CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28057 – La mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo