avesse regolarmente iscritto i lavoratori nei libri obbligatori e avesse denunciato le retribuzioni corrisposte ai fini fiscali mediante presentazione dei modd. 770; che l’INPS ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione;
Considerato in diritto
che questa Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui il riconoscimento degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 5, I. n. 448/1998, presuppone una comunicazione circostanziata all’ente previdenziale da parte dell’interessato, quale quella prescritta dalle denunce mensili attraverso il Mod. DM10, che non può a tal fine essere surrogata da registrazioni operate dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative (Cass. n. 14640 del 2013); che contrari argomenti, a parere del Collegio, non possono desumersi da Cass. nn. 2360 del 1998 e 17809 del 2005, le quali, pronunciandosi in una fattispecie in cui, ratione temporis, il datore di lavoro era tenuto a presentare all’INPS anche la denuncia periodica delle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti (tramite il Mod. 01/M di cui all’art. 4, d.l. n. 352/1978, conv. con I. n. 467/1978), hanno affermato che codesto adempimento era idoneo a integrare il requisito della regolare denuncia all’INPS dei lavoratori per i quali si intendeva fruire dello sgravio di cui all’art. 1, d.l. n. 328/1986 (conv. con I. n. 440/1986), ancorché il datore di lavoro fosse incorso nell’omissione della presentazione della denuncia contributiva (Mod. DM 10), dal momento che, diversamente da quanto accade con il Mod. 770, che va presentato all’amministrazione finanziaria, il destinatario dell’obbligo di presentazione del Mod. 01/M era pur sempre l’INPS;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante il consolidamento del principio di diritto dianzi riportato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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