CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 novembre 2017, n. 28057
Accertamento -Dichiarazione dei redditi – Riscossione – Cartella di pagamento
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di F.M., a seguito della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il 27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del reddito; la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento su quanto preannunciatogli via email in data 19.04.2006 da un funzionario dell’Agenzia circa l’intenzione di quest’ultima di annullare l’avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il 2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di provvedere all’impugnazione degli avvisi.
Il contribuente resiste con controricorso e così Equitalia Polis SPA.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., la contraddittoria motivazione.
Secondo la ricorrente, la CTR ha sostenuto contraddittoriamente che il contribuente era stato indotto a non impugnare gli avvisi di accertamento in conseguenza della email del funzionario, e ciò nonostante il suo potere impugnatorio si fosse già consumato in data 5.4.2006, e cioè prima della ricezione della email in data 19.04.2006, di guisa che non poteva ravvisarsi alcun effetto causale tra i due fatti.
2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, in combinato disposto all’art. 2-quater, d.l. n. 564/1994, conv. in legge n. 656/1994, sostenendo che erroneamente la CTR ha implicitamente ritenuto che la email spedita a titolo personale dal funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela.
3. Il primo motivo è fondato e va accolto.
Premesso che la sentenza impugnata soggiace al regime del momento di sintesi (o quesito), stante la applicabilità ratione temporis dell’art. 366 bis cod. proc. civ, si ritiene di ravvisarlo nel paragrafo conclusivo del fol. 4 del ricorso.
4. Passando al merito, si osserva che, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, il ragionamento svolto dalla CTR si incardina esplicitamente sull’affidamento indotto dalla email e ne evidenzia il nesso causale, insistendo sulle conseguenze determinate da tale affidamento in ordine al mancato esercizio dei poteri difensivi ed a tutela che l’ordinamento tributario riconosce al contribuente, ove afferma «Il contribuente di certo, vistosi recapitare una tale dichiarazione ha legittimamente creduto che fosse un documento ufficialmente autorizzato e quindi valido a tutti gli aspetti, non ravvisandosi la necessità, visto l’esito positivo ottenuto dal contraddittorio, di dover procedere all’impugnazione degli avvisi in quanto in procinto di essere sostituiti».
Ciò posto la contraddittorietà della pronuncia appare evidente. Va considerato infatti che è acclarato nella stessa sentenza che gli avvisi erano divenuti definitivi per decorso del termine impugnatorio, maggiorato di novanta giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento per adesione in data 06.12.2005, ancor prima della email, in quanto quest’ultima – come si desume dalla stessa decisione – non conteneva alcun riferimento alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione ex art.7, legge n. 218/1997, ma preannunciava l’annullamento in autotutela di un avviso e la emissione di due avvisi rettificati, e cioè atti amministrativi evidentemente diretti ad incidere sui pregressi e definitivi avvisi: ne consegue che, in evidente contraddizione, la CTR ha ritenuto che l’affidamento del contribuente avesse paralizzato l’esercizio del mezzo impugnatorio che, in realtà, era oramai inammissibile e non più esercitabile.
5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
6. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l’esame delle questioni assorbite.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l’esame delle questioni assorbite.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28057 - La mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, non può equivalere a difetto di impugnazione o essere…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 giugno 2019, n. 184656 - Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23723 depositata il 3 agosto 2023 - L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l' 8 novembre 2022 - Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 239 depositata il 16 novembre 2022 - In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…